
LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1981, n. 4
G.U.R.S. 10 gennaio 1981, n. 2
Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, contenente nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 è sostituito dal seguente:
"Le operazioni creditizie derivanti dalla applicazione dell'art. 14 sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione Siciliana, che sarà prestata nei limiti dell'incapienza, previa escussione del mutuatario e dei suoi coobbligati da parte dell'istituto di credito".
Il quarto comma dell'art. 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 è sostituito dal seguente:
"Il concorso viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito sui beni immobili oggetto del finanziamento".