
LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1981, n. 7
G.U.R.S. 10 gennaio 1981, n. 2
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 24 luglio 1978, n. 22 "Nuove norme in materia di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico" e 12 agosto 1980, n. 88 "Provvedimenti per la erogazione dell'assistenza specialistica in forma indiretta".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
All'art. 10, primo comma, della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, le parole: "lire 2.500 per ogni giorno di effettiva presenza", sono sostituite con le parole: "lire 6.000 per ogni giorno di effettiva presenza".
Allo stesso articolo, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:
"Gli allievi che frequentano i corsi hanno il diritto di fruire del servizio di mensa o dei pasti agevolati con le modalità e le condizioni previste per il personale di servizio".
Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1980-81.
All'art. 3, lett. b della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, le parole: "cure specialistiche non incluse nelle voci convenzionate", sono sostituite con le parole: "cure specialistiche incluse nelle voci convenzionate".