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DECRETO PRESIDENZIALE 3 dicembre 1982, n. 152

G.U.R.S. 16 aprile 1983, n. 16

Disposizioni in ordine alla predisposizione del primo bilancio delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione del D.L. 8 luglio 1974, n. 264;

Vista la legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, modificata con leggi 16 agosto 1975, n. 68 e 18 marzo 1977, n. 15;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87 e 6 gennaio 1981, n. 6;

Vista la legge regionale 18 aprile 1981, n. 69;

Visto l'art. 77 della citata legge regionale 69/1981 che disciplina la emanazione delle disposizioni relative alla predisposizione del primo bilancio delle unità sanitarie locali;

Vista la nota n. 16307 del 9 ottobre 1982, con la quale l'Assessorato regionale della sanità trasmette le disposizioni relative al primo bilancio delle unità sanitarie locali;

Visto il parere favorevole con talune integrazioni reso dall'Assessorato bilancio e finanze con nota numero 428158 del 13 ottobre 1982;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 314 del 19 ottobre 1982;

Vista la nota n. 14482 del 14 ottobre 1982, con la quale l'Assessorato regionale della sanità propone di integrare le disposizioni approvate con la citata delibera n. 314/982 con la previsione di alcuni meccanismi organizzativi, aventi lo scopo di rendere possibile i pagamenti nei comparti della medicina generica, della farmaceutica e della specialistica convenzionata esterna;

Visto il parere reso con nota n. 428168/20/0 del 16 ottobre 1982 dall'Assessorato bilancio e finanze su dette modalità organizzative;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 356 del 26 ottobre 1982;

Ritenuto di dovere approvare le disposizioni in ordine alla predisposizione del primo bilancio delle unità sanitarie locali proposte dall'Assessorato regionale della sanità con la citata nota n. 16307/982 ed integrata con le ulteriori disposizioni formulate dall'Assessorato regionale del bilancio e finanze con la nota n. 428158/982;

Ritenuto ancora di dover approvare le ulteriori disposizioni avanzate dall'Assessorato regionale della sanità con la citata nota n. 14482 del 14 ottobre 1982 per rendere possibile i pagamenti nei comparti della medicina generica, della farmaceutica e della specialistica convenzionata esterna;

Su proposta dell'Assessore regionale della sanità;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le seguenti disposizioni in ordine alla predisposizione del primo bilancio delle unità sanitarie locali.

Art. 2

Per la formulazione del primo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, le unità sanitarie locali provvederanno ad iscrivere negli appositi capitoli del modello di bilancio le relative somme quantificandone gli importi sulla base dei seguenti criteri vincolanti:

A) Organi istituzionali delle UU.SS.LL.

La spesa dovrà essere quantificata sulla base delle competenze previste in forza delle vigenti disposizioni in favore dei componenti gli organi delle UU.SS.LL. maggiorate del 20% per eventuale rimborso spese. Le spese di rappresentanza dovranno essere contenute entro il limite del 5% dell'ammontare della categoria.

B) Spese per il personale

Le somme da iscrivere in bilancio dovranno essere quelle risultanti dai rendiconti della gestione di competenza anno 1981, maggiorate del 13%, presentati dagli enti che ricadono nell'ambito territoriale della U.S.L. e le cui funzioni sono state trasferite per effetto della legge 833.

C) Beni e servizi

- Assistenza medico-generica convenzionata.

La previsione sarà effettuata moltiplicando il numero della popolazione censita nella U.S.L. per la quota capitaria media di L. 37.500.

Per il servizio di guardia medica notturna, festiva e turistica la spesa dovrà essere quantificata sulla base di quanto assegnato ai comuni per l'esercizio finanziario 1982 dall'Assessorato regionale sanità.

- Assistenza specialistica interna.

La quantificazione sarà effettuata sulla base dei compensi contrattuali vigenti, tenuto conto del numero dei medici specialisti convenzionati e delle ore di servizio che gli stessi prestano presso le strutture ambulatoriali, non ospedaliere, ricadenti nel territorio della U.S.L.

- Assistenza specialistica convenzionata esterna ed assistenza per prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

La somma da iscrivere sarà quantificata e ripartita sulla base del pagato, nell'anno 1981, alle singole strutture convenzionate ubicate nel territorio della U.S.L.

- Assistenza farmaceutica convenzionata.

Per questa funzione sarà iscritta nel bilancio una somma pari al pagato nell'anno 1981, dal commissariato per l'assistenza sanitaria, alle farmacie ricadenti nel territorio di ogni singola U.S.L. con la maggiorazione del 18%.

- Assistenza integrativa, ostetrica, protesica, termale e varie.

La previsione di questo settore sarà determinata moltiplicando il numero della popolazione della U.S.L. per la quota capitaria media di L. 2.700. Inoltre, per quanto riguarda la spesa per gli invalidi civili ricoverati presso istituti fuori Regione (legge 118 del 1971), la previsione sarà effettuata soltanto dalla U.S.L. capoluogo che provvederà ai pagamenti. Per le città di Catania, Messina e Palermo la spesa sarà prevista rispettivamente dalle UU.SS.LL. nn. 35, 41, 58.

Infine la spesa per l'assistenza agli spastici sarà iscritta in bilancio dalla U.S.L. nella cui circoscrizione ricade l'istituto specializzato, sulla base di quanto liquidato allo stesso per l'anno 1981.

- Assistenza ospedaliera in case di cura private convenzionate.

La spesa relativa a detta funzione sarà determinata con riferimento agli importi liquidati dal servizio sanitario regionale, per l'anno finanziario 1981, alle case di cura ubicate nel territorio della U.S.L.

- Rimborso agli assistiti per ricoveri in Italia.

La spesa sarà determinata moltiplicando la quota capitaria regionale di L. 500 per il numero degli abitanti della U.S.L.

- Convenzioni per formazione del personale, ricerca scientifica ed educazione sanitaria.

I relativi capitoli vanno indicati "per memoria".

- Prodotti farmaceutici, materiale sanitario, prodotti economali, altri beni e servizi ricadenti nella categoria terza.

Per tutti questi capitoli la previsione dovrà essere effettuata sulla base di quanto speso nell'anno 1981, con la maggiorazione del 16%, dalle strutture ricadenti nel territorio di ogni singola U.S.L.

Nessuna operazione di storno tra capitoli di spesa di categorie differenti potrà essere operata dalla U.S.L. fino all'assestamento di bilancio di cui all'articolo 13 della legge regionale 69/1981.

Nella eventualità che si manifestino esigenze di storno indifferibili la U.S.L. dovrà munirsi di preventiva autorizzazione rilasciata dall'Assessorato alla sanità.

D) Residui attivi e passivi

Nel primo bilancio non va indicato l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi dell'esercizio precedente (colonna 4 dello schema), trattandosi dell'anno iniziale della gestione. Le partite residue trasferite alle UU.SS.LL. dagli enti e gestioni preesistenti costituiscono, com'è noto, nell'apposita gestione stralcio regolata dall'articolo 78 della legge regionale n. 69/1981.

E) Avanzo di amministrazione e fondo di cassa.

Non vanno indicati, parimenti, l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo iniziale di cassa. I mezzi finanziari trasferiti alle UU.SS.LL., all'atto di cessazione delle loro funzioni, dagli enti e gestioni già competenti in materia sanitaria, vanno versati nella tesoreria dell'U.S.L., in apposito conto, per essere destinati soltanto alla gestione delle partite pregresse (gestione stralcio).

F) Previsioni di competenza e di cassa.

Non vanno indicate, ancora, le previsioni dell'anno in corso (colonna 5) e le relative variazioni in aumento (colonna 6) o in diminuzione (colonna 7). La previsione delle entrate e delle spese, per il primo anno, si compendia quindi nelle colonne 8 (previsione di competenza) e 9 (previsione di cassa). Le due previsioni coincideranno solo ove si preveda di riscuotere o di pagare l'intero ammontare degli accertamenti o degli impegni.

G) Stato di previsione dell'entrata

Le entrate per quota del f.s.n. (cap. 001) non potranno essere determinate, in via presuntiva, se non sulla base della previsione complessiva della spesa, dedotte le partite di giro e le entrate proprie dell'U.S.L.

Per tutte le altre entrate, ove non sussistano precise ed attendibili previsioni di accertamento (per la competenza) o di riscossione (per la cassa), il relativo stanziamento dovrà essere indicato "per memoria".

In particolare, saranno indicati "per memoria" gli stanziamenti delle entrate in conto capitale (tit. III).

Per l'analisi delle voci di entrate va fatto riferimento al punto 4) della circolare dell'Assessorato bilancio e finanze n. 1136 del 6 ottobre 1982.

H) Stato di previsione della spesa

Per tutte le voci di spesa non espressamente individuate nelle presenti disposizioni, ove non sussistano precise ed attendibili previsioni di impegno (per la competenza) o di pagamento (per la cassa), il relativo stanziamento dovrà essere indicato "per memoria". In particolare saranno indicati "per memoria" gli stanziamenti delle spese in conto capitale (tit. II). Vanno indicati, nei limiti di legge, gli stanziamenti dei fondi di riserva (capp. 265 e 267), senza tenere conto, per il capitolo 265, delle spese per reiscrizione dei residui perenti. Vanno, parimenti, indicate le previsioni di spesa per imposte, tasse e tributi (cap. 274) e per il servizio di tesoreria (cap. 277). Per l'analisi delle voci di spesa va fatto riferimento al punto 5) della circolare dell'Assessorato bilancio e finanze n. 1136 del 6 ottobre 1982.

I) Gestione stralcio

Nel primo bilancio vanno indicate le previsioni globali delle riscossioni e dei pagamenti delle partite pregresse assegnate alla gestione stralcio dell'U.S.L., all'atto della cessazione delle loro funzioni, degli enti e gestioni già competenti in materia sanitaria. Tale previsione potrà concernere l'intero ammontare delle partite trasferite (ove si prevede di estinguerle) o solo una parte di esso.

Art. 3

Allo scopo di rendere possibile i pagamenti nei comparti della medicina generica, della farmaceutica e della specialistica avanzata esterna si rende necessario prevedere, inoltre, i seguenti meccanismi organizzativi:

a) medicina generica - Le singole UU.SS.LL. provvederanno ad inviare le scelte e le revoche dei medici, di cui all'accordo nazionale, alla U.S.L. n. 58.

L'unità sanitaria locale presso cui ha sede il centro meccanografico provvederà all'invio dei tabulati alle singole UU.SS.LL. le quali effettueranno i pagamenti;

b) farmaceutica - La elaborazione, la formazione e la fase di liquidazione delle ricette sarà effettuata a livello provinciale dalla U.S.L. ubicata nel capoluogo di provincia e nel caso di Catania, Messina e Palermo rispettivamente dalle UU.SS.LL. 35, 41 e 58.

La U.S.L. identificata, effettuati gli adempimenti di liquidazione, restituirà i prospetti e le ricette alla U.S.L. competente per il pagamento;

c) specialistica convenzionata esterna - La fase di liquidazione avverrà secondo la forma organizzatoria di cui al punto precedente.

Il centro meccanografico di cui all'art. 20 della legge regionale 76 del 28 aprile 1981 continua ad esercitare le funzioni di cui al primo e secondo comma dello stesso articolo e la gestione sarà a carico della U.S.L. sul cui territorio si trova ubicato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Palermo, 3 dicembre 1982.

D'ACQUISTO

Registrato alla Corte dei Conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 11 febbraio 1983.

Reg. n. 1, Presidenza regionale, fg. n. 204.