
LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. 129
G.U.R.S. 20 novembre 1982, n. 51
Disposizioni finanziarie urgenti ed indifferibili per il comparto sanitario e per altri settori dell'Amministrazione regionale.
Testo con annotazioni alla data 29 aprile 1985
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per far fronte ai maggiori oneri per l'assistenza sanitaria, in attesa della revisione del Fondo Sanitario Nazionale 1982 parte - corrente - , è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 189.250 milioni.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le somme che perverranno alla Sicilia dalla rideterminazione del Fondo Sanitario Nazionale 1982.
I limiti di impegno venticinquennali autorizzati per l'anno 1981 con gli articoli 29 e 30 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3 e con gli articoli 52, 1° e 3° comma, e 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, sono differiti all'anno 1982.
Anche in relazione all'imminente visita del Pontefice in Sicilia lo stanziamento del cap. 10006 è incrementato, per l'esercizio in corso, di lire 100 milioni.
Lo stanziamento del cap. 35208 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso è incrementato di lire 600 milioni da utilizzare per la concessione di sussidi straordinari a favore di cooperative di pescatori aventi sede legale ed operanti nell'ambito del territorio della Regione.
Per le modalità di erogazione si applica il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105.
La spesa autorizzata con l'art. 40 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 105, deve intendersi riferita anche alla finalità prevista dalla lett. c del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 57, comprensiva pure della campagna 1981-1982.
Il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 40 della sopracitata legge regionale n. 105 del 1982, è prorogato al 31 dicembre 1982. (1)
Termine prorogato al 30 giugno 1985 con l'art. 24, comma 2, della L.R. 22/85.
La spesa autorizzata dalla legge regionale 29 aprile 1982, n. 42, per l'esercizio di opere pubbliche relative all'arginamento dei corsi d'acqua, opere stradali, edili ed acquedottistiche nelle zone colpite da eventi calamitosi, è ulteriormente incrementata, per l'esercizio in corso, di lire 40.000 milioni e si iscrive al cap. 70301.
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a ridurre lo stanziamento del cap. 50468 dell'importo di lire 4.000 milioni e ad incrementare dello stesso importo lo stanziamento del cap. 10749 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.
Lo stanziamento del cap. 10001 è incrementato, per l'esercizio finanziario in corso, della somma di lire 900 milioni.
Il primo, secondo e terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 sono sostituiti dai seguenti:
"Allo scopo di aprire sbocchi commerciali all'uva da tavola Italia prodotta nei territori delle province di Agrigento e Caltanissetta la Siciltrading S.p.a. è autorizzata ad effettuare prove di penetrazione della stessa nei mercati degli USA, anche attraverso adeguate iniziative promozionali. (1)
Per le finalità di cui al presente articolo, la Siciltrading, cui viene demandato il compito di determinare criteri e modalità di intervento, curerà la commercializzazione di parte del prodotto delle cooperative singole di produttori, dei consorzi di secondo grado costituiti a maggioranza di cooperative di produttori, nonchè delle associazioni di produttori riconosciute o in attesa di riconoscimento ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81 e della legge 27 luglio 1967, n. 622, purchè lavorato secondo le direttive fissate dalla stessa Siciltrading e sottoposto ai trattamenti previsti dalle norme United States Department Agriculture (U.S.D.A.). (2)
Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l'esercizio 1982, la spesa di lire 2.000 milioni, cui si provvede per lire 1.565 milioni con le disponibilità esistenti sulle assegnazioni di cui all'art. 14 della presente legge e per la differenza di lire 435 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.
Tale somma verrà versata dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca alla Siciltrading S.p.a., costituita ai sensi degli articoli 54 e 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96".
A modifica ed integrazione del comma annotato vedi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 50/84.
Per le agevolazioni di cui al comma annotato vedi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 50/84.