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LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. 133

G.U.R.S. 20 novembre 1982, n. 51

Disciplina dell'efficacia delle licenze di costruzione e delle concessioni edilizie rilasciate per la realizzazione di impianti industriali ed artigianali.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 1/1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(sostituito dall'art. 20 della L.R. 1/84)

Le licenze di costruzione e le concessioni edilizie, rilasciate per la realizzazione di impianti industriali o artigianali, hanno efficacia, ai fini del rilascio del certificato di conformità richiesto per poter usufruire dei benefici di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, purchè i relativi lavori risultino ultimati, almeno al rustico, alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 novembre 1982.

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