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LEGGE REGIONALE 15 novembre 1982, n. 136

G.U.R.S. 20 novembre 1982, n. 51

Norme per la concessione di contributi di esercizio e per gli investimenti alle aziende esercenti il trasporto pubblico collettivo di persone di interesse regionale e locale.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 68/1983 e con annotazioni alla data 14 giugno 1983)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(integrato dall'art. 36, comma 1, della L.R. 68/83)

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per il periodo 1 gennaio 1982 - 30 aprile 1983, alle aziende, ai comuni ed ai loro consorzi, esercenti servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, i contributi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, commisurati mensilmente, ai fini del primo comma dell'art. 6 della legge medesima, come segue:

- per i soggetti pubblici ad un dodicesimo del disavanzo di gestione iscritto nei rispettivi bilanci per l'esercizio finanziario 1981;

- per i soggetti privati esercenti autolinee extraurbane ad un dodicesimo del totale dei contributi spettanti, ai sensi degli articoli 5 e 7, primo comma, della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, dell'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, e dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75;

- per i soggetti privati esercenti autolinee urbane ad un dodicesimo del contributo spettante, ai sensi dello art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75, e dell'eventuale contributo iscritto per lo stesso anno nel bilancio del comune in cui il servizio viene effettuato.

L'importo dei contributi come sopra calcolato è aumentato del 16 per cento per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1982, e del 30 per cento per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 1983.

Per l'anno 1982 allo scopo di consentire l'attuazione del contratto degli autoferrotranvieri stipulato in data 17 gennaio 1982, con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno il contributo è ulteriormente aumentato del 14 per cento.

Il pagamento dei contributi avverrà in rate trimestrali anticipate ed è subordinato al rispetto delle norme e prescrizioni concessionali, delle norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed alla integrale applicazione da parte delle aziende al personale dipendente adibito all'esercizio del trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri vigente all'atto della corresponsione del contributo, ivi compreso il contratto stipulato in data 17 giugno 1982 e con decorrenza dal 1° gennaio 1982.

I contributi alle aziende private di cui al presente articolo, per il periodo 1 gennaio 30 - aprile 1983, sono comprensivi di quelli di cui all'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44.

I contributi di cui al presente articolo, corrisposti all'AST per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 1983, sono comprensivi del contributo di gestione spettante per lo stesso periodo, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1965, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

I contributi di cui al presente articolo saranno corrisposti alle aziende private esercenti linee urbane ed extraurbane in misura pari al 90 per cento del contributo loro spettante. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti procederà alla liquidazione e corresponsione del rimanente 10 per cento dopo che le aziende interessate avranno presentato, per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, il bilancio di cui allo stesso articolo - relativo all'anno 1982 - e i rendiconti delle somme corrisposte - nello stesso anno 1982 - ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, dell'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, e dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75. (1)

(1)

Con l'art. 36, comma 2, della L.R. 68/83, i contributi relativi all'anno 1983 sono comprensivi degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione nello stesso anno del contratto degli autoferrotranvieri stipulato in data 17 giugno 1982.

Art. 2

I contributi di cui al precedente articolo per il 1982 sono al lordo dei contributi già erogati o da erogare nello stesso anno a qualsiasi titolo, con esclusione di quelli di cui all'art. 2 della legge regionale 26 luglio 1982, n. 75.

Art. 3

I contributi di esercizio erogati con fondi regionali, per l'anno 1982, a qualsiasi titolo, in forza di precedenti leggi regionali ai soggetti destinatari dei contributi di cui alla presente legge, saranno recuperati a carico delle assegnazioni statali disposte in attuazione dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 4

Per il miglioramento della qualità dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a predisporre un piano per il rinnovo ed il potenziamento dell'autoparco delle aziende di trasporto mediante l'utilizzo della quota del fondo investimenti, di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, relativa all'esercizio finanziario 1981 per le finalità di cui al n. 1 del medesimo art. 11, mediante la concessione di contribtui nella misura massima del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, compresa l'I.V.A. non detraibile.

Il contributo di cui al comma precedente viene integrato, sino alla concorrenza della intera spesa ammessa, per le aziende pubbliche a carico del bilancio regionale.

A ciascuna azienda dovrà essere assicurato, ove riconosciuto spettante, il contributo per l'acquisto di almeno un autobus nuovo.

I soggetti beneficiari dl contributo di cui al presente articolo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni previste dal primo comma dell'art. 29 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

I relativi acquisti devono essere effettuati ai prezzi di listino nazionali correnti, depositati presso la competente camera di commercio.

Per la redazione del piano devono essere osservati i criteri, le procedure e le prescrizioni di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.

Il piano di che trattasi è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 40.805 milioni.

Art. 5

Gli autobus acquistati con il contributo di cui alla presente legge non potranno essere alienati per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di immatricolazione, salvo il caso di cessione dell'azienda autorizzata a norma di legge, e, durante il detto periodo, dovranno essere adibiti esclusivamente ai servizi di linea in concessione.

La radiazione dal servizio degli autobus da sostituire nel caso di ammodernamento dell'autoparco dovrà eseere richiesta contemporaneamente alla domanda di immatricolazione degli autobus nuovi.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dai precedenti commi comporta la revoca del contributo.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 si fa fronte con le assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

All'onere derivante dal precedente art. 4 si fa fronte, in quanto a L. 32.805 milioni - finanziamento a carico della quota del fondo investimento - con le assegnazioni dello Stato, per l'anno 1981, e in quanto a L. 8.000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 novembre 1982.

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