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LEGGE 12 ottobre 1982, n. 726

G.U.R.I. 12 ottobre 1982, n. 281

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

La Camera dei Deputati ed il Senato hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' convertito in legge il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, con le seguenti modificazioni:

All'art 1, al terzo comma, le parole: "poteri di accesso e di accertamento presso le banche o altri istituti pubblici o privati" sono sostituite con le altre: "poteri di accesso e di accertamento presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici anche economici, le banche, gli istituti di credito pubblici e privati";

il quarto comma è sostituito con i seguenti:

"A richiesta dell'Alto Commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonché ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.

Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.

Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire.";

Dopo l'art. 2, sono inseriti i seguenti articoli:

All'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'art. 2- quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui segua l'applicazione della misura di prevenzione.

I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'art. 2- ter sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.

Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'art. 3- bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.".

All'art. 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole: "L'allontanamento abusivo dal comune", sono inserite le seguenti: "o dalla frazione di comune".

All'art. 10- quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: "sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "sospese o decadute dalla iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, o all'albo nazionale dei costruttori, o non iscrivibili agli stessi".

All'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Le stesse pene si applicano al subapplaltatore e all'affidatario del cottimo. é data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto";

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto".

Per le forniture di beni e servizi derivanti dalla presente legge il Provveditorato generale dello Stato procederà a trattativa privata senza limite di spesa, essendo le forniture stesse equiparate a quelle previste dall'art. 2, secondo comma, lettera d), della legge 30 marzo 1981, n. 113.".

Art. 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, Il Guardasigilli: DARIDA