
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 84.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 903
G.U.R.I. 7 dicembre 1982, n. 336
Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/581 relativa all'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 84)
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 84.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 79/581 del 19 giugno 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente l'indicazione dei premi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 84.
(modificato dall'art. 1 del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 76)
I prodotti alimentari esposti per la vendita al consumatore ai sensi dell'art. 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, e delle relative norme di esecuzione, debbono recare, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, e con le stesse modalità per esso previste, l'indicazione del prezzo per unità di misura.
E' obbligatoria l'indicazione del prezzo riferito all'unità di misura, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto, anche nella pubblicità scritta e nei cataloghi che recano l'indicazione del prezzo di vendita dei prodotti alimentari, fatte salve le esenzioni previste dal successivo art. 4.
Nei casi in cui sia obbligatoria, in base alle disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo di vendita per i prodotti alimentari offerti al consumatore su fondi agricoli, deve essere anche indicato, con le stesse modalità, il prezzo per unità di misura.
Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari somministrati al pubblico o in locali non aperti al pubblico, nè a quelli offerti esclusivamente a commercianti, utilizzatori professionali o in grande nè ai prodotti alimentari forniti in occasione di una prestazione di servizi.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 84.
Ai sensi del presente decreto si intende per:
1. prodotto alimentare commercializzato sfuso o non confezionato: un prodotto che è misurato o pesato in presenza del consumatore, abbia subito o meno un condizionamento preventivo;
2. prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato o preimballato: un prodotto che è avvolto interamente o parzialmente dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita;
2.1. prodotto alimentare preimballato in quantità prestabilita: un prodotto preimballato in modo che la quantità contenuta nell'imballaggio corrisponda ad un valore prestabilito;
2.2. prodotto alimentare preimballato in quantità variabile: un prodotto preimballato la cui quantità non corrisponde ad un valore prestabilito;
3. prezzo di vendita: il prezzo valido per una determinata quantità del prodotto alimentare;
4. prezzo per unità di misura; il prezzo valido per una quantità di 1 kg o di 1 litro del prodotto alimentare o per le quantità indicate nell'art. 3, secondo comma.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 84.
Il prezzo per unità di misura si riferisce al litro per i prodotti commercializzati in volume e al chilogrammo per quelli commercializzati a peso.
Il prezzo per unità di misura può essere indicato per 0,1 litro o per 100 grammi qualora si tratti di prodotti il cui volume o il cui peso non superino rispettivamente tali valori.
Il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari preimballati si riferisce alla quantità netta dichiarata.
Per i prodotti alimentari solidi preconfezionati presentati immersi in liquidi di copertura per i quali l'indicazione del contenuto netto complessivo debba essere accompagnata da quella del peso netto del prodotto sgocciolato, il prezzo per unità si riferisce al peso del prodotto sgocciolato.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 84.
(sostituito dall'art. 2 del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 76, e modificato dall'art. 47 della legge 24 aprile 1998, n. 128)
Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura:
a) i prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo dell'indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 e successive modifiche e integrazioni conseguenti all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
b) i prodotti commercializzati sfusi che, in conformità con le disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata da ultimo dalla legge 10 aprile 1991, n. 128, sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
c) i prodotti differenti commercializzati in una stessa confezione;
d) i prodotti distribuiti mediante apparecchi automatici;
e) gli alimenti precucinati o preparati o da preparare contenuti nello stesso imballaggio;
f) i prodotti di fantasia;
g) i gelati monodose;
h) i prodotti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, nell'ipotesi in cui siano preconfezionati in imballaggi collettivi costituiti da due o più imballaggi preconfezionati individuali, destinati dal produttore o dal confezionatore ad essere venduti separatamente, ed i prodotti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, quando raggruppano singoli pezzi che corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantità nominale o di capacità nominale, per la quale sia prevista, ai sensi del comma 1, lettera i) e del comma 2 del presente articolo, l'esenzione dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura;
i) i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite, quando corrispondono a uno dei valori che figurano in una gamma di quantità nominale comunitaria o di capacità nominale comunitaria.
Sono altresì esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura fino al 7 giugno 1997 i prodotti alimentari preconfezionati in quantità prestabilite, se commercializzati secondo gamme di quantità nominali o capacità nominali previste dalle norme vigenti, i cui valori non corrispondano a gamme comunitarie, nonchè i prodotti preconfezionati in quantità prestabilite per i quali non sono previste dalle norme vigenti gamme di quantità nominali o di capacità nominali, qualora il loro quantitativo netto sia pari a 100, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 g o ml.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 84.
(modificato dall'art. 3 del D.L.vo 25 gennaio 1992, n. 76)
Chiunque non indica il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari o non indica secondo le modalità prescritte è soggetto alla sanzione di cui all'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, che verrà irrogata con la procedura prevista per tale sanzione.
Chiunque omette di indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari è soggetto alla sanzione di cui all'art. 60, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, recante le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.
Chiunque non indica il prezzo per unità di misura dei prodotti alimentari offerti su fondi agricoli, o non la indica in modo chiaro e ben visibile, quando ciò sia obbligatorio ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del presente decreto, è soggetto alle sanzioni già previste per la mancata indicazione del prezzo di vendita, che verranno irrogate con la procedura per esse prevista.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 84.
L'indicazione del prezzo per unità di misura per i prodotti alimentari commercializzati in esercizi la cui superficie di vendita sia inferiore a 45 mq o su fondi agricoli è facoltativa fino al 17 agosto 1985.
L'indicazione del prezzo per unità di misura per i prodotti alimentari commercializzati negli altri esercizi, nonchè nella pubblicità scritta e nei cataloghi che recano l'indicazione del prezzo di vendita, è facoltativa fino al 31 dicembre 1983.
Prima di tali termini, l'eventuale indicazione del prezzo medesimo dovrà comunque essere conforme alle disposizioni del presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 84.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 agosto 1982
PERTINI
SPADOLINI - ABIS -
COLOMBO - ANDREATTA
- MARCORA - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 7