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LEGGE 12 agosto 1982, n. 576

G.U.R.I. 20 agosto 1982, n. 229

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 12 maggio 2015, n. 74)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

Art. 1

Programmazione della politica assicurativa nazionale

(abrogato dall'art. 5 del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

[Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) formula gli indirizzi della politica assicurativa, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali del Paese, nonché degli sviluppi del mercato assicurativo internazionale, con particolare riferimento all'area della Comunità economica europea;

b) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati e indica le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;

c) esamina la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa, predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.]

Art. 2

Poteri del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 20 e abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385)

[Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno; emana le direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo art. 3 ed esercita la vigilanza sullo stesso Istituto; adotta con propri decreti - sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni - i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo.]

Art. 3

Istituzione dell'ISVAP

E' istituito, con sede in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 4

Funzioni dell'ISVAP

(integrato dall'art. 29 del D.L.vo 15 gennaio 1992, n. 49, modificato e integrato dall'art. 4, commi 6, 7, 8, 9 e 10, del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373 e sostituito dall'art. 351, comma 1, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209,  nel testo modificato dall'art. 1, comma 213, del D.L.vo 12 maggio 2015, n. 74)

1. L'IVASS, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.

2. L'IVASS svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.

3. L'IVASS, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta.

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'IVASS è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 5

Poteri dell'ISVAP

(modificato e integrato dell'art. 3, comma 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, integrato dall'art. 34 del D.L.vo 15 gennaio 1992, n. 49 e integrato e modificato dall'art. 4, commi 12, 13 e 14, del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

[Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP, in particolare, può:

a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni;

b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell'art. 4 la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale, nonché, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio;

c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all'art. 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attività;

e) richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

f) anche avvalendosi della collaborazione della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni interrelazione finanziaria con società controllanti, controllate e collegate di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'art. 4;

g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse società da parte di persone o di gruppi già coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in società poste in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle società fiduciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto.] (comma abrogato) (1)

[I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio. Il segreto d'ufficio non può essere opposto altresì nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.] (comma abrogato) (1)  [La Banca d'Italia, la Consob e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio]. (periodo abrogato) (2)

[Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni.] (comma abrogato) (1)

Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, è consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.

(2)

Per effetto dell'art. 125, comma 3, del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 175, è stato abrogato l'art. 34 del D.L.vo 15 gennaio 1992, n. 49, per cui il periodo annotato deve intendersi abrogato.

Art. 5

Collaborazione tra autorità

 (introdotto dall'art. 2 del D.L.vo 4 agosto 1999, n. 343 e abrogato dall'art. 354, comma 1, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209)

[1. L'ISVAP, la Banca d'Italia, la Consob, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

2. L'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti dell'Unione europea e dei singoli Stati comunitari al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane e a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.

3. L'ISVAP può scambiare informazioni con autorità amministrative e giudiziarie dell'Unione europea nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento dei soggetti sottoposti a vigilanza, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

4. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati extracomunitari, nonchè con le autorità amministrative o giudiziarie extracomunitarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o fallimento di soggetti sottoposti a vigilanza.]

Art. 6

Obblighi di comunicazione all'ISVAP

(modificato e integrato dall'art. 3 del D.L.vo 4 agosto 1999, n. 343 e abrogato dall'art. 354, comma 1, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209)

[I verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci degli enti e delle imprese di assicurazione debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni.

[Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni dei componenti del collegio sindacale debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP nel termine di dieci giorni dalla loro presentazione e nello stesso tempo debbono essere trascritti nell'apposito libro.] (comma abrogato) (1)

L'inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma primo è punita con la sanzione prevista dall'art. 2626 del codice civile.

Le società fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'art. 4 debbono comunicare all'ISVAP, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti.

In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, il legale rappresentante della società fiduciaria o l'agente di cambio o l'apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. La sanzione è irrogata, su rapporto del presidente dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'ISVAP.Il collegio sindacale informa tempestivamente l'ISVAP degli atti o fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione dell'impresa o una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività dell'impresa di assicurazione.

Il collegio sindacale trasmette in copia all'ISVAP i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti entro il termine di dieci giorni dalla data della riunione o dell'accertamento nonchè ogni altro dato o documento richiesto.

La società che esercita attività di revisione contabile e gli altri incarichi previsti dalla legge presso l'impresa di assicurazione, nonchè l'attuario incaricato dalla società di revisione medesima comunicano tempestivamente all'ISVAP gli atti o i fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attività dell'impresa di assicurazione, ovvero pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La società di revisione e l'attuario inviano all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.

Gli obblighi di cui ai commi quinto e sesto sussistono anche per gli atti o i fatti di cui i soggetti indicati ai medesimi commi vengono a conoscenza nell'ambito di un incarico esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con l'impresa di assicurazione presso la quale svolgono i rispettivi incarichi.

L'inosservanza degli obblighi previsti ai commi quinto, sesto e settimo comporta:

a) per i sindaci l'applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa il Ministero di grazia e giustizia al fine dell'esercizio della vigilanza sull'attività dei soggetti per i quali sia prescritta l'iscrizione al registro dei revisori contabili. Il Ministero di grazia e giustizia comunica all'ISVAP i provvedimenti adottati;

b) per la società di revisione la segnalazione alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati nei confronti della società di revisione;

c) per l'attuario incaricato dalla società di revisione l'applicazione ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa l'Ordine degli attuari che comunica all'ISVAP medesimo i provvedimenti adottati. In relazione alla gravità dell'inosservanza può essere disposta la revoca d'ufficio dell'incarico con le modalità di cui al comma 11 dell'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al comma 11 dell'articolo 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.]

(1)

Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 4 agosto 1999, n. 343.

Art. 6

Commissario per il compimento di singoli atti

(introdotto dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 e abrogato dall'art. 354, comma 1, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209)

[1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP può disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge.

2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa, dell'inosservanza e può essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.]

Art. 7

Amministrazione straordinaria (1)

(sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, integrato dagli artt. 2, 3 e 4, del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 93 e abrogato dall'art. 354, comma 1, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209)

[1. Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, [di propria iniziativa o] (parole abrogate) (2) su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma.

1-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria si applica anche a tutte le succursali presenti negli altri Stati membri.

1-ter. I provvedimenti di risanamento adottati in altri Stati membri producono, senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi.

1-quater. L'ISVAP informa immediatamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.

2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e può essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri.

4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso è a carico dell'ente o dell'impresa.

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dell'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano più d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimità; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta.

8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

10. Il commissario:

a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza;

c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari.

11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa.

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

13-bis. Il provvedimento di amministrazione straordinaria adottato deve essere pubblicato, su iniziativa dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

13-ter. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale sul territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della predetta decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nelle predette pubblicazioni devono essere specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso che il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario nominato.

14. Al termine della gestione straordinaria:

a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione;

b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ISVAP;

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria.

16. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti.]

(1)

Vedi gli artt. 62, comma 9, del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 174, e 73, comma 9, del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 175, nel testo sostituito rispettivamente dall'art. 79 e dall'art. 80, del D.L.vo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 7

Finanziamenti ad imprese in crisi

(introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1992, n. 506, modificato dall'art. 4, comma 16, del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373 e abrogato dall'art. 354, comma 1, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209)

[1. In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico-commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, può presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". La richiesta deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale limite non può in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti la commissione di cui allo stesso comma 2, le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonché la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50 per cento.

4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignoratizi e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.

5. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in nessun caso può concorrere a determinare l'aumento del contributo dovuto al "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

6. Il finanziamento previsto dal comma 2 deve essere assistito dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla società anche a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice civile.

7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la società al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalità particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al comma 3.]

Art. 8

Fusione di società

(abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385)

[Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'ISVAP le modalità della fusione e le nuove norme statutarie sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria da parte dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.]

Art. 9

Organi dell'ISVAP

(sostituito dall'art. 4, comma 17, del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373) (1)

Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio.

(1)

Articolo abrogato dall'art. 13, comma 40, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS.

Art. 10

Presidente

(integrato dall'art. 3, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 20) (1)

Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attività assicurativa, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.

L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

Al presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[Il presidente fa parte della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.] (comma abrogato) (2)

[Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo.] (comma abrogato) (2)

(1)

Articolo abrogato dall'art. 13, comma 40, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS.

Art. 11

Consiglio [di amministrazione] (parole abrogate) (1)

(integrato dall'art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 190) (2)

Il consiglio [di amministrazione] (parole abrogate) (1) è costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto.

I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie. In ogni caso, è garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalità nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.

I componenti del consiglio [di amministrazione] (parole abrogate) (1) non possono esercitare alcuna attività, remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'art. 4 o di enti e società con essi comunque collegati.

Ai componenti del consiglio [di amministrazione] (parole abrogate) (1) compete una indennità nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà dei componenti del consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del consiglio [di amministrazione] (parole abrogate) (1) partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.

(2)

Articolo abrogato dall'art. 13, comma 40, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS.

Art. 12

Collegio dei revisori

(abrogato dall'art. 5 del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373) (1)

[Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è costituito da un professore universitario iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, che lo presiede, designato dal Ministro di grazia e giustizia, e da due funzionari dello Stato, designati uno dal Ministro del tesoro e l'altro da quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli stessi Ministri designano rispettivamente i revisori supplenti, che sono nominati con lo stesso decreto costitutivo del collegio.

La durata in carica del collegio è stabilita in cinque anni.

La misura del compenso spettante ai revisori è determinata con il decreto di nomina.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, nel corso di ciascun anno, a due riunioni del collegio o a due riunioni del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza semplice. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.]

(1)

Articolo abrogato dall'art. 13, comma 40, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS.

Art. 13

Attribuzioni del presidente (1)

Il presidente rappresenta l'ISVAP e ne è il direttore generale; convoca e presiede il consiglio [di amministrazione] (parole abrogate) (2) e ne attua le deliberazioni; sovraintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Istituto.

(1)

Articolo abrogato dall'art. 13, comma 40, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS.

Art. 14

Attribuzioni del consiglio [di amministrazione] (parole abrogate) (1)

(modificato dall'art. 4, comma 19, del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373 e dall'art. 351, comma 2, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209) (2)

Il consiglio [di amministrazione] (parole abrogate) (1):

a) delibera lo statuto e le norme generali concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Istituto;

c) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo;

d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto nei limiti del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza, deliberando le spese di importo superiore all'uno per cento del bilancio preventivo;

e) indìce i concorsi per l'assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l'accesso alle diverse carriere, le materie oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonché il numero delle prove scritte, ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro valutazione;

f) delibera l'assunzione e la progressione in carriera del personale compreso il vice direttore generale;

g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del vice direttore generale, dei dirigenti e degli ispettori;

h) dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del personale di qualunque categoria;

i) esprime parere al presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;

l) propone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori concernenti l'esercizio dell'attività delle imprese, ivi compreso quello relativo all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;

m) emana le istruzioni di carattere generale concernenti l'attività degli ispettori;

n) segnala al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eventuali proposte di modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali relativi all'esercizio dell'attività assicurativa.

L'esercizio delle attribuzioni del consiglio [di amministrazione] (parole abrogate) (1), ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) ed m) del primo comma, può essere delegato al presidente.

[Lo statuto e le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.] (comma abrogato) (3)

(2)

Articolo abrogato dall'art. 13, comma 40, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS.

Art. 15

Attribuzioni del collegio dei revisori

(abrogato dall'art. 5 del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

[Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'ISVAP; vigila sull'osservanza della legge e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione e le trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; riferisce allo stesso Ministro, almeno semestralmente, sulla propria attività.

I componenti del collegio dei revisori devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.]

Art. 16

Controllo della Corte dei conti

(abrogato dall'art. 5 del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

[La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ISVAP sulla base dei conti consuntivi e dei bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni del Presidente e del collegio dei revisori, che il presidente dell'ISVAP è tenuto a trasmettere ad essa entro quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono; e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Istituto nell'esercizio esaminato.

La Corte dei conti, qualora ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti a norma della prima parte del precedente comma, può chiedere all'ISVAP informazioni, notizie, atti e documenti concernenti la gestione finanziaria controllata.]

Art. 17

Autonomia organizzativa

(sostituito dall'art. 39 del D.L.vo 15 gennaio 1992, n. 49 e dall'art. 4, comma 20, del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373) (1)

1. L'ISVAP delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge.

(1)

Articolo abrogato dall'art. 13, comma 40, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS.

Art. 18

Sezioni reclami

(abrogato dall'art. 5 del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

[Nell'ambito del servizio ispettivo è istituita una sezione reclami con il compito di raccogliere i reclami presentati dagli interessati nei confronti degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all'art. 4, primo comma.

La sezione:

a) svolge ogni attività utile ad agevolare la sollecita ed esatta esecuzione dei contratti da parte degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza;

b) segnala al presidente i casi più gravi e ricorrenti di inadempienza;

c) redige annualmente un rapporto sulla propria attività, che costituisce parte integrante del rapporto di cui all'art. 4, secondo comma, lettera h).]

Art. 19

Ruolo organico

(modificato dall'art. 4, comma 21, del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

La tabella organica del personale, che non può eccedere le quattrocento unità, è allegata al bilancio preventivo ed è approvata dal consiglio [di amministrazione] (parole abrogate) (1) con la stessa delibera di cui all'art. 14, primo comma, lettera c).

Art. 20

Trattamento giuridico ed economico del personale

(modificato dall'art. 4, comma 22, del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio [di amministrazione] (parole abrogate) (1) con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ISVAP.

Il personale in servizio, anche se in forza di contratto a tempo determinato, non può assumere altro impiego né esercitare altra attività professionale, commerciale o industriale né assumere incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla legge.

Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP.

Art. 21

Assunzione del personale

(integrato dall'art. 3, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, modificato dall'art. 40 del D.L.vo 15 gennaio 1992, n. 49, e modificato e integrato dall'art. 4, commi 23 e 25, del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

L'assunzione del personale è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

L'ISVAP può organizzare, secondo modalità determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa.

Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio [di amministrazione](parole abrogate) (1) [e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato] (parole abrogate) (2).

L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di venti unità. Il presidente dell'ISVAP può stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili più volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unità, ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per almeno un quinquennio.

Art. 22

Corsi di preparazione ai concorsi di ammissione e di aggiornamento professionale

(abrogato dall'art. 5 del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

[L'ISVAP organizza corsi per la preparazione culturale e professionale dei partecipanti ai concorsi per l'ammissione alle carriere direttiva e di concetto dell'Istituto da tenersi presso una università degli studi o presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

I corsi hanno una durata non inferiore a sei e non superiore a nove mesi.

Al corso si accede mediante concorso pubblico per titoli integrati da un colloquio, indetto dall'Istituto per un numero di posti pari al doppio delle vacanze prevedibili nei ruoli di ciascuna carriera entro il biennio successivo all'anno di svolgimento del corso.

I requisiti per la partecipazione al concorso, i titoli valutabili, le materie oggetto del colloquio, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria sono disciplinati con deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione.

I corsi consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e seminari su materie determinate, in modo differenziato in relazione alle funzioni da svolgere nelle singole carriere, con la stessa deliberazione di cui al comma precedente.

I docenti sono nominati dal presidente dell'Istituto.

Ai partecipanti ai corsi è conferita per tutta la loro durata, una borsa di studio il cui importo è determinato con il bando di concorso. La borsa di studio è corrisposta in rate mensili di pari importo su attestazione del direttore del corso dalla quale risulti la regolare frequenza del corso stesso.

Al termine del corso i partecipanti sono tenuti a sostenere un esame scritto e orale sulle materie oggetto di insegnamento. A coloro che superano l'esame è rilasciato un diploma, con l'indicazione del punteggio conseguito. Il diploma costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttiva e di concetto del personale dell'Istituto.

L'ISVAP organizza altresì corsi periodici per l'aggiornamento professionale del personale direttivo e di concetto dell'Istituto nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale è obbligatoria e i risultati conseguiti da ciascun partecipante costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nella carriera di appartenenza.]

Art. 23

Entrate

(modificato dall'art. 351, comma 3, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209)

Le entrate dell'ISVAP sono costituite:

dal gettito del contributo di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private;

dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili;

da ogni altra eventuale entrata.

Art. 24

Bilanci

(abrogato dall'art. 5 del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

[L'ISVAP è tenuto a compilare i bilanci preventivo e consuntivo in conformità al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696, in quanto applicabile.

Le delibere relative ai bilanci sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.]

Art. 25

Contributo di vigilanza

(modificato dall'art. 4, comma 26, del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373 e abrogato dall'art. 354, comma 1, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209)

[La misura massima del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, rimane determinata al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio.

Il contributo è versato direttamente all'ISVAP, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, sentito l'ISVAP, entro il 30 giugno. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP.

Le somme di cui al comma 2, per la parte eventualmente non utilizzata dall'ISVAP, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di cui si tiene conto per la determinazione del contributo di cui al comma 2 per il periodo successivo.]

Art. 26

Prima organizzazione dell'ISVAP

(abrogato dall'art. 5 del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

[In sede di prima applicazione della presente legge:

entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore debbono essere nominati il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori;

entro lo stesso termine il Ministro con proprio decreto stabilisce i contingenti massimi per ciascuna categoria di personale;

entro i successivi quindici giorni il personale in servizio alla data del 15 febbraio 1982 presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere al Ministro dell'industria, del commercio dell'artigianato di essere trasferito all'ISVAP;

entro sessanta giorni dalla sua costituzione il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e le norme generali di cui all'articolo 14, primo comma, lettera a), la tabella organica, l'ordinamento delle carriere del personale e la ripartizione di questo fra il servizio ispettivo e i vari uffici e il preventivo delle spese necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto per l'esercizio in corso e per quello successivo;

entro i venti giorni successivi alla trasmissione delle relative deliberazioni, lo statuto, il bilancio preventivo e la tabella organica sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

entro i dieci giorni successivi alla sua approvazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga all'ISVAP le somme necessarie per far fronte alle spese indicate nel bilancio preventivo;

entro venti giorni dall'approvazione della tabella organica il personale in servizio presso la e generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne abbia fatto domanda, è trasferito ed inquadrato nella stessa tabella, previa valutazione di una commissione, presieduta dal presidente dell'ISVAP e nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovrà prendere in considerazione il titolo di studio, l'anzianità di servizio, i compiti effettivamente svolti e altri titoli di servizio; entro dieci giorni dalla comunicazione dell'inquadramento, gli interessati possono recedere dalla domanda di trasferimento;

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il consiglio di amministrazione assume, nei limiti dei posti previsti dalla tabella organica, il personale con mansioni corrispondenti a quelle degli impiegati di seconda e di terza categoria a norma del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore assicurativo, scegliendo, sulla base di una prova pratica di idoneità, tra i dipendenti delle imprese esercenti l'attività assicurativa sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; e bandisce i concorsi per l'ammissione al corso per la preparazione culturale e professionale degli ispettori di cui al successivo articolo 27 e per l'assunzione del restante personale.]

Art. 27

Corso di preparazione per l'assunzione degli ispettori

(abrogato dall'art. 5 del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

[In sede di prima applicazione della presente legge, l'ISVAP organizza un corso di preparazione culturale e professionale per l'assunzione degli ispettori.

Il concorso per l'ammissione al corso è indetto per un numero di posti pari al doppio dei posti disponibili.

Per quanto non espressamente disposto si applicano le norme contenute nell'articolo 22.

Al termine del corso i partecipanti sono tenuti a sostenere un esame scritto e orale sulle materie oggetto di insegnamento davanti alla commissione nominata per il concorso di ammissione integrata da tre docenti del corso.

La commissione forma la graduatoria degli idonei esclusivamente sulla base del risultato degli esami.

I partecipanti classificati entro il numero dei posti disponibili sono assunti con la qualifica iniziale del ruolo ispettivo.]

Art. 28

Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(abrogato dall'art. 5 del D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 373)

[Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge sull'organizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nella ristrutturazione degli uffici deve tenersi conto del livello qualitativo e del carattere specifico delle funzioni esercitate;

b) nella determinazione dell'organico deve tenersi conto della riduzione delle attribuzioni della Direzione generale e deve prevedersi un numero di posti dirigenziali e direttivi, avuto riguardo alla particolarità delle residue funzioni esercitate dalla Direzione generale.]

Art. 29

Copertura finanziaria

(modificato dall'art. 351, comma 4, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI - MARCORA

ANDREATTA - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA