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LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 99

G.U.R.S. 14 agosto 1982, n. 36

Provvedimenti urgenti per i trasporti nel settore dei sali alcalini.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS con l'art. 10 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, e successive integrazioni e modifiche, è incrementato della somma di lire 6.000 milioni da destinare alla concessione di prestiti di esercizio alle società collegate operanti nel settore dei sali alcalini al fine di consentire il sollecito pagamento dei costi di trasporto delle materie prime e dei prodotti.

Art. 2

Il fondo a gestione separata istituito presso l'EMS ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 100, è ulteriormente incrementato dell'importo di lire 2.100 milioni da destinare al completamento delle opere nel porto di Porto Empedocle, di cui all'art. 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17.

Art. 3

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1982 la spesa complessiva di lire 8.100 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: "Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Risanamento enti economici regionali"".

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 agosto 1982.

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