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LEGGE REGIONALE 5 agosto 1982, n. 101

G.U.R.S. 14 agosto 1982, n. 36

Integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, riguardante il settore zolfifero.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per i lavoratori "sospesi", di cui all'art. 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, il beneficio previsto all'art. 4, secondo comma, ultima parte, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 59, è esteso al periodo in cui gli stessi sono stati sospesi dal lavoro per effetto dell'art. 9 medesimo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1978.

Art. 2

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, quanto a lire 2.000 milioni con le somme di cui al fondo a gestione separata istituito presso l'Ente minerario siciliano con l'art. 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni, e, quanto a lire 1.000 milioni - che trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: "Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Risanamento enti economici regionali"" - con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 agosto 1982.

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