
LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982, n. 81
G.U.R.S. 7 agosto 1982, n. 34
Disposizioni finanziarie in favore dell'Ente acquedotti siciliani.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 16/2017)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il personale dell'Ente acquedotti siciliani, localmente addetto alla data del 31 dicembre 1981 alla gestione degli acquedotti di cui al precedente articolo, viene utilizzato, nelle more della definitiva sistemazione, in posizione di comando.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Ente acquedotti siciliani un contributo di lire 5.000 milioni per spese correnti.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 12.000 milioni per l'anno 1982 e, limitatamente alle finalità dell'art. 1, in lire 7.000 milioni per gli anni successivi, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: "Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto "Piano delle acque, etc."", mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.
Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.