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DECRETO PRESIDENZIALE 28 luglio 1982, n. 84

G.U.R.S. 9 agosto 1982, n. 35

Attribuzioni di funzioni alle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le leggi regionali 12 agosto 1980 n. 87, 6 gennaio 1981, n. 6, 18 aprile 1981, n. 69, 28 aprile 1981, n. 76;

Ritenuto di dover adottare ai sensi dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 38 della legge regionale 12 agosto 1980 n. 87 e successive modificazioni, le disposizioni strettamente necessarie per l'avvio alla funzionalità delle unità sanitarie locali nel territorio nel territorio della Regione Siciliana;

Su proposta dell'Assessore regionale per la sanità;

Decreta:

Art. 1

Con decorrenza dall'1 gennaio 1983 sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali:

a) le funzioni esercitate dall'E.N.P.I., dall'A.N.C.C., e dagli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferite alle unità sanitarie locali dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quelle esercitate dall'Assessorato regionale per la sanità in ordine alle materie proprie del servizio sanitario nazionale attribuite alle UU.SS.LL. stesse;

b) le funzioni sanitarie delle provincie e degli altri enti e consorzi tra enti locali non compresi tra quelli di cui al successivo art. 2 nonchè le funzioni già espletate dai consorzi provinciali antitubercolari, dai comitati provinciali antimalarici e dagli enti antitracomatosi. Nelle more della individuazione dei presidi e dei servizi multizonali da parte del piano sanitario regionale o di specifica legge, i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono gestiti dalla unità sanitaria locale competente per territorio;

c) le funzioni sanitarie esercitate dagli enti mutualistici, casse, servizi e gestioni autonome di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349;

d) le funzioni degli enti ospedalieri.

Art. 2

Le funzioni dei comuni in materia sanitaria concernenti i controlli igienico-sanitari degli ambienti di vita e di lavoro, la medicina scolastica, le funzioni dell'ufficiale sanitario, le condotte mediche ostetriche e veterinarie e ogni altro ufficio o servizio comunale inerente i servizi sanitari trasferiti, nonchè le funzioni sanitarie esercitate dai consorzi tra gli enti locali sono attribuite alle unità sanitarie locali a decorrere dalla data su indicata.

Dalla medesima data sono trasferite le funzioni di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria da disciplinarsi, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con apposita legge regionale.

Art. 3

Entro il termine del 30 settembre 1982, il sindaco, i legali rappresentanti degli enti indicati nel precedente art. 1, le cui funzioni, a norma della legge 833/78 sono state attribuite al Servizio sanitario nazionale, individuano, rispettivamente, per le funzioni da attribuire alla unità sanitaria locale, il personale, i beni e le attrezzature adibiti allo svolgimento delle funzioni stesse. Alla predetta individuazione si procede d'intesa con il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. destinataria delle funzioni. Il provvedimento di individuazione concernente i regolamenti dei servizi, il bilancio di previsione, le convenzioni esistenti e tutti gli altri atti strumentali per l'esercizio delle funzioni sono comunicati entro lo stesso termine suindicato al presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. A decorrere dalla data di attribuzione di cui all'art. 1 delle funzioni e fino alla istituzione dei ruoli nominativi regionali di cui alla legge regionale 28 aprile 1981, n. 76 ed al relativo inquadramento del personale dalla stessa previsto, il predetto personale appartenente agli istituti, enti e gestioni sanitarie soppressi ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1978, n. 833 ed agli enti le cui funzioni sono state trasferite è provvisoriamente assegnato alla rispettiva unità sanitaria locale ove trovasi la sede di servizio ed utilizzato a norma dell'art. 64, secondo comma del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. In particolare: l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle UU.SS.LL. è effettuata tenuto conto dei profili professionali e delle posizioni funzionali del personale stesso, in relazione alle esigenze connesse alla attuazione del Servizio sanitario ed alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi delle UU.SS.LL. previsti dalla legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6.

Al personale in argomento è garantita la posizione giuridica di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente, istituto o gestione di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. n. 761 succitato.

Il personale di cui al presente articolo può essere comandato a prestare servizio presso altra unità sanitaria locale nei soli casi previsti dall'art. 44 del predetto decreto 761, con provvedimento dell'Assessore regionale per la sanità sulla base delle modalità di cui al D.A. n. 32093 del 27 ottobre 1981 ed all'art. 14 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 76.

Il comitato di gestione della unità sanitaria locale entro il 30 novembre 1982 deve provvedere alla nomina, mediante incarico provvisorio dei responsabili dei servizi della unità sanitaria locale di cui alla legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 e dei coordinatori di cui all'art. 2 della predetta legge nonchè alla organizzazione dei servizi stessi a norma delle vigenti leggi ed all'affidamento della gestione del servizio di tesoreria secondo le norme contenute nell'art. 34 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69.

Gli incarichi provvisori devono essere conferiti per un periodo non superiore a mesi 6 al personale dipendente da strutture, presidi ed uffici dei servizi sanitari trasferiti ubicati nel territorio di competenza della unità sanitaria locale.

Qualora nell'ambito della unità sanitaria locale di riferimento non ci sia personale aventi i requisiti prescritti dalla legge e non si possa dare luogo alle previsioni di cui all'art. 78 D.P.R. 761 del 20 dicembre 1979, gli incarichi possono essere conferiti, previo comando, da effettuarsi a termine del presente articolo, a personale di altra unità sanitaria locale a condizione che sia in possesso dei requisiti di legge. In caso di inadempienza si darà luogo ai necessari interventi sostitutivi.

In caso di più aventi diritto, gli incarichi predetti sono assegnati secondo quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 66 del D.P.R. 761 citato sulla base dei titoli di servizio posseduti ed al curriculum formativo professionale da valutare con i criteri fissati nel decreto di cui all'art. 12 dello stesso decreto 761 (decreto Ministero sanità 30 gennaio 1982).

Gli incarichi provvisori hanno effetto a decorrere dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle UU.SS.LL.

Entro gli stessi termini di cui al presente articolo l'assemblea generale dell'U.S.L. deve provvedere a predisporre tutti gli atti necessari per il proprio funzionamento.

Fino alla data di effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni trasferite, queste continuano ad essere esercitate dagli organi di amministrazione in atto titolari delle rispettive funzioni e ferma restando la propria responsabilità.

Per la realizzazione dei sopraccennati adempimenti organizzativi preliminari al passaggio delle funzioni alle UU.SS.LL., ciascun comitato di gestione provvederà a costituire una apposita commissione coordinata dal presidente del comitato di gestione stesso e formata da operatori apicali di vari professionalità appartenenti ai vari enti o gestioni confluenti nella U.S.L. Tale commissione, a sua volta, si articolerà in vari gruppi più ristretti, ciascuno dei quali opererà in rapporto a ciascuna delle incombenze da realizzare, operando con relazioni scritte e con proposte alla commissione allargata.

Al termine, il presidente presenterà al comitato di gestione, per le determinazioni definitive, motivate soluzioni di problemi.

Art. 4

A decorrere dalla data di inizio di esercizio delle funzioni, ed in attesa delle operazioni di inventariazione, di cui al capo 3 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69, le unità sanitarie locali utilizzano in via provvisoria i beni mobili ed immobili e le attrezzature di cui agli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, già trasferiti o da trasferire al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle stesse unità sanitarie locali.

Le unità sanitarie locali assicurano la ordinaria e la straordinaria manutenzione nonchè il reintegro dei beni di uso corrente.

Qualora un comune ometta o ritardi un atto indispensabile per l'assunzione dei beni, si darà luogo alla nomina di un commissario per l'espletamento dell'atto.

Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 77, 2° comma e 78 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 69.

I legali rappresentanti degli enti di cui alle lettere c e d, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonchè il sindaco, sulla base anche di eventuali direttive formulate al riguardo dall'Assessore regionale per la sanità, sono tenuti a mettere immediatamente a disposizione della U.S.L. interessata idonei locali da adibire a sede provvisoria o definitiva degli organi della U.S.L. nonchè ogni dotazione strumentale e di personale strettamente occorrente per il corretto svolgimento dei compiti preliminari all'inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni trasferite; i relativi oneri finanziari continuano a gravare sui bilanci degli enti succitati.

Del pari, è messo a disposizione degli organi delle UU.SS.LL. il personale dell'occupazione giovanile già assegnato all'U.S.L. stessa.

Qualora gli enti soprarichiamati omettano, ritardino, provvedano parzialmente e, comunque, non in modo idoneo ai superiori adempimenti, si darà luogo ad apposito intervento sostitutivo.

Art. 5

Con separati atti si provvederà ad assicurare, in applicazione di apposita disposizione legislativa, una prima dotazione finanziaria in favore dell'U.S.L. per far fronte agli eventuali ulteriori oneri connessi ai compiti preliminari all'inizio dell'effettivo esercizio delle funzioni trasferite.

Art. 6

Entro il termine del 15 novembre 1982 ciascuna U.S.L. provvede agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 77 della legge 18 aprile 1981, n. 69.

Art. 7

Il sindaco e i legali rappresentanti degli enti le cui funzioni, a norma della legge 833/78, sono state attribuite al Servizio sanitario nazionale, sono obbligati con decorrenza immediata agli adempimenti previsti dal presente decreto e da ogni eventuale direttiva impartita, in materia, dall'Assessore regionale per la sanità, ed a fornire, in ogni caso, agli organi di amministrazione dell'U.S.L. ogni forma di collaborazione richiesta.

Qualora gli organi soprarichiamati, omettano, ritardino, provvedano parzialmente e, comunque, non in modo idoneo ai superiori adempimenti si darà luogo ad apposito intervento sostitutivo. Analoghi interventi sostitutivi saranno adottati nei confronti degli organi dell'U.S.L. che non provvedano a quanto previsto nel presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 luglio 1982.

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