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LEGGE REGIONALE 26 luglio 1982, n. 67

G.U.R.S. 31 luglio 1982, n. 33

Autorizzazione al personale esecutivo e di custodia dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ad effettuare lavoro straordinario in occasione delle manifestazioni antonelliane e modifiche dell'art. 5 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e dell'art. 38 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In relazione alle esigenze connesse all'effettuazione delle manifestazioni in onore di Antonello da Messina nelle città di Catania, Palermo e Messina, i limiti retribuibili delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale esecutivo e di custodia impegnato per le medesime sono elevati, per l'intero periodo di svolgimento delle manifestazioni ed in relazione al servizio effettivamente svolto, a quelli fissati dall'ultimo comma dell'art. 24 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

Art. 2

L'elevazione dei predetti limiti per il personale interessato è disposta con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su proposta del direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

Art. 3

Il sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, è sostituito dai seguenti:

"Ai componenti del consiglio compete, per ogni seduta del consiglio e del gruppo di lavoro, un compenso fissato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Le spese relative graveranno sul cap. 37962: "Spese per il funzionamento del consiglio regionale e dei consigli locali per i beni culturali e ambientali"".

Art. 4

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, è sostituito dai seguenti:

"Ai componenti del comitato compete, per ogni seduta del comitato e delle sezioni in cui si articola, un compenso fissato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed anmbientali e per la pubblica istruzione.

Le spese relative graveranno sul cap. 36205: "Spese per commissioni, comitati, consigli e collegi. Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento"".

Art. 5

La decorrenza del 30 dicembre 1981 di cui al primo comma dell'art. 38 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, è prorogata fino al compimento dei lavori già iniziati, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 luglio 1982.

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