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LEGGE REGIONALE 26 luglio 1982, n. 69

G.U.R.S. 31 luglio 1982, n. 33

Proroga delle supplenze conferite alle insegnanti e alle assistenti delle scuole materne, nonchè degli incarichi e supplenze al personale docente e non docente degli Istituti regionali d'arte.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 15/1990)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(abrogato dall'art. 17 della L.R. 15/90)

Art. 2

Il personale docente e non docente in servizio nel corrente anno scolastico 81/82 presso gli Istituti regionali d'arte, scuole medie annesse e l'Istituto tecnico femminile di Catania in qualità di incaricato e supplente annuale, è confermato nell'incarico o nelle supplenze per l'anno scolastico 1982-1983.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 luglio 1982.

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