
LEGGE REGIONALE 26 luglio 1982, n. 72
G.U.R.S. 31 luglio 1982, n. 33
Interventi finanziari in favore dei centri sociali di cui alla legge regionale 18 marzo 1976, n. 30, e successive modifiche, non assunti in gestione dai comuni.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, in attesa della regolamentazione organica con legge regionale della materia, è autorizzato, per il triennio 1982-84, ad effettuare spese per il funzionamento e la gestione dei centri sociali di Palermo, Catania e Messina, già finanziati con legge regionale 18 marzo 1976, n. 30 e successive modifiche.
Per le finalità dell'art. 1, l'Assessore competente è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'ente che in passato ha avuto la gestione dei centri suindicati.
Nella predetta convenzione dovrà essere posto a carico dell'ente gestore l'obbligo di assicurare la continuità del rapporto di lavoro al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1981 e la corresponsione allo stesso di un trattamento economico pari a quello dei corrispondenti livelli funzionali del personale degli enti locali.
Annualmente l'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a stipulare convenzione integrativa esclusivamente per eventuali variazioni di spesa derivanti da oneri contrattuali.
I comuni di Palermo, Messina e Catania si avvalgono delle attività svolte dai centri convenzionati raccordandole con i servizi socio-assistenziali operanti nel territorio, secondo modalità previste dalla convenzione di cui ai precedenti commi.
Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il periodo 1982-84, la spesa annua di lire 220 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede quanto a lire 140 milioni con le disponibilità del cap. 33020 e quanto a lire 80 milioni con parte delle disponiblità del cap. 60753 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione quanto a lire 140 milioni annui nell'elemento di programma 3.1.2.2. "Centri di servizio sociale" e quanto a lire 80 milioni annui nell'elemento di programma 6.2.2.4. "Fondi destinati al finanziamento dei progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-84", progetto: "Problemi della famiglia, della maternità, degli anziani, degli invalidi, degli indigenti. Tempo libero", mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.