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DECRETO LEGGE 10 luglio 1982, n. 429

G.U.R.I. 13 luglio 1982, n. 190

Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. (1)

(convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516)

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173 e con annotazioni al 28 dicembre 1995)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e conseguentemente di prevedere disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e la programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

NORME PER REPRESSIONE DELLA EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO

(abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

Art. 1

(sostituito dall'art. 1 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154 e abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cento milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; se l'ammontare predetto è superiore a cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. E' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque:

a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera c), o comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire.

b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purchè non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o comunque è superiore a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e in quelli previsti nel comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresì compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche;

b) fuori dei casi di cui alla lettera a) del presente comma, i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche;

c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

5. Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati qualora si tratti di somme costituenti reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati purchè assoggettate a ritenuta alla fonte e purchè il reddito complessivo sia costituito per almeno due terzi da redditi di lavoro dipendente o assimilati.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 10-quinquies del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non bollate, [e non vidimate per almeno due anni consecutivi](parole soppresse) (1) nonchè quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute. E' punita con l'ammenda da lire 200.000 a un milione (1) l'irregolare tenuta delle scritture contabili non è stata apposta prima dell'uso [ovvero la vidimazione annuale non è stata effettuata, anche se il libro è composto di più fascicoli progressivamente numerati, entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di inizio dell'uso ovvero, per l'inventario, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, per i soggetti che vi siano tenuti, entro due mesi dal termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto]. (parole soppresse) (1)]

(1)

L'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562.

Le parole annotate al comma 6 sono state soppresse dall'art. 7-bis, comma 8, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Art. 2

(sostituito dall'art. 3 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154 e abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[1. Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per il periodo d'imposta, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. E' punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualità di sostituto d'imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo d'imposta superiore a lire cinquanta milioni. Non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative.

3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire ma non a venticinque milioni di lire per ciascun periodo d'imposta si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire sei milioni.

4. Se coesistono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2.]

Art. 3

(abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni:

a) chiunque, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, stampa o fornisce stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali;

b) chiunque acquista, detiene o utilizza gli stampati di cui alla lettera a) forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati o privi della prescritta numerazione.

E' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni.]

Art. 4

(sostituito dall'art. 6 del D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154 e abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[1. E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli uffici ed agenti della polizia tributaria, o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali.

2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena di reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni.]

Art. 5

(abrogato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[Presso l'intendenza di finanza della provincia in cui hanno sede gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari è costituito l'ufficio per i reati tributari, composto dall'intendente di finanza, che lo presiede, e dai due ispettori compartimentali.

Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza riferiscono anche all'ufficio per i reati tributari del luogo dove il reato è stato accertato, le violazioni all'art. 4, numeri 2), 3), 6) e 7) del presente decreto; detto ufficio trasmette all'autorità giudiziaria una relazione contenente la propria valutazione dei fatti].

Art. 6

(modificato e integrato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 e abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[La condanna per uno dei delitti previsti nel presente decreto importa:

1) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissioni tributarie;

2) l'interdizione dai pubblici uffici, di cui all'articolo 28 del codice penale e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

3) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni;

4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre;

5) l'esclusione dalla borsa, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa;

6) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

In caso di assoluzione, la sentenza deve essere parimenti pubblicata, con le stesse modalità previste dall'articolo 36 del codice penale, sempre che l'interessato ne faccia richiesta.]

Art. 7

(integrato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 e abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[La condanna per una delle contravvenzioni previste nel presente decreto importa l'interdizione per tre anni dall'ufficio di componente delle commissioni tributarie [e la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale]. (parole soppresse) (1)

La condanna all'arresto importa inoltre la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale, la sospensione dall'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a un anno; l'applicazione per la stessa durata della pena accessoria di cui al n. 4) dell'articolo precedente [e l'applicazione della pena accessoria di cui al n. 5) dello stesso articolo per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre]. (parole soppresse) (1)]

(1)

Le parole annotate sono state soppresse dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516.

Art. 8

(abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[L'errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato a norma del presente decreto.]

Art. 9

(sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 e abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[Il reato previsto nel primo comma dell'articolo 1 si prescrive in sette anni. Gli altri reati previsti nello stesso articolo e i reati previsti negli articoli 2 e 4 si prescrivono in sei anni. Il corso della prescrizione è interrotto dalla constatazione di dette violazioni.]

Art. 10

(abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[L'applicazione delle pene previste nel presente decreto non esclude l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.]

Art. 11

(abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[La cognizione dei reati previsti nel presente decreto appartiene al tribunale.

La competenza per territorio è determinata dal luogo dell'accertamento del reato.]

Art. 12

(modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 e abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del codice di procedura penale il processo tributario non può essere sospeso; tuttavia la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

In base ai fatti di cui al comma precedente gli uffici delle imposte sui redditi e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, se non è scaduto il termine per l'accertamento, procedono ad accertamenti e possono integrare, modificare o revocare gli accertamenti già notificati nonchè irrogare o revocare le pecuniarie previste per i fatti stessi dalle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.]

Art. 13

(integrato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, modificato dall'art. 2 del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27 e abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, abrogazione riconfermata dall'art. 101, comma 2, lett. f), del D.L.vo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere al 1° gennaio 2026)

[Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 1, l'ultimo comma dell'art. 21 e l'art. 23 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, l'art. 50 e l'ultimo comma dell'art. 58 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'art. 56 e i primi tre commi dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il terzo comma dell'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente titolo.

Per i reati previsti dagli articoli indicati nel comma precedente continuano ad applicarsi le norme, anche processuali, vigenti alla data del 31 dicembre 1982.

Le disposizioni dell'articolo 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non si applicano in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi.]

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE

CAPO I

Imposte sui redditi

Art. 14

(modificato e integrato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, dall'art. 2-bis del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27)

Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonchè delle relative addizionali, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982 i contribuenti, semprechè non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorchè con ritardo superiore a un mese. Per periodo d'imposta si intende l'anno solare o il diverso periodo di tempo in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

Gli interessati, tra il 10 e il 30 novembre 1982 (1), devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma. Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e all'art. 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 15 settembre 1983 (2).

Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro e non oltre il 30 settembre 1982 con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle relative norme e le istruzioni per la compilazione dei modelli.

Si applicano, salvo quanto previsto nei successivi articoli, le disposizioni dell'articolo 8 e del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(1)

Termine prorogato al 15 marzo 1983, dall'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27.

(2)

Gli ultimi tre periodi del presente comma così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto dell'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27.

Art. 15

(modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, modificato e integrato dall'art. 2-bis del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27)

La dichiarazione integrativa delle persone fisiche deve essere presentata ai centri di servizio delle imposte dirette di Roma o di Milano secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente. La dichiarazione integrativa degli eredi del contribuente deve essere presentata al centro di servizio nella cui circoscrizione, a norma dello stesso decreto, è ricompreso il comune nel quale il contribuente aveva l'ultimo domicilio fiscale. La dichiarazione integrativa dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere presentata all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione.

Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale si avvale della facoltà prevista nell'articolo 14, l'importo dell'imponibile, del maggior imponibile, della imposta, della maggiore imposta, della perdita, della minore perdita, nonchè altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma dello stesso articolo. A tali fini si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati nè per il riconoscimento di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate.

Relativamente alle dichiarazioni presentate dai coniugi cumulativamente per gli anni 1974 e 1975 e congiuntamente per gli anni 1976 e successivi, le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi indicati nel comma precedente a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.

I soggetti ai quali sono imputati pro quota i redditi delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle imprese familiari e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o associazione, del titolare dell'impresa familiare o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione, del titolare dell'impresa o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.

La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformità alle disposizioni relative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalità stabiliti nel modello di cui al terzo comma dell'articolo precedente. Relativamente all'imposta locale sui redditi il calcolo deve essere effettuato applicando l'aliquota unica del quindici per cento. Sul maggior gettito di tale imposta per gli anni 1974, 1975 e 1976 è attribuita, con modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, alle regioni a statuto ordinario una compartecipazione pari alla aliquota del 13,60 per cento; la stessa compartecipazione spetta alla regione Sicilia, ferme restando le disposizioni relative agli anni successivi. I soggetti che esercitano l'attività di allevamento del bestiame possono optare per la determinazione del relativo reddito in base ai criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 settembre 1978, e successive modificazioni.

Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 16 e nell'articolo 19, le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonchè le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi del presente decreto per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.

Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e del terzo comma dell'art. 61 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del sesto comma e dell'articolo 16, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni del bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 ovvero in quello del periodo d'imposta in corso a tale data.

I soggetti indicati nel sesto comma che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa nè la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19, le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'iscrizione in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito d'impresa nella misura del venti per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.

Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. I relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove trattisi di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1º gennaio 1982 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Qualora l'attività di impresa cessi prima del quinto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. Le nuove quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate.

Art. 16

(sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 e integrato dall'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27)

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta per cento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente. Se nella dichiarazione originaria, ancorchè tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la controversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato.

Le disposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto alla riduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento della differenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quella corrispondente all'imponibile dichiarato. Nei casi di omessa dichiarazione, la controversia si estingue se la imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore a quella determinata riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al trenta per cento.

Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi d'imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data. (1)

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno 1986, n. 175, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui consente la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anzichè sino alla data di entrata in vigore del decreto in argomento.

Art. 17

(sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 e integrato dall'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27)

Per i periodi d'imposta relativamente ai quali anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa è stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio, la controversia, se non risulta estinta ai sensi del precedente articolo, prosegue limitatamente alla differenza fra l'imponibile accertato e quello risultante dalla dichiarazione integrativa.

Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 15 si applicano, nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito di impresa.

Art. 18

(modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516)

Per i periodi d'imposta per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 14 gli uffici, nell'ambito dei programmi annuali di accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso, per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, a condizione che il maggior importo dei redditi imponibili accertabili, rispetto a quello risultante cumulativamente dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento del reddito imponibile originariamente dichiarato e della metà di quello aggiunto in sede di integrazione. Se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non è inferiore al dieci per cento di quella corrispondente alla dichiarazione originaria, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto all'imposta corrispondente alla somma degli imponibili dichiarati aumentata della relativa franchigia. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 19

(modificato e integrato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 e successivamente dall'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27)

Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al primo agosto 1982, il contribuente con la dichiarazione integrativa può richiedere, se non è stato notificato avviso di accertamento, che l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi siano definite per definizione automatica a norma dei seguenti commi.

La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutti i periodi di imposta di cui al primo comma e per tutte le relative imposte sul reddito. Ciascuna imposta è determinata aumentando del venticinque per cento l'imposta lorda e le addizionali quali risultano dalla dichiarazione originaria. Le detrazioni di imposta, le ritenute e i crediti di imposta non possono essere riconosciuti in misura superiore a quella risultante dalla dichiarazione originaria.

Salvo quanto disposto nei commi seguenti, i contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo di imposta sia riconosciuta nella dichiarazione integrativa una maggiore imposta per un importo di almeno 50.000 lire, per le persone fisiche, elevato a 500 mila lire per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di capitale e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Tali importi minimi si intendono solutori ai fini di tutte le imposte di cui al primo comma.

Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita, rilevante agli effetti degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la dichiarazione integrativa deve recare la diminuzione del trenta per cento della perdita dichiarata e deve recare l'impegno a versare un importo pari al dieci per cento della differenza tra la perdita originariamente dichiarata e quella ridotta ai sensi del presente comma. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in pareggio la dichiarazione deve recare l'impegno a versare un importo pari a L. 600.000 per ciascuno dei periodi stessi. Al fine di stabilire se un periodo di imposta è chiuso in perdita o in pareggio, non si tiene conto delle compensazioni previste dagli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e l'aumento di cui al secondo comma è applicato sull'imposta, comprese le relative addizionali, corrispondente al reddito non ridotto per effetto di tale compensazione. Per le perdite dei periodi di imposta definiti ai sensi del presente articolo, con esclusione dell'ultimo periodo così definito, non si applicano le disposizioni dei predetti articoli 17 e 24, fermo restando, per i periodi medesimi, l'effetto della compensazione effettuata in sede di dichiarazione originaria ai fini della corresponsione delle imposte in base ad essa dovute.

Per la definizione automatica dei periodi d'imposta per i quali le persone fisiche hanno omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare L. 500.000 per ciascuno dei periodi stessi.

Se la definizione automatica dei periodi d'imposta di cui al primo comma viene attuata dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che abbiano omesso di presentare alcune dichiarazioni annuali, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare un importo minimo di lire 1.000.000.

Le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono ammesse ad avvalersi della definizione automatica a condizione che l'imposta lorda originariamente dichiarata sia aumentata del 25 per cento. Nel caso in cui dalla dichiarazione originaria non emerga alcuna imposta lorda, il periodo di imposta è definito automaticamente se nella dichiarazione integrativa è riconosciuta una maggiore imposta di lire 500 mila. Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare l'importo di lire un milione.

Non può essere definita per definizione automatica l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.

Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.

Agli effetti delle disposizioni recate dai precedenti commi la presentazione, avvenuta anche se non ne sussistevano le condizioni, del certificato di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è considerata presentazione della dichiarazione dei redditi. Se la presentazione del certificato è avvenuta in presenza delle predette condizioni, per la definizione automatica del reddito relativo al periodo di imposta cui si riferisce il certificato stesso non si applicano le maggiorazioni di cui al secondo o terzo comma.

Se le maggiorazioni indicate nel secondo comma riguardano l'imposta locale sui redditi e una delle imposte personali sui redditi, l'eventuale differenza, dovuta sino a concorrenza degli importi minimi di cui al terzo comma, deve essere versata a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche o di quella sul reddito delle persone giuridiche. Alle medesime imposte si imputano i versamenti per gli importi di cui al quarto e quinto comma.

Art. 20

(sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 e modificato e integrato dall'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27)

Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 16 e 17, nonchè di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui al successivo articolo.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati in ragione del quaranta per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di febbraio e giugno 1983. Gli eredi del contribuente devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 15 settembre 1983 e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di novembre 1983 e febbraio 1984; ovvero in unica soluzione entro il 15 settembre 1983 con la riduzione del 5 per cento dell'importo delle imposte dovute.

Alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative provvedono gli uffici delle imposte ed i centri di servizio con le modalità di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolato con decorrenza dall'anno 1983.

Entro lo stesso termine sono riscosse, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 le maggiori somme dovute e quelle non versate, mediante iscrizione in ruolo speciale secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze e gli eventuali rimborsi sono eseguiti ai sensi delle disposizioni dello stesso decreto. Non si fa luogo alla iscrizione nei ruoli e al rimborso di somme il cui ammontare non supera lire cinquemila.

Sulle somme dovute e non versate ai sensi del primo e secondo comma si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del quaranta per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 del medesimo decreto.

L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto alla imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 14 ed al terzo comma dell'articolo 25 sono stabilite le modalità per effettuare il pagamento dilazionato fino a 18 mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Se l'importo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative è interamente versato entro il termine stabilito per la loro presentazione può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'importo delle imposte dovute.

Art. 20

(aggiunto dall'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27)

La liquidazione di cui al precedente articolo è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione è stata presentata ai sensi del primo comma dell'articolo 15, avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli certificati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte precedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. A tal fine la circoscrizione territoriale di ciascun centro di servizio comprende le regioni indicate nell'articolo 2 del decreto ministeriale 28 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 30 settembre 1982.

Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 18 e 19 si provvede mediante determinazione di un unico importo per ciascun tributo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.

Alle iscrizioni, ai rimborsi od agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 16 e 17, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento. A tal fine la comunicazione, datata e sottoscritta dal titolare dell'ufficio che ha provveduto alla liquidazione stessa o da un suo rappresentante, deve contenere gli estremi della liquidazione effettuata.

Art. 21

(sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516)

Gli importi di cui al primo comma dell'articolo 20 sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega alle aziende di credito, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende delegate nonchè le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 22

Le sanzioni amministrative per omissione, infedeltà o incompletezza delle dichiarazioni annuali dei redditi, compresa quella prevista nell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano se la imposta resta definita per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative; in caso contrario si applicano le sanzioni per incompleta e infedele dichiarazione commisurate alla maggiore imposta definitivamente accertata. Non si applicano altresì le sanzioni amministrative per la tardività delle dichiarazioni e per le altre violazioni anche formali relative alle imposte sui redditi commesse dai contribuenti nei periodi di imposta per i quali sia stata presentata la dichiarazione integrativa.

Per le imposte dovute in applicazione delle disposizioni del presente capo, non sono dovuti interessi e soprattasse.

Art. 23

Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 settembre 1982 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.

Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli già emessi la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

Art. 24

(integrato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 e modificato e integrato dall'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27)

Le controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente o del sostituto di imposta, per un imponibile pari ai due terzi del maggiore imponibile accertato dall'ufficio. La richiesta comporta l'abbandono dell'eventuale controversia concernente l'applicabilità della definizione automatica degli imponibili ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

Alla definizione delle controversie a norma del comma precedente conseguono l'estinzione del procedimento, l'abbuono delle maggiorazioni d'imposta e degli interessi e la non applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'omissione, l'incompletezza, la infedeltà e la tardività della dichiarazione, salvo il disposto del successivo sesto comma.

I contribuenti devono spedire per raccomandata ai competenti uffici delle imposte dirette, entro il mese di novembre 1982, apposita istanza recante, per ciascun periodo di imposta, l'indicazione della controversia o delle controversie delle quali si chiede la definizione e delle somme già versate a titolo di imposta, di maggiorazioni di imposta e di interessi.

L'ammontare delle imposte, delle maggiori imposte, delle sovrimposte e delle addizionali corrispondenti agli imponibili definiti al netto di quanto già iscritto a ruolo o versato, è riscosso mediante iscrizione a ruolo a norma dell'articolo 20.

Se le controversie di cui al primo comma riguardano la classificazione del reddito di ricchezza mobile nella categoria B o nella categoria C/1 l'imposta corrispondente all'imponibile definito è determinata in base alla media delle aliquote delle due categorie. Ogni altra controversia concernente la qualificazione o classificazione del reddito o l'aliquota applicabile si intende definita in conformità all'accertamento dell'ufficio.

Restano fermi, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli imponibili definiti, le maggiorazioni d'imposta, gli interessi e le soprattasse riscossi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II

Imposte indirette

Art. 25

(modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516)

Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1982, i contribuenti, semprechè non sia intervenuto accertamento divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi a presentare le dichiarazioni annuali omesse, indicando l'imposta dovuta, o a rettificare, indicando la maggiore imposta dovuta ovvero il minor credito spettante, le dichiarazioni presentate ancorchè con ritardo superiore ad un mese. Per periodo di imposta si intende l'anno solare o il minor periodo di tempo, in caso di cessazione di attività, in relazione al quale è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

Gli interessati, tra il 10 ed il 30 novembre 1982 (1) devono spedire per raccomandata, relativamente ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma, la dichiarazione integrativa. Nei casi di fusione, la dichiarazione integrativa deve essere presentata dal soggetto risultante dalla fusione o incorporazione.

Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità devono essere redatte in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro e non oltre il 30 settembre 1982. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37, primo e quarto comma, e dell'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione e le istruzioni per la compilazione dei modelli.

(1)

Termine prorogato al 15 marzo 1983 dall'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27.

Art. 26

(modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516)

Per i periodi di imposta relativamente ai quali, anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, è stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa non sia inferiore ad un ammontare costituito dal 60 per cento della maggiore imposta accertata dall'ufficio, diminuito del 25 per cento dell'imposta dovuta in base alla originaria dichiarazione, e, in ogni caso, al 20 per cento della maggiore imposta accertata. Nei casi di omessa dichiarazione la controversia si estingue se l'imposta risultante dalla dichiarazione non è inferiore al 70 per cento dell'imposta accertata dall'ufficio.

Qualora la dichiarazione integrativa di cui al precedente comma non comporti la estinzione della controversia, questa prosegue limitatamente alla differenza fra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa.

Art. 27

Qualora il contribuente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 25, per i periodi di imposta, per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nell'ambito dei programmi annuali d'accertamento, procedono ai controlli e agli accertamenti secondo le regole ordinarie anche per quanto concerne la competenza; l'accertamento in rettifica è ammesso nei casi di dichiarazione a debito, per ciascun periodo di imposta, a condizione che il maggiore ammontare dell'imposta accertabile rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria e da quella integrativa, superi l'ammontare risultante dalla somma del dieci per cento dell'imposta indicata nella originaria dichiarazione e della metà di quella risultante dalla dichiarazione integrativa; se l'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa supera di almeno il dieci per cento quella indicata nell'originaria dichiarazione, la maggiore imposta dovuta a seguito dell'accertamento è comunque limitata all'eccedenza rispetto agli importi cumulativamente dichiarati aumentati della relativa franchigia. Se trattasi di dichiarazione a credito, l'accertamento dell'ufficio è ammesso e la franchigia del cinquanta per cento opera limitatamente all'imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa. Per gli accertamenti ammessi ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, secondo comma, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 28

(modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, modificato e integrato dall'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27)

L'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, a norma dei seguenti commi relativamente ai periodi di imposta per i quali non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero siano stati notificati avvisi di rettifica con esplicita indicazione del loro contenuto parziale.

Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto entro il 5 marzo 1982, l'imposta è determinata aumentando quella risultante dovuta in base alla dichiarazione originaria di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel medesimo periodo. Per i periodi di imposta in cui, in considerazione dell'ammontare del volume di affari realizzato nell'anno precedente, sono state applicate le disposizioni relative ai contribuenti minori, le percentuali sono stabilite nella misura del 4 per cento.

La dichiarazione integrativa deve contenere, a pena di nullità, la richiesta di definizione automatica per tutti i periodi d'imposta di cui al secondo comma per i quali sia stata presentata la relativa dichiarazione.

In deroga al comma precedente, se i contribuenti hanno presentato per l'anno 1981 la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza di imposta in detrazione nell'anno successivo, non si applica la definizione automatica nè per l'anno 1981 nè, ove sussistano, per i periodi di imposta immediatamente precedenti per i quali è stata analogamente presentata la dichiarazione annuale a credito con richiesta di computazione dell'intera eccedenza. E', comunque, ammessa la definizione automatica qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito risultante dall'applicazione del secondo comma, credito che, in ogni caso deve superare lire duecentomila per il periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma. In tal caso l'ammontare dell'eccedenza di credito relativa all'anno 1981, computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1982, deve essere versato entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale, senza applicazione di penalità nè di interessi di mora.

I contribuenti sono ammessi ad avvalersi della definizione automatica a condizione che per ciascun periodo d'imposta sia riconosciuta nelle dichiarazioni integrative una maggiore imposta per un ammontare di almeno L. 200.000.

Ai fini del presente articolo non si considerano omesse le dichiarazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se tardive oltre il mese.

Art. 29

Le sanzioni amministrative previste dal titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle previste per le violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e della legge 10 maggio 1976, n. 249, nonchè gli interessi di mora non si applicano nei casi in cui l'imposta resti definita ai sensi dei precedenti articoli per l'ammontare indicato nella dichiarazione integrativa.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 26, secondo comma, e 27 le sanzioni e gli interessi di mora, di cui al precedente comma, non si applicano quando nella dichiarazione integrativa sia indicata rispettivamente una imposta non inferiore al 10 per cento di quella accertata ovvero di quella risultante dalla dichiarazione originaria. Tuttavia rimangono ferme le sanzioni e gli interessi di mora relativi alla dichiarazione e al versamento limitatamente alla differenza, nell'ipotesi dell'articolo 26, secondo comma, tra l'imposta accertata e quella risultante dalla dichiarazione integrativa e, nell'ipotesi di cui all'articolo 27, alla eccedenza dell'imposta accertata rispetto a quella cumulativamente dichiarata, aumentata della franchigia.

Art. 30

(modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516)

La dichiarazione integrativa concernente l'imposta sul valore aggiunto, unica per tutti i periodi di imposta per i quali il contribuente si avvale della facoltà prevista negli articoli 25, 26, 27 e 28, deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione è l'attuale domicilio fiscale del contribuente.

Nella dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare:

1) l'ufficio o gli uffici ai quali ha presentato o avrebbe dovuto presentare le dichiarazioni annuali relative ai detti periodi;

2) l'ammontare della maggiore imposta che riconosce dovuta, o della minore eccedenza detraibile per ciascuno dei periodi d'imposta compresi nella dichiarazione integrativa;

3) l'ammontare dell'imposta che riconosce dovuta per ciascuno dei periodi di imposta, compresi nella dichiarazione integrativa, relativamente ai quali ha omesso di presentare la dichiarazione;

4) l'importo complessivo di cui ai precedenti numeri 2) e 3);

5) gli altri dati ed elementi richiesti nel modello.

L'ammontare di cui al n. 4) del comma precedente, se superiore a lire cinquecentomila, deve essere versato, senza applicazione di interessi, in tre rate quadrimestrali di uguale importo, di cui la prima dal 10 al 30 novembre 1982 (1), la seconda dal 10 al 31 marzo 1983, la terza dal 10 al 31 luglio 1983; se non è superiore a lire cinquecentomila, in unica soluzione dal 10 al 30 novembre 1982 (1).

I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite e utilizzando apposito stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. In caso di mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto che ha ricevuto la dichiarazione integrativa procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 18 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'art. 44 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

I contribuenti che non abbiano mai presentato la dichiarazione annuale, prima di spedire la dichiarazione integrativa, devono presentare la dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'attribuzione del numero di partita.

Gli ammontari di cui ai numeri 2) e 3) del secondo comma e quelli dei versamenti eseguiti devono essere annotati a norma del primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione degli estremi della dichiarazione integrativa e delle attestazioni di versamento.

La registrazione su supporto magnetico dei dati risultanti dalle dichiarazioni integrative è affidata al consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica per la meccanizzazione dei ruoli. Per la stipula della relativa convenzione e di quelle riguardanti la registrazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni, e relativi allegati, presentate dai contribuenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonchè per la stipula delle convenzioni relative alla registrazione dei dati risultanti da atti, dichiarazioni e documenti presentati dai contribuenti agli uffici del registro, il Ministro delle finanze è autorizzato a procedere, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

(1)

Termine prorogato al 15 marzo 1983 dall'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27.

Art. 31

(modificato e integrato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516, integrato dall'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27)

Le controversie di valutazione relative all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni nonchè all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, su richiesta del contribuente, mediante il pagamento dell'imposta corrispondente alla metà del valore accertato o dell'incremento imponibile determinato dall'ufficio del registro senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte. In nessun caso il valore o l'incremento possono essere ridotti a cifra inferiore a quella dichiarata nell'atto o nella denuncia o risultante da pronuncia non più impugnabile dal contribuente.

Per gli atti pubblici formati e per le scritture private autenticate entro il 31 dicembre 1981, per le scritture private non autenticate formate entro la stessa data, purchè tutti registrati entro il 20 gennaio 1982, e per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d'imposta si sia verificato entro il 31 dicembre 1981 e la cui presentazione sia stata effettuata nei termini di legge, e comunque non oltre il 30 giugno 1982 ai fini delle imposte indicate nel primo comma qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l'imposta sia liquidata sulla base del valore o dell'incremento imponibile dichiarato, aumentato del 20 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie. L'incremento imponibile complessivamente assoggettato ad imposta non può comunque essere inferiore al 20 per cento del valore finale dichiarato.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si assume come valore iniziale per le successive applicazioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quello accertato dall'ufficio agli effetti delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni ridotto della metà o quello dichiarato dal contribuente aumentato del venti per cento.

Per le altre controversie pendenti e le altre violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1981 relative alle imposte indicate nel primo comma e alle altre tasse e imposte indirette sugli affari, comprese quelle abolite per effetto della riforma tributaria ed esclusa l'imposta sul valore aggiunto, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto ed all'adempimento delle formalità omesse.

Ai fini dei precedenti commi deve essere presentata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro apposita domanda entro il 30 novembre 1982 (1) con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli esterni dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute debbono essere pagate all'ufficio competente entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione ovvero dalla richiesta dell'ufficio notificata a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al domicilio indicato nella domanda stessa. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale di circolazione.

Per le imposte e le tasse dovute in applicazione del presente articolo non si applicano gli interessi di mora di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Tuttavia in caso di mancato o insufficiente versamento delle imposte e tasse dovute a seguito della presentazione della istanza di definizione si applica la soprattassa nella misura del 20 per cento prevista dalle norme vigenti e gli interessi di mora, di cui alla stessa legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applicano in misura raddoppiata.

Le controversie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si estinguono per effetto del pagamento dei tributi dovuti, restando compensate le spese.

(1)

Termine prorogato al 15 marzo 1983 dall'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27.

CAPO III

Disposizioni comuni

Art. 32

(modificato e integrato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 e dall'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27)

Le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione di cui al presente decreto, da redigersi in carta semplice, sono irrevocabili. Le imposte e le maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo definitivo e le definizioni intervenute sulla base di dette dichiarazioni e istanze non possono essere modificate dagli uffici nè contestate dai contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme degli articoli precedenti. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da indicare nelle dichiarazioni integrative o nelle istanze di definizione. Tuttavia le maggiori imposte derivanti dalla liquidazione della dichiarazione originaria, in caso di accertamento o di prosecuzione della controversia, si considerano dichiarate ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 22.

[In sede di liquidazione delle dichiarazioni uniche presentate per l'anno di imposta 1981 si tiene conto delle integrazioni effettuate dai contribuenti nella dichiarazione integrativa presentata per il medesimo periodo]. (comma soppresso) (1).

I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 novembre 1982; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte del contribuente, di copia anche fotostatica della dichiarazione integrativa e istanza presentate e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. I giudizi sospesi si estinguono a seguito della comunicazione dell'intervenuta liquidazione definitiva. [In sede di liquidazione delle dichiarazioni uniche presentate per l'anno di imposta 1981 si tiene conto delle integrazioni effettuate dai contribuenti nella dichiarazione integrativa presentata per il medesimo periodo]. (periodo soppresso) (2)

In caso di dichiarazione integrativa senza definizione automatica la sospensione di cui al precedente comma opera limitatamente ai maggiori imponibili dichiarati.

Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione, di cui al secondo e al terzo comma, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

I termini per l'accertamento scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 1983 sono prorogati al 31 dicembre 1984. Relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1984, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive.

Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 16, 17 e 26 nè per i periodi di imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.

Agli effetti degli articoli 14, 19, 25 e 28 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.

I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative o istanze di definizione possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione prevista dal quarto comma. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 25 marzo 1983, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa o istanza di definizione presentata e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto riprende con la scadenza di aprile 1983. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative o delle istanze di definizione, presentate ai sensi degli articoli 16, 17 e 24, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni o istanze si riferiscono. Per i periodi di imposta per i quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 17, l'iscrizione provvisoria a ruolo da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è commisurata alle somme di imposta per le quali la contestazione prosegua. Per i contribuenti che, pur avendo presentato dichiarazione integrativa o istanza di definizione, hanno effettuato il pagamento delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo, dette somme sono conguagliate in sede di liquidazione delle imposte risultanti da dette dichiarazioni o istanze.

(1)

Il comma annotato è stato soppresso dall'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27.

(2)

Il periodo annotato è stato soppresso dall'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27.

Art. 32

(aggiunto dall'art. 2-bis, del D.L. 15 dicembre 1982, n. 916, convertito dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27)

Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, può disporre, fino al termine indicato nel terzo comma dell'articolo 20, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi, anche se di settore diverso da quello di appartenenza.

Art. 33

(sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516)

Il curatore del fallimento, sentito il parere del comitato dei creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario liquidatore e il commissario dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, possono presentare le dichiarazioni integrative e le istanze di definizione previste dalle disposizioni del presente titolo.

Il pagamento delle somme dovute a seguito delle dichiarazioni e delle istanze di cui al comma precedente deve avvenire entro i termini previsti dalle dette disposizioni. I relativi debiti sono equiparati a quelli previsti dall'articolo 111, primo comma, numero 1, delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 34

Nello stato di previsione dell'entrata sono istituiti appositi capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui al presente decreto-legge relative alle singole imposte.

Sugli stessi capitoli affluiscono le riscossioni degli interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

Art. 35

Le disposizioni recate dal titolo I hanno effetto dal 1º gennaio 1983.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI - FORMICA -

DARIDA - ANDREATTA

LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1982

Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 23