
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1982, n. 515
G.U.R.I. 7 agosto 1982, n. 216
Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 75/440 del 16 giugno 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;
EMANA
il seguente decreto:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Il presente decreto ha per oggetto i requisiti di qualità delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate, dopo trattamenti appropriati, per l'approvvigionamento idrico-potabile.
Per acque dolci superficiali s'intendono i corsi di acqua, i laghi e gli invasi naturali ed artificiali.
Sono, pertanto, escluse le acque sotterranee, le acque destinate alla rialimentazione delle falde e le acque salmastre.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Sono di competenza statale le funzioni concernenti:
a) l'indirizzo, la promozione, la consulenza ed il coordinamento delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;
b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodiche per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali, nonchè dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dal presente decreto;
c) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione, sulla base di piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, opportunamente integrati dalle regioni stesse per le finalità di cui al presente decreto, nonchè il controllo della compatibilità di tali piani quando si riferiscano a bacini idrografici interregionali;
d) la modifica, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore di sanità, dei valori contenuti nella tabella allegata al presente decreto, per adeguarli a nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche, purchè queste risultino più restrittive;
e) l'adeguamento, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore di sanità, dei valori-limite, di cui alla tabella allegata al presente decreto, ai corrispondenti valori definiti dalle direttive della Comunità economica europea qualora questi risultino più restrittivi.
Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere predisposti i criteri e le metodiche di cui al precedente punto b).
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Sono di competenza regionale le funzioni concernenti:
a) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione e la relativa classificazione secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e secondo i criteri generali e le metodologie di cui alla lettera b) del precedente art. 2;
b) la redazione dei piani regionali di risanamento già previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, opportunamente integrati a norma del precedente art. 2, punto c).
I compiti di cui al precedente comma si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle provincie autonome di Trento e Bolzano.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Le acque dolci superficiali utilizzate o destinate alla potabilizzazione, sono suddivise nelle categorie A1, A2, A3 cui corrispondono, per le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, i valori-limite indicati nell'allegato al presente decreto.
In dipendenza della categoria nella quale le acque dolci superficiali vengono classificate, ai fini della loro potabilizzazione, devono essere eseguiti i seguenti trattamenti:
Categoria A1 - Trattamento fisico semplice e disinfezione;
Categoria A2 - Trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
Categoria A3 - Trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione.
Le acque superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori-limite imperativi della categoria A3, possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti e a condizione che le acque siano sottoposte all'opportuno trattamento che consenta di portarle alle norme di qualità dell'acqua potabile. In ogni caso, le giustificazioni a tale eccezione dovranno essere comunicate, a cura della regione competente, al Comitato dei Ministri di cui al secondo comma dell'art. 2 che dovrà notificarle alla commissione delle Comunità europee.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla tabella allegata, i valori specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori-limite specificati nelle colonne I e nel 90% ai valori-limite specificati nelle colonne G, quando non sia indicato il corrispondente valore nella colonna I.
Per il rimanente 5% o il 10% dei campioni che, secondo i casi, non sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici.
Sono consentite deroghe:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi naturali;
b) per alcuni parametri contraddistinti, nell'allegato al presente decreto, dalla lettera (O) in caso di circostanze meteorologiche o geografiche eccezionali;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune sostanze con superamento dei limiti fissati per le categorie A1, A2, A3;
d) nel caso di acque superficiali di laghi poco profondi e con acque quasi stagnanti, per alcuni parametri indicati con un asterisco nell'allegato al presente decreto, fermo restando che tale deroga è applicabile unicamente ai laghi aventi una profondità non superiore ai 20 m, che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno, e nel cui specchio non defluiscano acque di scarico.
Le deroghe di cui sopra non sono ammesse se ne derivi pericolo per la salute pubblica.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Entro diciotto mesi dall'emanazione del decreto di cui al successivo art. 9, devono essere eseguite le operazioni di rilevamento e classificazione di cui alla lettera a) del precedente art. 3 e trasmessi i dati rilevati al Comitato interministeriale di cui al precedente art. 2.
Entro ventiquattro mesi dall'emanazione del decreto di cui al successivo art. 9, devono essere redatti i piani regionali di risanamento di cui alla lettera b) del precedente art. 3.
Entro il medesimo termine i predetti piani dovranno pervenire al Comitato interministeriale di cui al precedente art. 2, per la definizione del piano nazionale di risanamento e dei tempi per la sua attuazione.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Nella redazione dei piani regionali di risanamento di cui al precedente art. 3 dovrà essere data priorità agli interventi intesi a migliorare le caratteristiche delle acqua di categoria A3 ed a quelle di categoria inferiore, indicate nell'allegato.
Gli obiettivi dei piani regionali di risanamento dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Le nuove utilizzazioni di acque superficiali di caratteristiche inferiori a quelle previste per la classificazione nella categoria A3, corredate dalle giustificazioni che ne consigliano l'utilizzazione, devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 2, secondo comma, del presente decreto, che dovrà notificarle alla commissione delle Comunità europee.
Di tutte le utilizzazioni in atto di acque superficiali con caratteristiche inferiori ai valori-limite imperativi della categoria A3 deve essere data comunicazione al predetto Comitato, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'utilizzazione.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, ad emanare disposizioni relative ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti ed alle analisi delle acque di cui al precedente art. 1.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 63 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152. Abrogazione confermata dall'art. 175, comma 1, lett. f), del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1982
PERTINI
SPADOLINI - ABIS -COLOMBO
- ANDREATTA - ALTISSIMO
- NICOLAZZI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 20
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