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DECRETO LEGGE 30 giugno 1982, n. 390

G.U.R.I. 1º luglio 1982, n. 179

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597)

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 30 giugno 1993, n. 268 e annotato al 30 aprile 1999)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare le funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

(modificato dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 597 e abrogato dall'art. 5, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 268) (1) 

[Nelle provincie in cui, alla data del 1º luglio 1982, le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia, i compiti già svolti dai predetti enti ed organi.

Il commissario di cui al precedente comma cessa, con decreto del prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982.

Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC l'effettuazione di attività connesse all'esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle funzioni di cui ai precedenti commi, assumendone gli oneri a carico delle quote del fondo sanitario nazionale assegnate alle singole regioni.

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982, riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI e dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del successivo art. 2 del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441.]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 268:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994."

Art. 2

(modificato ed integrato dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 597)

Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1º luglio 1982, all'ISPESL la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali ai sensi dell'articolo 6, lettera n) e dell'articolo 24, n. 18, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di serie al tipo omologato.

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti. (1)

[Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonchè l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale.] (comma abrogato) (2) (3)

Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL.

[Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti.] (comma abrogato) (2) (3)

[L'omologazione di impianti ed apparecchiature ai fini del contenimento dei consumi energetici e dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili resta disciplinata dall'art. 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Restano ferme anche le competenze in materia di omologazione di materiali, impianti, apparecchiature e dispositivi ai fini antincendi attribuite dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.] (comma abrogato) (4)

(1)

Vedi D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162: "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio".

(2)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 268:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994."

Art. 3

(modificato ed integrato dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 597)

[I provvedimenti di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, riguardo al personale ed ai beni dell'ANCC e dell'ENPI sono adottati di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto anche delle competenze attribuite all'ISPESL ai sensi del precedente articolo 2.] (comma abrogato) (1) (2)

[In attesa che l'ISPESL inizi ad esercitare le competenze attribuite dal precedente art. 2, i commissari liquidatori dell'ANCC e dell'ENPI possono essere autorizzati, con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL, ad esercitare sino al 31 dicembre 1982 le funzioni omologative già loro spettanti ai sensi delle rispettive competenze istituzionali, nonchè adempimenti di gestione di competenza dell'ISPESL, all'uopo avvalendosi di personale compreso nel contingente da assegnare all'ISPESL ai sensi del precedente comma, ovvero, in via provvisoria, di personale compreso nel contingente da assegnare alle unità sanitarie locali, e ponendo altresì gli oneri finanziari, a carico delle rispettive gestioni, cui continueranno ad affluire, per l'anno 1982, i proventi delle attività svolte. L'ISPESL provvederà a rimborsare gli oneri stessi sullo stanziamento di cui al capitolo 6000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.] (comma abrogato) (1) (2)

Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale dell'ENPI.

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 268:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994."

Art. 4

(modificato ed integrato dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 597)

L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, istituire, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti dell'attività omologativa. A integrazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 è istituito un dipartimento dotato di autonomia funzionale e contabile per l'esercizio delle attività di omologazione di cui al precedente art. 2, primo comma.

[Il comitato amministrativo dell'ISPESL di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:

un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, designati dai rispettivi Ministri;

tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, tra cui quelle delle aziende a partecipazione statale e dei lavoratori autonomi, nonché un rappresentante delle associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di azienda, designati dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.] (comma abrogato) (1) (2)

[Il comitato esecutivo dell'ISPESL di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai membri del comitato amministrativo rappresentanti, rispettivamente, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro e il Ministero delle partecipazioni statali, nonchè da due dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori autonomi, nonché da un rappresentante dell'ANCI.] (comma abrogato) (1) (2)

[Il comitato tecnico-scientifico dell'ISPESL, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un esperto designato dall'ENEL;

un esperto designato dall'ENI;

un esperto designato dall'IRI. ] (comma abrogato) (1) (2)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo 30 giugno 1993, n. 268:

"Art. 5

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1º gennaio 1994."

Art. 4

(introdotto dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 597)

I decreti previsti dal presente decreto-legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI - MARCORA -

ALTISSIMO - DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1982

Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 19