
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
DIRETTIVA 82/471/CEE DEL CONSIGLIO, 30 giugno 1982
G.U.C.E. 21 luglio 1982, n. L 213
Prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 219/2009)
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
Note sul recepimento
Adottata il: 30 giugno 1982
Entrata in vigore il: 15 luglio 1982
Termine per il recepimento: 15 luglio 1984
Recepita il: 13 novembre 1985
Provvedimenti nazionali di recepimento
- D.M. 13 novembre 1985
- D.M. 17 agosto 1991
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la produzione animale riveste una funzione di primaria importanza nell'agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti dipendono in larga misura dall'impiego di alimenti per animali appropriati e di buona qualità;
considerando che una regolamentazione in materia di alimenti per animali è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura;
considerando che il consumo di proteine foraggere è in costante aumento nella Comunità a causa delle sempre maggiori esigenze dell'allevamento;
considerando che all'aumento della domanda ha fatto riscontro, negli ultimi anni, una sensibile riduzione dell'offerta sul mercato mondiale di taluni alimenti proteici;
considerando che tale situazione di penuria ha indotto l'industria dell'alimentazione animale a ricercare prodotti di sostituzione che garantiscano la sicurezza degli approvvigionamenti;
considerando che, se negli Stati membri già esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative riguardanti tali prodotti, esse divergono sui principi essenziali; che, di conseguenza, esse incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune e che occorre pertanto procedere alla loro armonizzazione;
considerando che i prodotti di sostituzione sono ottenuti secondo tecniche di fabbricazione nuove; che occorre pertanto disciplinare la commercializzazione nella Comunità come alimenti o componenti degli stessi, prescrivendo per ciascun gruppo i prodotti autorizzati e le relative condizioni d'impiego;
considerando che, prima di iscrivere un nuovo prodotto in uno dei gruppi di cui trattasi, occorre accertare che esso abbia le qualità nutritive volute; che occorre inoltre verificare che, in caso di impiego corretto, i prodotti non influiscano sfavorevolmente sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non rechino pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali;
considerando che per garantire il rispetto dei principi fondamentali imposti per l'autorizzazione conviene che per i prodotti appartenenti a determinati gruppi una pratica sia presentata ufficialmente da uno Stato membro; che per facilitare l'esame delle sostanze in questione queste pratiche devono essere redatte in conformità di linee direttrici da stabilire ad opera del Consiglio, al più tardi alla data di applicazione della presente direttiva;
considerando che, a titolo provvisorio, è opportuno consentire agli Stati membri di mantenere, fino al momento di una decisione comunitaria in merito, le autorizzazioni nazionali che essi hanno concesso per i prodotti che non figurano attualmente nell'allegato della presente direttiva o per determinati prodotti che soddisfano in dati casi altre condizioni; che tuttavia nel caso dei prodotti ottenuti da lieviti del genere "Candida" coltivati su n-alcani dovrebbe esser presa una decisione comunitaria entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della direttiva;
considerando che, a causa del loro contributo diretto o indiretto in proteine, i composti azotati non proteici devono essere disciplinati dalla presente direttiva; che occorre pertanto modificare in conformità, per quanto riguarda gli allegati, la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (4), disciplinante provvisoriamente l'impiego dei prodotti di tale gruppo;
considerando che il valore nutritivo e l'innocuità dei prodotti in causa dipendono in larga misura dalle caratteristiche di composizione, dalle condizioni d'impiego o dai procedimenti di fabbricazione dei prodotti stessi; che, conseguentemente, è indispensabile prevedere in determinati casi l'obbligo di etichettatura, affinché l'utilizzatore sia protetto contro le frodi e impieghi nel modo migliore i prodotti messi a sua disposizione;
considerando che non è opportuno applicare le norme comunitarie ai prodotti in causa o agli alimenti per animali che li contengono, destinati all'esportazione verso i Paesi terzi, dato che in questi ultimi vigono generalmente regolamentazioni diverse;
considerando che, per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva, al momento della commercializzazione dei prodotti in causa o degli alimenti per animali che li contengono, gli Stati membri devono prevedere controlli adeguati;
considerando che, ove siano conformi alle condizioni prescritte, i prodotti in causa o gli alimenti per animali che li contengono possono essere sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva;
considerando che un'adeguata procedura comunitaria è indispensabile per adattare le disposizioni dell'allegato e le linee direttrici fissate per la presentazione delle pratiche relative a dati prodotti e per stabilire all'occorrenza i criteri di composizione e di purezza e le proprietà fisico-chimiche e biologiche di tali prodotti in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;
considerando che per dare tutte le garanzie necessarie la procedura comunitaria adottata deve prevedere in taluni casi di modifica dell'allegato la consultazione obbligatoria del comitato scientifico dell'alimentazione animale e del comitato scientifico dell'alimentazione umana istituiti dalla Commissione;
considerando che occorre riservare agli Stati membri la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione d'impiego di un prodotto o di modificare le disposizioni eventualmente per esso adottate qualora sia minacciata la salute umana o animale;
considerando che, per evitare che uno Stato membro abusi di tale facoltà, occorre decidere le modifiche dell'allegato secondo una procedura comunitaria d'urgenza e sulla base di documenti giustificativi;
considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva, occorre adottare una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per animali, istituito con la decisione 70/372/CEE (5),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU n. C 197 del 18.8.1977.
GU n. C 63 del 13.3.1978.
GU n. C 84 dell'8.4.1978.
GU n. L 270 del 14.12.1970.
GU n. L 170 del 3.8.1970.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
(integrato e modificato dall'art. 11 della Dir. 93/74/CEE, dall'art. 14 della Dir. 96/25/CE e dall'art. 39 del Reg. (CE) n. 1829/2003)
1. La presente direttiva riguarda i prodotti ottenuti secondo determinati processi tecnici ai fini del loro apporto diretto o indiretto in proteine, commercializzati nella Comunità come alimenti per animali ovvero incorporati in tali alimenti.
2. L'applicazione della presente direttiva non pregiudica le disposizioni comunitarie in materia di:
a) additivi nell'alimentazione degli animali;
b) fissazione di tenori massimi per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali;
c) fissazione di tenori massimi per i residui di antiparassitari sopra o nei prodotti destinati all'alimentazione umana o animale;
d) commercializzazione degli alimenti [semplici e] (parole soppresse) composti;
e) microrganismi patogeni negli alimenti per animali.
f) gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.
g) circolazione delle materie prime per alimenti per animali.
3. La presente direttiva non si applica ai prodotti che fungono da fonti dirette o indirette di proteine e rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.
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Le definizioni contemplate dall'articolo 2 della direttiva 70/524/CEE si applicano alla presente direttiva.
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(integrato dall'art. 20 della Dir. 95/69/CE e dall'art. 2 della Dir. 1999/20/CE)
1. Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti per animali appartenenti ad uno dei gruppi di prodotti di cui all'allegato o contenenti tali prodotti possono essere commercializzati soltanto se:
a) il prodotto in questione figura nell'allegato;
b) sussistono le condizioni eventualmente stabilite nello stesso allegato.
2. Per prove pratiche o a fini scientifici, gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1, purché sia effettuato un controllo ufficiale sufficiente.
3. Gli Stati membri dispongono che i prodotti di cui al capitolo I.1.a) dell'allegato della direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, possano essere immessi in commercio soltanto da stabilimenti o da intermediari che soddisfano, secondo i casi, le condizioni previste dall'articolo 2 o 3 della succitata direttiva.
4. Il paragrafo 3 si applica fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 95/69/CE.
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(integrato dall'allegato III della Dir. 90/654/CEE)
1. In deroga dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri, fintantoché una decisione non sia presa conformemente all'articolo 6, possono mantenere:
a) le autorizzazioni concesse nel proprio territorio prima della data d'applicazione della presente direttiva per i prodotti che non figurano nei gruppi di prodotti indicati nell'allegato, fatta eccezione dei prodotti ottenuti da lieviti del genere "Candida" coltivati su n-alcani, e
b) le autorizzazioni concesse nel loro territorio prima della data di notifica della presente direttiva per i prodotti ottenuti da lieviti del genere "Candida" coltivati su n-alcani, nonché per i prodotti elencati nell'allegato, punto 1.2.1, rispondenti a requisiti differenti da quelli che vi sono previsti.
2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco dei prodotti ammessi nel loro territorio conformemente al paragrafo 1.
3. Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, l'utilizzazione negli alimenti per animali di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere "Candida" coltivati su n-alcani è vietata soltanto a decorrere dal 31 dicembre 1991. La Repubblica federale di Germania cura che i prodotti di cui trattasi non siano inviati in altre parti della Comunità.
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1. Fatte salve le disposizioni di etichettatura applicabili agli alimenti semplici e agli alimenti composti, gli Stati membri prescrivono che i prodotti elencati nell'allegato possono essere commercializzati come alimenti per animali o componenti di tali alimenti soltanto se le indicazioni eventualmente previste nell'allegato sono apposte sull'imballaggio o sul recipiente o su un'etichetta applicata a quest'ultimo.
2. Gli Stati membri prescrivono che, per merci commercializzate alla rinfusa, le indicazioni di cui al paragrafo 1 devono figurare su un documento di accompagnamento.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 219/2009)
1. La Commissione decide le modifiche dell'allegato rese necessarie dall'evoluzione scientifica o tecnica. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3. A tale scopo, e per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato, punti 1.1 e 1.2, la Commissione consulta il comitato scientifico per l'alimentazione degli animali e il comitato scientifico per l'alimentazione umana.
Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti ottenuti da lieviti del genere "Candida" coltivati su n-alcani di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione degli animali e del comitato scientifico per l'alimentazione umana.
2. Per la modifica dell'allegato si applicano i principi seguenti:
A. Un prodotto è iscritto nell'allegato soltanto se:
a) possiede valore nutritivo per gli animali, a causa dell'apporto azotato o proteico;
b) in caso di impiego corretto, non influisce sfavorevolmente sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non reca pregiudizio al consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti animali;
c) la sua presenza negli alimenti è controllabile.
B. Un prodotto è cancellato dall'allegato qualora venga meno una delle condizioni elencate nel punto A.
3. La Commissione può fissare i criteri che consentono di caratterizzare i prodotti considerati nella presente direttiva, in particolare i criteri di composizione e di purezza nonché le proprietà fisico-chimiche e biologiche, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 219/2009)
1. Per assicurarsi che i prodotti di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'allegato rispondano ai principi definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono a far trasmettere ufficialmente un fascicolo, conforme alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, agli Stati membri, alla Commissione e, qualora se ne chieda la consultazione, ai membri dei comitati scientifici istituiti dalla Commissione.
2. Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce le linee direttrici per compilare i fascicoli di cui al paragrafo 1, facendo in modo che esse siano applicabili al più tardi alla data di applicazione della presente direttiva.
Le successive modifiche delle linee direttrici rese necessarie dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono decise secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri, la Commissione e gli altri destinatari del fascicolo di cui al paragrafo 1 provvedono, su richiesta motivata del richiedente, a che siano tenute riservate le informazioni la cui diffusione potrebbe ledere i diritti di proprietà industriale o commerciale.
Non possono rientrare nel segreto industriale o commerciale:
- denominazione e composizione del prodotto, eventualmente indicazione del substrato e del microrganismo,
- proprietà fisico-chimiche e biologiche del prodotto,
- interpretazione dei dati farmacologici, tossicologici ed ecotossicologici,
- metodi di analisi per il controllo del prodotto negli alimenti.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
(modificato dall'allegato del Reg. (CE) n. 219/2009)
1. Qualora uno Stato membro constati, in base a una motivazione circostanziata in ragione di nuovi dati ovvero in base a una nuova valutazione dei dati esistenti, dopo l'adozione delle disposizioni in questione, che uno dei prodotti elencati nell'allegato o la sua utilizzazione alle condizioni eventualmente fissate comporta un pericolo per la salute degli uomini o degli animali, pur essendo conforme alle disposizioni della presente direttiva, detto Stato membro può provvisoriamente sospendere o limitare nel suo territorio l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi che giustificano la sua decisione.
2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e procede alla consultazione degli Stati membri in seno al comitato permanente degli alimenti per gli animali; essa emette quindi senza indugio il suo parere e adotta le misure appropriate.
3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare modifiche alla direttiva per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la protezione della salute degli uomini o degli animali, essa adotta siffatte misure. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 13, paragrafo 4. In tal caso, lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore delle modifiche di cui trattasi.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
Per la commercializzazione tra gli Stati membri le indicazioni di cui all'articolo 5 devono essere redatte in almeno una della lingue ufficiali del Paese destinatario.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
Gli Stati membri vigilano affinché gli alimenti per animali conformi alle disposizioni della presente direttiva siano soggetti, per quanto riguarda la presenza dei prodotti elencati nell'allegato e l'etichettatura, soltanto alle restrizioni in materia di commercializzazione previste dalla presente direttiva.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti animali non siano soggetti a restrizioni di commercializzazione dovute all'applicazione della presente direttiva.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché durante la commercializzazione gli alimenti per animali vengano sottoposti, almeno per sondaggio, a un controllo ufficiale inteso ad accertare l'osservanza delle condizioni stabilite dalla presente direttiva.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
(modificato dall'allegato del Reg. (CEE) n. 3768/85, dall'allegato I al trattato di adesione 1994 nel testo adattato alla Dec. 95/1/CE, sostituito dall'allegato III del Reg. (CE) n. 1882/2003 e modificato ed integrato dall'allegato del Reg. (CE) n. 219/2009)
1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato "il Comitato".
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
(modificato dall'allegato del Reg. (CEE) n. 3768/85, dall'allegato I al trattato di adesione 1994 nel testo adattato alla Dec. 95/1/CE, sostituito dall'allegato III del Reg. (CE) n. 1882/2003 e soppresso dall'allegato del Reg. (CE) n. 219/2009)
[Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.]
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
Nell'allegato I, parte K, e nell'allegato II, parte D ter della direttiva 70/524/CEE, sono soppressi tutti i riferimenti ai composti azotati non proteici.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
La presente direttiva non si applica agli alimenti per animali per i quali è dimostrato almeno con un'indicazione appropriata che sono destinati all'esportazione verso i Paesi terzi.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
(integrato dall'allegato III della Dir. 90/654/CEE)
Gli Stati membri mettono in vigore due anni dopo la notifica della presente direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Tuttavia, per gli alimenti prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania può derogare fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste dall'articolo 5.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1982.
Per il Consiglio
Il presidente
Ph. MAYSTADT
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 767/2009 a decorrere dal 1° settembre 2010.