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LEGGE REGIONALE 19 giugno 1982, n. 54

G.U.R.S. 26 giugno 1982, n. 28

Modifica della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, concernente interventi straordinari per l'elettrificazione agricola in Sicilia.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, è così sostituito:

"Alla concessione ed alla liquidazione del contributo regionale provvede l'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste.

All'atto dell'ammissione, l'Assessore regionale per la agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere una anticipazione pari al 70 per cento dell'ammontare del contributo regionale.

Il conguaglio sarà effettuato in sede di contabilità finale dei lavori, previo accertamento di regolare esecuzione degli stessi".

Art. 2

Salvo restando in ogni caso il residuo credito della Regione siciliana nei confronti dell'ENEL, di cui all'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 27, in sede di conguaglio, come previsto all'art. 1 della presente legge, sarà operata la compensazione di cui all'art. 8 della indicata legge regionale 4 agosto 1978, n. 27.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 giugno 1982.

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