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N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 503

G.U.R.I. 5 agosto 1982, n. 214

Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonchè della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Viste le direttive n. 71/118 del 15 febbraio 1971, n. 75/431 del 10 luglio 1975 e n. 78/50 del 13 dicembre 1977 emanate dal Consiglio delle Comunità europee, nonchè la direttiva n. 77/27 del 22 dicembre 1976 emanata dalla commissione delle Comunità europee concernenti norme sanitarie in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile tra l'Italia e gli Stati membri della Comunità economica europea;

Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1982;

EMANA

il seguente decreto:

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 1

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Gli scambi di carni fresche di volatili da cortile tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, nonché la produzione e il commercio delle carni suddette nell'ambito del territorio nazionale, sono regolati dalle norme di cui al presente decreto e relativo allegato in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva n. 71/118/CEE adottata dal Consiglio delle Comunità europee il 15 febbraio 1971, modificata dalle direttive del Consiglio n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975 e n. 78/50/CEE del 13/12/1977 nonché dalla direttiva della commissione 77/27/CEE del 22 dicembre 1976.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 2

(modificato dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193 e abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Sono considerate carni di volatili da cortile tutte le parti adatte al consumo alimentare umano degli animali domestici, appartenenti alle seguenti specie:

polli (genere Gallus);

tacchini (genere Meleagris);

faraone (genere Numidia);

anitra (genere Anser);

oca (genere Anser).

Sono considerate fresche tutte le carni di volatili da cortile che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche, ai fini del presente decreto, anche le carni di volatili da cortile refrigerate o congelate.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 3

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) carcassa: il corpo intero di un volatile da cortile dopo dissanguamento, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia, l'asportazione dei reni, delle zampe sezionate all'altezza del tarso e della testa sono facoltativi;

b) parti della carcassa: le parti della carcassa quale è definita alla lettera a);

c) frattaglie: le carni fresche diverse da quelle delle carcasse di cui alla lettera a), anche se sono in connessione naturale con la carcassa, nonchè la testa e le zampe quando sono presentate separate dalla carcassa;

d) visceri: le frattaglie che si trovano nelle cavità toracica, addominale e pelvica, compresi la trachea e l'esofago ed eventualmente il gozzo;

e) ispezione sanitaria ante mortem: ispezione dei volatili da cortile vivi nel macello, conformemente al capitolo IV dell'allegato I;

f) ispezione sanitaria post mortem: ispezione dei volatili da cortile nel macello, immediatamente dopo la macellazione, in conformità del capitolo VI dell'allegato I;

g) veterinario ufficiale: il veterinario designato ai sensi del successivo art. 11;

h) ausiliario: il tecnico designato per l'assistenza al veterinario ufficiale, ai sensi dei successivi articoli 11-12;

i) Paese speditore: lo Stato membro dal quale le carni fresche di volatili da cortile sono spedite in un altro Stato membro;

j) Paese destinatario: lo Stato membro nel quale sono spedite le carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro;

k) partita: quantità di carne garantita dallo stesso certificato;

l) stabilimento: macello o laboratorio di sezionamento riconosciuti alle condizioni di cui all'art. 9.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 4

(integrato dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193, abrogato dall'art. 15, comma 5,del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Le carni fresche di volatili da cortile spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nonchè quelle destinate al commercio o all'industria alimentare nell'ambito del territorio nazionale devono rispondere alle condizioni seguenti:

A) Quando si tratta di carcasse o di frattaglie, che queste:

a) siano state ottenute in un macello riconosciuto e controllato in conformità dell'art. 9 tuttavia gli animali destinati alla produzione di fegato grasso possono essere storditi, dissanguati e spiumati presso l'azienda di ingrasso, a condizione che queste operazioni avvengano in un locale separato che risponda ai requisiti previsti all'allegato 1, capitolo I, punto 1, lettera c), che le carcasse non eviscerate vengano immediatamente trasportate, conformemente all'allegato 1, capitolo XIV, in laboratorio di sezionamento riconosciuto e provvisto dell'apposito locale di cui alla lettera b)-bis del capitolo II, punto 2, dell'allegato 1, e che le carcasse in fine siano eviscerate entro le 24 ore;

b) provengano da animali che siano stati sottoposti ad una ispezione sanitaria ante mortem, effettuata in conformità alle norme di cui al capitolo IV dell'allegato I e degli articoli 11 e 12, e che in seguito a tale esame siano stati considerati atti alla macellazione per la commercializzazione in ambito comunitario e nazionale;

c) siano state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformità delle disposizioni del capitolo V dell'allegato I;

d) siano state sottoposte ad un ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale eventualmente assistito da ausiliari, ai sensi dell'art. 12 e siano state riconosciute idonee al consumo umano conformemente alle disposizioni del capitolo VII dell'allegato I;

e) siano munite di bollo sanitario in conformità alle disposizioni del capitolo X dell'allegato I.

Il Ministro della sanità con proprio decreto può modificare o integrare le disposizioni del predetto capitolo, in conformità a quanto disposto dalla lettera e) dell'art. 3 della direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975;

f) in conformità alle disposizioni del capitolo XII dell'allegato I, siano state depositate dopo l'ispezione post mortem, in condizioni igieniche soddisfacenti, all'interno di impianti frigoriferi ubicati nell'ambito degli stabilimenti di cui all'art. 9 o in magazzini frigoriferi di cui al successivo art. 10;

g) siano convenientemente imballate in conformità del capitolo XIII dell'allegato I; qualora venga utilizzato un involucro di protezione, tale involucro deve essere conforme alle prescrizioni del capitolo suddetto.

Il Ministro della sanità con proprio decreto può modificare o completare le disposizioni del predetto capitolo, in conformità a quanto disposto dalla lettera g) dell'art. 3 della direttiva 75/431/CEE del 10 luglio 1975;

h) siano trasportate conformemente alle disposizioni del capitolo XIV dell'allegato I.

B) Quando si tratta di parti di carcasse o di carni disossate che queste:

a) siano state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e controllato conformemente al successivo art. 9;

b) siano state sezionate e ottenute nell'osservanza delle prescrizioni del capitolo VIII dell'allegato I e provengano:

o da carni fresche provenienti da animali macellati in Italia e rispondenti alle prescrizioni del presente decreto;

o da carni fresche introdotte in provenienza da un altro Stato membro e rispondenti alle prescrizioni del presente decreto;

o da carni fresche importate da Paesi terzi, conformemente alle disposizioni previste dal successivo art. 25;

c) siano depositate in condizioni corrispondenti alle disposizioni del capitolo XII dell'allegato I;

d) siano state sottoposte, conformemente alle disposizioni del capitolo IX dell'allegato I, al controllo da parte di un veterinario ufficiale;

e) soddisfino alle condizioni di cui al precedente punto A), lettere c), e), g), e h).

Le carni fresche dei volatili da cortile spedite dal territorio nazionale a quello degli altri Stati membri della Comunità economica europea oltre che corrispondere alle condizioni di cui al presente articolo debbono essere accompagnate da un certificato sanitario nel trasporto verso il Paese destinatario, ai sensi delle disposizioni del capitolo XI dell'allegato I, conformemente al modello dell'allegato III e rilasciato da un veterinario ufficiale.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 5

(abrogato dall'art. 15, comma 5,del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Quando i laboratori di sezionamento utilizzano carni fresche diverse dalle carni di volatili da cortile, queste ultime debbono rispondere alle norme di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1073.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 6

(abrogato dall'art. 15, comma 5,del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[E' vietato destinare agli scambi intracomunitari e al commercio, vendita, distribuzione per il consumo nell'ambito del territorio nazionale:

a) le carni fresche di volatili da cortile trattate con acque ossigenate o con altre sostanze decoloranti o con coloranti naturali o artificiali;

b) le carni fresche di volatili da cortile trattate con antibiotici, conservativi o sostanze che rendono tenera la carne.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 7

(abrogato dall'art. 15, comma 5,del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 non si applicano alle carni destinate ad uso diverso dal consumo umano.

Le norme di cui all'art. 4, punto A), non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile cedute direttamente, in casi isolati, dal produttore al consumatore finale per il suo proprio consumo; tale eccezione non si applica per il caso di vendita ambulante, per corrispondenza e su mercati.

L'autorità regionale provvede con apposite norme, ove lo ritenga necessario in relazione alle modalità e alla entità della diretta cessione in casi isolati al consumatore, a regolare l'attività di vigilanza veterinaria sugli allevamenti predetti e a stabilire i minimi requisiti igienici dei locali ove si effettua la macellazione dei volatili da cortile ceduti direttamente al consumatore. E' comunque fatto divieto di compiere operazioni di sezionamento delle carcasse.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 8

(integrato dall'art. 1, commi 4 e 14, del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193, abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Le condizioni di deposito di cui al punto A), lettera f), e punto B), lettera c), dell'art. 4 non si applicano alle operazioni di deposito effettuate nei locali o nei locali annessi in cui le carcasse e le carni di volatili da cortile sezionate o disossate sono messe direttamente a disposizione del consumatore finale.

Le condizioni di imballaggio di cui al punto A), lettera g), dell'art. 4 non si applicano alle carcasse non singolarmente imballate introdotte nei locali o nei locali annessi di cui sopra, ove si effettui un imballaggio ai fini della vendita diretta al consumatore finale.

Le condizioni del punto B), art. 4, non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile, imballate o no, quando operazioni di sezionamento e di disossamento sono effettuate nei locali di vendita o di utilizzazione o in un locale contiguo a scopo di vendita diretta al consumatore finale, ad eccezione della vendita ambulante o per corrispondenza o sui mercati.

Agli stabilimenti di macellazione possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'eviscerazione dei volatili da cortile di cui all'allegato 1, capitolo V, punto 23, a condizione che le carcasse dei volatili macellati non siano destinate ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne, nè agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari, e che i volatili stessi siano sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per età, origine, provenienza e peso, per ogni giornata di macellazione, nella misura di almeno cinque capi per partita, fino a cinquecento animali, e, in misura proporzionalmente maggiorata, per partite superiori a cinquecento animali.

Su ciascuna carcassa prodotta nelle condizioni previste dal quarto comma è applicato un bollo a placca, recante, in caratteri leggibili e indelebili, la sede dello stabilimento e il nome o la ragione sociale della ditta produttrice.

Con decreto del Ministro della sanità possono essere modificate le condizioni e le prescrizioni di cui al quarto e quinto comma.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 9

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[L'esercizio dei macelli e dei laboratori di sezionamento di cui all'art. 4 è subordinato all'autorizzazione dell'autorità sanitaria designata dalla regione ai sensi degli articoli 16 e 32, secondo comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e deve rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle disposizioni di cui ai capitoli I, II e III dell'allegato I. La competente autorità sanitaria regionale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, previo, occorrendo, il controllo dei suddetti requisiti, comunica l'esito dell'accertamento igienico-sanitario al Ministero della sanità, il quale provvede ad iscrivere i macelli ed i laboratori di sezionamento ritenuti idonei in appositi separati elenchi assegnando a ciascun stabilimento un numero di riconoscimento veterinario.

L'autorità sanitaria regionale, nel caso accerti che i requisiti di cui al primo comma non risultino più soddisfatti provvede ad informare il Ministero della sanità ai fini della cancellazione del macello o del laboratorio di sezionamento dall'apposito elenco nonchè l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, per i provvedimenti conseguenziali.

Le competenti autorità italiane su iniziativa del Ministero della sanità comunicano alla commissione della Comunità economica europea ed alle competenti autorità degli Stati membri gli elenchi dei macelli e dei laboratori di sezionamento con a fianco l'indicazione del numero di riconoscimento ufficiale e provvedono anche alla notifica delle eventuali modifiche.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 10

(abrogato dall'art. 15, comma 5,del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[I frigoriferi situati all'esterno degli stabilimenti di macellazione o dei laboratori di sezionamento riconosciuti, destinati al deposito di carni fresche di volatili, devono essere autorizzati ai sensi del primo comma dell'art. 9.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 11

(abrogato dall'art. 15, comma 5,del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Nei macelli pubblici e privati e nei laboratori di sezionamento, l'ispezione sanitaria ed i controlli di cui ai capitoli IV e VI dell'allegato I sono assicurati dai veterinari competenti secondo quanto previsto dall'art. 14, terzo comma, lettera p), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Detti veterinari assumono la qualifica di veterinari ufficiali e possono farsi assistere, sotto il proprio controllo e la propria responsabilità, da ausiliari in possesso di una preparazione specifica, per la esecuzione dei controlli esclusivamente tecnici secondo quanto previsto dal successivo art. 12.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 12

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Sono ammessi come ausiliari soltanto coloro che soddisfano alle condizioni di cui all'allegato II.

Gli ausiliari assistono il veterinario ufficiale soltanto nelle operazioni seguenti:

controllo dell'applicazione delle disposizioni igieniche previste nei capitoli III e V dell'allegato I;

in occasione dell'ispezione sanitaria ante mortem, accertamento della assenza delle manifestazioni di cui all'allegato I, capitolo IV, n. 16;

in occasione dell'ispezione sanitaria post mortem, accertamento dell'assenza dei casi di cui all'allegato I, capitolo VII, numeri 32.1 e 32.2;

controllo sanitario delle carni sezionate previsto dal capitolo IX dell'allegato I;

controllo dei veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonchè alle condizioni di carico previsto al capitolo XIV, n. 53.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 13

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[L'introduzione in Italia delle carni fresche di volatili da cortile provenienti dagli altri Stati membri della Comunità economica europea è consentita alla condizione che dette carni rispondano alle stesse garanzie previste per la spedizione delle medesime dall'Italia verso altri Stati membri. Le carni fresche di volatili da cortile debbono essere presentate al confine munite del bollo previsto dal capitolo X dell'allegato I ed accompagnate da un certificato sanitario conforme all'allegato IV redatto in lingua italiana.

Le carni che siano trovate rispondenti alle norme della presente legge sono avviate a destinazione senza alcuna altra formalità. I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal vigente regolamento di polizia veterinaria, appongono il proprio visto sui certificati sanitari.

Sino alla prima destinazione, le carni sono accompagnate dal medesimo certificato sanitario rilasciato all'origine.

Qualora una partita presentata al confine con un unico certificato debba essere suddivisa in diverse destinazioni, il veterinario di confine rilascia per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale mediante il modello di cui all'allegato IV.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 14

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[I veterinari di confine vietano l'inoltro a destinazione delle carni fresche di volatili da cortile provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea, quando, a seguito del controllo sanitario, si rivelino inadatte al consumo umano ovvero quando sia stato constatato che non sono state rispettate le condizioni e le garanzie sanitarie previste nel presente decreto.

Ove non si oppongano motivi di carattere sanitario, le carni per cui sia stato disposto il divieto di cui al presente articolo possono essere rispedite a richiesta dello speditore o del suo mandatario salva l'adozione dei provvedimenti sanitari cautelativi idonei ad evitare l'utilizzazione abusiva di dette carni.

I provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo debbono essere comunicati allo speditore od al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Quando ne sia fatta richiesta tali provvedimenti motivati debbono essere comunicati immediatamente e per iscritto, con l'indicazione che lo speditore, od il suo mandatario, ha facoltà di proporre contro i provvedimenti di respingimento ricorso gerarchico al Ministro della sanità entro 30 giorni dalla comunicazione e contro i provvedimenti di distruzione, ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Quando i provvedimenti sono fondati sulla constatazione di una malattia contagiosa o di una alterazione pericolosa per la sanità pubblica o di una grave violazione delle disposizioni che regolano gli scambi intracomunitari di carni fresche di volatili, gli stessi debbono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanità che provvede ad informare l'autorità centrale competente del Paese speditore.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 15

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Continuano ad avere applicazione anche nei riguardi degli Stati membri della Comunità economica europea le disposizioni dell'ordinamento nazionale concernenti l'introduzione nel territorio nazionale di:

a) carni ottenute da animali trattati con sostanze ormonali o antiormonali naturali o di sintesi;

b) carni che contengono residui pericolosi o nocivi per la salute dell'uomo o residui derivanti comunque dal trattamento degli animali con sostanze ad azione auxinica, medicamentosa o antiparassitaria;

c) carni cui siano state aggiunte sostanze estranee o trattate con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti.

Continuano parimenti ad applicarsi anche nei confronti degli Stati membri della Comunità economica europea le misure disposte dal Ministro della sanità per proteggere il territorio nazionale dalle possibilità di introduzione di contagio delle malattie infettive e diffusive del pollame con l'importazione di carni fresche.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 16

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Qualora vi sia pericolo della propagazione nel territorio nazionale di malattia degli animali in seguito all'introduzione di carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro, con propria ordinanza il Ministro della sanità può adottare le seguenti misure:

a) divieto o limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche di volatili provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore nelle quali si sia manifestata una malattia epizootica;

b) divieto o limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma carattere estensivo o nel caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali.

A cura del Ministro della sanità, le misure di cui al precedente comma, con l'indicazione dei motivi, sono immediatamente comunicate dalle competenti autorità italiane agli altri Stati membri della Comunità economica europea ed alla commissione della Comunità.

Il Ministro della sanità può modificare con propria ordinanza le suddette misure restrittive per assicurare il coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri oppure revocarle in conformità con quanto disposto dagli articoli 11, 12 e 12-bis della direttiva del Consiglio 71/118/CEE del 15 febbraio 1971, modificata dalla direttiva del Consiglio 75/431/CEE del 10 luglio 1975.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 17

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Agli speditori di carni fresche di volatili da cortile, per le quali sia stata vietata l'introduzione in Italia ai sensi del precedente art. 14, è accordato il diritto, ove non si oppongano motivi di carattere sanitario e prima del respingimento o della distruzione delle carni stesse, di ottenere il parere di un esperto veterinario facente parte dell'apposito elenco all'uopo stabilito dalla commissione della Comunità economica europea, al fine di determinare se siano state osservate le condizioni di cui al primo comma dell'art. 14.

L'esperto veterinario deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ma diversa da quella italiana e da quella del Paese speditore.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 18

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Per consentire agli speditori di ottenere ai sensi del precedente art. 17 il parere degli esperti, devono essere seguite le modalità e le procedure stabilite dagli articoli 16 e 18 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 19

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Qualora uno Stato membro della Comunità economica europea comunichi al Ministero della sanità di ritenere che in un macello o laboratorio di sezionamento italiano autorizzato non siano state o non siano più rispettate le disposizioni di cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità procede agli accertamenti necessari e promuove, se del caso, i provvedimenti conseguenziali ai sensi dell'art. 9.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 20

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Qualora la commissione della Comunità economica europea informi le competenti autorità italiane che a richiesta di uno Stato membro sarà compiuta una procedura peritale a norma dell'art. 5 e 5-bis della direttiva (CEE) n. 75/431 del 10 luglio 1975 su un macello od un laboratorio di sezionamento italiano oggetto della contestazione di cui al precedente art. 19, il Ministero della sanità ne informa immediatamente il comune o il privato gestore dell'impianto ed il veterinario ufficiale, indicando il nome e il recapito degli esperti veterinari incaricati della perizia dalla commissione.

Gli esperti, purchè muniti di un apposito documento rilasciato dalla commissione, hanno diritto di accedere all'impianto e di controllarlo ai fini di stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste, per il riconoscimento ufficiale, ai capitoli I, II e III dell'allegato I.

Qualora uno Stato membro sia stato autorizzato a rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche provenienti da un macello o da un laboratorio di sezionamento italiano, le competenti autorità italiane possono richiedere, su iniziativa del Ministero della sanità, alla commissione l'esecuzione di una nuova perizia allo scopo di promuovere il ritiro della autorizzazione in conformità di quanto previsto al paragrafo 4, secondo comma, dell'art. 5 della direttiva 75/431/CEE del 10 luglio 1975.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 21

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Qualora le competenti autorità italiane ritengano che in un macello o in un laboratorio di sezionamento di uno Stato membro non siano state o non siano più rispettate le condizioni cui è subordinato il riconoscimento, il Ministero della sanità provvede ad informare l'autorità centrale competente dello Stato membro interessato.

Qualora le misure prese da detta autorità siano ritenute insufficienti ovvero non vengano adottate, le competenti autorità italiane, su iniziativa del Ministero della sanità, provvedono a sottoporre il caso alla commissione della Comunità economica europea, al fine di promuovere le procedure previste dall'art. 5 della direttiva 75/431/CEE del 10 luglio 1975, onde ottenere l'autorizzazione a rifiutare l'introduzione nel territorio italiano di carni fresche provenienti dal predetto macello o laboratorio di sezionamento.

Il Governo italiano, qualora sia stato autorizzato ad adottare il provvedimento di cui al comma precedente, è tenuto a riammettere, sulla base delle decisioni comunitarie intervenute secondo la procedura di cui all'art. 12 della direttiva 71/118/CEE del 15 febbraio 1971, l'introduzione nel proprio territorio delle carni fresche provenienti dal macello o dal laboratorio di sezionamento di uno Stato membro, laddove intervenga un nuovo parere elaborato da uno o più esperti veterinari.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 22

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Per l'importazione di carni fresche di volatili da cortile non destinate all'alimentazione umana si applicano le norme previste dall'art. 12 della legge 29 novembre 1971, n. 1073.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 23

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Conformemente a quanto previsto dall'art. 5-bis della direttiva 75/431/CEE del 10 luglio 1975 in materia di adempimento delle norme igienico-sanitarie comunitarie il Ministero della sanità, ovvero, per delega, la regione interessata, assistono gli esperti veterinari della CEE nel corso dei controlli tecnici sui macelli e sui laboratori di sezionamento di carni fresche di volatili da cortile di cui al presente decreto.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 24

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[Il procedimento di refrigerazione per immersione in acqua di carni fresche di volatili da cortile destinate agli scambi intracomunitari e al commercio nell'ambito del territorio nazionale è consentito solo per le carcasse che siano immediatamente congelate o surgelate e semprechè venga effettuato con le modalità e alle condizioni stabilite ai punti 28-bis e 28-ter dell'allegato del capitolo V dell'allegato I.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 25

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[L'importazione di carni fresche di volatili da cortile da Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è consentita solo quando sia stato constatato che il Paese di origine è in grado di fornire tutte le garanzie sanitarie atte ad assicurare le idonee condizioni igieniche delle carni e ad evitare la diffusione di malattie trasmissibili dei volatili con l'introduzione di dette carni: nel giudizio di tali garanzie il Ministero della sanità si ispirerà al principio di non applicare nei confronti dei Paesi terzi disposizioni più favorevoli di quelle previste dal presente decreto.

Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto l'elenco dei Paesi di origine, dai quali è consentita l'importazione delle suddette carni.

Il Ministro della sanità propone alla commissione CEE i nominativi degli esperti veterinari che dovranno essere incaricati di procedere alla verifica sull'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva n. 75/431 negli stabilimenti autorizzati di altri Stati membri.

Le spese relative a tali controlli sono a carico della Comunità economica europea, a nome della quale i controlli stessi sono effettuati.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 26

Sono abrogate in quanto incompatibili con il presente decreto le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 27

(modificato dall'art. 1, comma 15, del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193)

Salvo che il fatto costituisca reato, i contravventori alle disposizioni del presente decreto e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni di volatili da cortile sono assoggettati al pagamento di una somma da lire cinquecentomila mila a lire 5 milioni.

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Art. 28

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI - ABIS

COLOMBO - ANDREATTA

ALTISSIMO - DARIDA

BARTOLOMEI - CAPRIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1982

Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 12

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Allegato 1

(modificato e integrato dall'art. 1, del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193, abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[CAPITOLO I

CONDIZIONI D'IGIENE RELATIVE AI MACELLI

1. I macelli devono comprendere almeno:

a) un locale o un luogo coperto, sufficientemente vasto e che si possa facilmente pulire e disinfettare, per l'ispezione ante mortem dei volatili da cortile;

b) un locale o un luogo coperto speciale che si possa facilmente pulire e disinfettare, riservato ai volatili da cortile malati e sospetti;

c) un impianto per la macellazione abbastanza ampio da consentire in appositi reparti le operazioni di stordimento e di dissanguamento, da un lato, di spiumatura, eventualmente abbinata alla scottatura, dall'altro. Ogni comunicazione tra l'impianto per la macellazione e il locale o luogo di cui alla lettera a) diversa dall'apertura ridotta destinata al semplice passaggio dei volatili da cortile destinati ad essere macellati deve essere provvista di porta a chiusura automatica;

d) un locale per l'eviscerazione e il condizionamento, di dimensioni tali che le operazioni di eviscerazione siano effettuate in un luogo sufficientemente distante dagli altri luoghi di lavoro o separato da questi ultimi da un tramezzo in modo da impedirne l'insudiciamento. Ogni comunicazione tra il locale di eviscerazione e di condizionamento e quello adibito alla macellazione, diversa dall'apertura ridotta destinata al semplice passaggio degli animali macellati, deve essere munita di una porta a chiusura automatica;

e) in caso di bisogno, un locale di spedizione;

f) uno o più impianti frigoriferi sufficientemente vasti;

g) un locale o un dispositivo per il recupero delle piume, purchè queste non siano trattate come cascami;

h) locali speciali che si possano chiudere a chiave, rispettivamente riservati al deposito delle carni trattenute in osservazione e al deposito delle carni insalubri e dichiarate improprie al consumo umano nonchè dei cascami, a meno che dette carni e detti cascami non siano quotidianamente evacuati dal macello;

i) un locale speciale riservato al trattamento tecnico o alla distruzione delle carni dichiarate improprie al consumo umano secondo il n. 32 e di quelle che, secondo il n. 33, sono escluse dal consumo umano, nonchè dei residui e dei sottoprodotti della macellazione per uso industriale, quando tale trattamento o tale distruzione sono effettuati nell'impianto stesso;

j) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonchè di asciugamani da usare una volta sola. In prossimità delle latrine devono essere collocati lavabi. A decorrere dal 15 febbraio 1980 detti lavabi dovranno essere provvisti di rubinetti che non possano essere azionati a mano;

k) un apposito reparto per il deposito del letame, se questo non viene evacuato immediatamente in modo igienico;

l) un reparto e dispositivi sufficienti per la pulizia e la disinfezione delle gabbie e dei veicoli;

m) un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato ad uso esclusivo del personale del servizio veterinario;

n) nei locali di lavoro, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi da lavoro; questi dispositivi debbono trovarsi il più vicino possibile ai posti di lavoro; i rubinetti non debbono poter essere azionati a mano; tali impianti debbono essere provvisti d'acqua corrente fredda e calda, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonchè di asciugamani da usare una sola volta; per la pulizia degli attrezzi di lavoro, l'acqua deve avere una temperatura non interiore a +82 ºC;

o) attrezzature che consentano di effettuare in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione veterinaria prescritte dalla presente direttiva;

p) una chiusura sufficiente del macello;

q) fatte salve le disposizioni delle lettere a), b), c) e d), una separazione sufficiente tra il reparto pulito e quello sudicio;

r) nei locali di cui alle lettere da a) a j):

- pavimento in materiali impermeabili, facili da pulire e disinfettare ed imputrescibili, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua;

- pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno 2 metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

s) un'aerazione sufficiente e, se necessario, una buona evacuazione dei vapori;

t) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colori nei locali riservati ai volatili da cortile vivi o macellati;

u) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, per la produzione di vapore, la lotta antincendio, il raffreddamento delle macchine frigorifere nonchè per l'evacuazione idraulica delle piume, a condizione che siano prese disposizioni adeguate per evitare ogni contaminazione, può essere autorizzato, a titolo eccezionale, l'impianto di adduzione di acqua non potabile, purchè le condutture installate a tal fine non permettano di usare tale acqua per altri scopi.

Le condutture dell'acqua non potabile devono essere chiaramente differenziate da quelle dell'acqua potabile e non devono attraversare i locali in cui si trovano le carni.

Tuttavia, fino al 15 febbraio 1980 può essere autorizzato, a titolo eccezionale, nei macelli in esercizio anteriormente al 15 febbraio 1975, il passaggio di condutture d'acqua non potabile attraverso i locali in cui si trovano le carni, a condizione che nelle parti che attraversano detti locali le condutture siano prive di rubinetti o prese d'acqua;

v) un impianto per la fornitura sotto pressione di una quantità sufficiente di acqua potabile calda;

w) un dispositivo per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche;

x) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti, roditori, ecc.;

y) utensili e materiale da lavoro, nonchè materiale che entra in contatto con il pollame durante la conservazione, in materia inalterabile, facile da pulire e da disinfettare; in particolare è vietato l'uso del legno;

z) recipienti speciali, stagni, inalterabili e inviolabili dai non autorizzati per la raccolta delle carni dichiarate improprie al consumo umano ai sensi del n. 32.

CAPITOLO II

REQUISITI D'IGIENE PER I LABORATORI DI SEZIONAMENTO

2. I laboratori di sezionamento devono avere almeno:

a) un locale frigorifero di capacità adeguata per la conservazione delle carni;

b) un locale per le operazioni di sezionamento e di disossamento e per le operazioni di condizionamento di cui al n. 48;b)-bis - qualora tale operazione vi sia effettuata, un locale destinato all'eviscerazione delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso;

c) un locale adibito alle operazioni d'imballaggio di cui al n. 47 e alla spedizione delle carni;

d) un locale apposito, che si possa chiudere a chiave, esclusivamente a disposizione del servizio veterinario;

e) spogliatoi, lavabi, docce e latrine a sciacquone, queste ultime situate in modo che non immettano direttamente nei locali di lavoro; i lavabi devono essere forniti di acqua corrente calda e fredda, di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani, nonchè di asciugamani da usare una sola volta. In prossimità delle latrine devono essere collocati lavabi. A decorrere dal 15 febbraio 1980 detti lavabi dovranno essere provvisti di rubinetti che non possano essere azionati a mano;

f) recipienti speciali a perfetta tenuta, di materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi le carni e i cascami provenienti dal sezionamento e non destinati al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni e cascami possano essere collocati se la loro quantità lo rende necessario o se non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro;

g) nei locali di cui alla lettera a):

- pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua;

- pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza di almeno 2 metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

h) nei locali di cui alle lettere b) e b)-bis:- pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; l'incanalamento dell'acqua verso chiusini a sifone muniti di griglia deve effettuarsi al riparo dall'aria aperta;

- pareti lisce, rivestite o verniciate con materiale lavabile e chiaro fino all'altezza del deposito e almeno fino a 2 metri, ad angoli e spigoli arrotondati;

i) nei locali di cui alla lettera a), un sistema di raffreddamento che consenta di mantenere costantemente le carni ad una temperatura interna inferiore o pari a +4 ºC;

j) un termometro o un teletermometro di registrazione nel locale di sezionamento;

k) dispositivi che consentano in qualsiasi momento l'efficace svolgimento delle operazioni di ispezione e di controllo veterinario prescritte dalla presente direttiva;

l) dispositivi che assicurino un'aerazione adeguata dei locali adibiti alla lavorazione delle carni;

m) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, un'illuminazione naturale o artificiale che non alteri i colori;

n) un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile sotto pressione e in quantità sufficiente; tuttavia, per la produzione di vapore e per la lotta antincendio nonchè per il raffreddamento delle macchine frigorifere è autorizzato, a titolo eccezionale, l'impianto di adduzione di acqua non potabile purchè le condutture installate a tal fine non permettano di usare tale acqua per altri scopi.

Le condutture dell'acqua non potabile devono essere chiaramente differenziate da quelle dell'acqua potabile e non devono attraversare i locali adibiti alla lavorazione e al deposito delle carni.

Tuttavia fino al 15 febbraio 1980 può essere autorizzato a titolo eccezionale, nei laboratori di sezionamento in esercizio anteriormente al 15 febbraio 1975, il passaggio di condutture di acqua non potabile attraverso i locali in cui si trovano le carni, a condizione che nelle parti che attraversano detti locali le condutture siano prive di rubinetti o prese d'acqua;

o) un impianto per la fornitura di acqua potabile calda sotto pressione in quantità sufficiente;

p) un dispositivo per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche;

q) nei locali adibiti alla lavorazione delle carni, dispositivi adeguati per la pulizia e la disinfezione delle mani e degli attrezzi di lavoro; tali dispositivi devono trovarsi il più vicino possibile ai posti di lavoro. I rubinetti non devono poter essere azionati a mano. Tali impianti devono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonchè di asciugamani da usare una sola volta. Per la pulizia degli attrezzi di lavoro, l'acqua deve avere una temperatura non inferiore ad 82 ºC;

r) un'attrezzatura rispondente alle norme igieniche per la manutenzione delle carni e per il deposito dei recipienti per queste utilizzati, in modo da impedire che le carni e i recipienti vengano a contatto diretto con il suolo;

s) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti, roditori, ecc.;

t) attrezzi e utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiale resistente alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili; in particolare è vietato l'uso del legno.

CAPITOLO III

IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI UTENSILI NEGLI STABILIMENTI

3. Il personale, i locali, le attrezzature e gli utensili devono essere nel più perfetto stato di pulizia possibile:

a) in particolare, il personale deve indossare abiti da lavoro e copricapo facilmente lavabili, puliti e di colore bianco. Il personale addetto alla macellazione degli animali e alla lavorazione o manipolazione delle carni deve lavarsi e disinfettarsi le mani più volte durante la giornata di lavoro, oltrechè ad ogni ripresa del lavoro. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente ed accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle; è vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito;

b) nessun animale può essere ammesso negli stabilimenti. Per quanto concerne i macelli, questo divieto non si applica agli animali da tiro, ai volatili destinati al macello, ai conigli o ai volatili diversi da quelli nominati all'art. 1, paragrafo 1, destinati ad essere macellati immediatamente, purchè non siano trattenuti, macellati, preparati o depositati contemporaneamente ai volatili da cortile e negli stessi locali.

Tuttavia, negli Stati membri che prescrivono che gli uccelli siano macellati conformemente alle disposizioni della presente direttiva, le carni fresche ricavate da detti uccelli possono essere depositate nello stesso locale delle carni fresche ricavate dagli animali domestici appartenenti alle specie di cui all'art. 1, paragrafo 1.

Deve essere assicurata la distruzione sistematica dei roditori, degli insetti e di ogni altro parassita;

c) i locali di cui al n. 1, lettere a), b), c) e d), ed al n. 2, lettere b), b)-bis e c), devono essere puliti e disinfettati secondo le esigenze e comunque al termine delle operazioni della giornata;

d) le gabbie per la consegna dei volatili devono essere costruite con materiali resistenti alla corrosione, facili da pulire e da disinfettare. Ogni volta che vengono vuotate, le gabbie devono essere pulite e disinfettate;

e) le attrezzature e gli utensili utilizzati per la macellazione, la lavorazione delle carni e il loro deposito devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso di una giornata di lavoro, nonchè al termine delle operazioni della giornata e, prima di essere riutilizzati, ogniqualvolta siano stati insudiciati o inquinati, in particolare da germi patogeni;

f) i recipienti destinati a contenere carne di pollame insalubre ed impropria al consumo umano nonchè le frattaglie devono essere vuotati dopo utilizzazione e puliti e disinfettati ogniqualvolta siano stati vuotati.

4. I locali, gli utensili, il materiale da lavoro e le attrezzature utilizzate per la macellazione, la lavorazione delle carni e il loro deposito devono essere utilizzati esclusivamente per tali scopi.

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 9 assicura un regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti nell'azienda, compresi i controlli microbiologici con particolare riguardo agli utensili, agli impianti ed ai macchinari in ogni fase della produzione e, se necessario, ai prodotti.

Il titolare stesso, su richiesta dell'autorità sanitaria, fornisce informazioni sulla natura, la periodicità e i risultati dei controlli effettuati a tal fine, indicando, se necessario, il laboratorio di controllo. I risultati dei controlli sono sottoposti a regolari analisi da parte del veterinario ufficiale, il quale può far effettuare esami microbiologici complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti.

I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono comunicate al titolare dell'autorizzazione che provvede ad ovviare alle eventuali carenze constatate, onde migliorare le condizioni di igiene.

La natura, la frequenza, i metodi di campionamento e di esame batteriologico dei controlli sono stabiliti dal Ministero della sanità.5. Le carni e i recipienti che le contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo.

6. Le piume devono essere via via evacuate all'atto della spiumatura.

7. L'uso di detersivi, disinfettanti o antiparassitari dev'essere tale da non pregiudicare la salubrità delle carni.

8. L'utilizzazione dell'acqua potabile è d'obbligo per tutti gli usi.

Tuttavia, fatte salve le condizioni di cui al n. 1, lettera u), e al n. 2, lettera n), è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio, per il raffreddamento delle macchine frigorifere e per l'evacuazione delle piume.

9. E' vietato spargere segatura o altro materiale analogo sul pavimento dei locali di lavoro e di deposito della carne.

10. Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi insudiciamento delle carni. Le schegge d'ossi e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni provenienti dal sezionamento e non destinate al consumo umano vengono raccolte man mano nei recipienti di cui al n. 2, lettera f).

11. La lavorazione e la manipolazione delle carni fresche di volatili da cortile sono vietate alle persone suscettibili di contaminarle, in particolare con agenti patogeni.

12. Ogni persona addetta alla lavorazione ed alla manipolazione delle carni fresche di volatili da cortile deve provare, mediante un certificato medico, che nulla osti alla sua attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno.

CAPITOLO IV

ISPEZIONE SANITARIA ANTE MORTEM

13. I volatili da cortile destinati alla macellazione devono essere sottoposti all'ispezione ante mortem entro 24 ore dal loro arrivo al macello. La visita deve essere ripetuta immediatamente prima della macellazione qualora siano trascorse più di 24 ore dall'effettuazione dell'ispezione ante mortem.Tuttavia nel caso delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso, l'ispezione ante mortem può aver luogo durante l'ultima settimana di ingrasso.

14. L'ispezione ante mortem può essere limitata alla ricerca di danni causati dal trasporto, purchè i volatili da cortile siano stati esaminati nell'azienda di origine durante le ultime 24 ore e siano stati giudicati sani. Deve esserne inoltre dimostrata l'identità all'atto dell'arrivo al macello.

Nella misura in cui l'esame ante mortem nell'azienda di origine e al macello non sia stato effettuato dallo stesso veterinario ufficiale, gli animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario, contenente le indicazioni di cui all'allegato III.Nel caso delle oche e delle anatre allevate per la produzione di fegato grasso, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di origine, il certificato di cui all'allegato 3-bis deve accompagnare le carcasse non eviscerate all'atto del loro arrivo al laboratorio di sezionamento provvisto del locale separato di eviscerazione.

15. L'ispezione ante mortem deve essere effettuata in condizioni di illuminazione adeguate.

16. La visita deve permettere di accertare:

a) se i volatili da cortile sono affetti da malattia trasmissibile all'uomo o agli animali o se presentano sintomi o uno stato generale che possano far sospettare l'insorgenza di tale malattia;

b) se presentano sintomi di una malattia o di una alterazione dello stato generale che possano rendere le carni improprie al consumo umano.

17. Sono dichiarati impropri al consumo umano i volatili da cortile affetti da peste aviaria classica, dalla malattia di New Castle, da rabbia, da salmonellosi, da colera o da ornitosi.

18. Non possono essere macellati ai fini del consumo umano allo stato di carni fresche gli animali per i quali è stato accertato:

- data la presenza di volatili da cortile malati nel macello;

- in seguito ad informazioni sanitarie concernenti la loro provenienza, che sono stati oggetto di contatto con volatili affetti da peste aviaria franca, da malattia di New Castle, da rabbia, da salmonellosi, da colera o ornitosi, di modo che la malattia potrebbe essere stata loro trasmessa.

19. I volatili da cortile di cui ai numeri 16, 17 e 18 devono essere macellati separatamente e per ultimi.

CAPITOLO V

IGIENE DELLA MACELLAZIONE

20. I volatili da cortile introdotti nei locali adibiti alla macellazione devono essere immediatamente macellati dopo essere stati storditi.

Tuttavia lo stordimento può non essere praticato quando è vietato da un rito religioso.

21. Il dissanguamento deve essere completo e praticato in modo che il sangue non possa imbrattare altro che il locale adibito alla macellazione.

22. La spiumatura deve essere immediata e completa.

23. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente. La carcassa deve essere aperta in modo tale che le cavità e tutti i visceri possano essere ispezionati.

A tal fine, il fegato, la milza e il tubo digerente devono essere tolti dalla carcassa in modo che questa non venga insudiciata e che le connessioni naturali di tali visceri siano mantenute fino al momento dell'ispezione.

24. Dopo l'ispezione, i visceri tolti devono essere immediatamente separati dalla carcassa e le parti improprie al consumo umano devono essere immediatamente asportate.

Ad eccezione dei reni, i visceri o le parti di visceri rimasti nella carcassa devono essere subito asportati, possibilmente al completo, in condizioni d'igiene soddisfacenti.

25. Sono vietate: l'insufflazione delle carni di volatili da cortile e l'utilizzazione di panni per la loro pulizia, nonchè riempimento delle carcasse, salvo mediante una partita di frattaglie commestibili corrispondente ad uno dei volatili da cortile macellati nel macello.

26. E' vietato procedere, prima della fine dell'ispezione, alla suddivisione della carcassa e a qualsiasi asportazione o trattamento delle carni. Il veterinario ufficiale può imporre qualsiasi altra manipolazione resa necessaria dall'ispezione.

27. Le carni trattenute in osservazione e quelle dichiarate improprie al consumo umano secondo il n. 32 o escluse dal consumo umano secondo il n. 33, le piume e i residui, devono essere trasportati il più presto possibile nei locali, dispositivi o recipienti previsti al n. 1, lettere g), h) ed i), e devono essere manipolati in modo da limitare il più possibile la contaminazione.

28. Al termine dell'ispezione e dopo asportazione dei visceri, le carni fresche di volatili da cortile devono essere immediatamente pulite e refrigerate conformemente alle norme di igiene.

28-bis. Le carcasse destinate ad essere sottoposte ad un procedimento di raffreddamento per immersione secondo il processo definito al punto 28-ter devono - subito dopo l'eviscerazione - subire un lavaggio a fondo mediante aspersione e un'immersione immediata. L'aspersione deve essere effettuata da un impianto che assicuri un lavaggio efficace delle superfici interne ed esterne delle carcasse. Per le carcasse il cui peso:

- non supera 2,5 kg, la quantità di acqua da utilizzare deve essere pari ad almeno 1,5 litri per carcassa;

- è compreso tra 2,5 e 5 kg, la quantità di acqua da utilizzare deve essere pari ad almeno 2,5 litri per carcassa;

- è uguale o supera 5 kg, la quantità di acqua da utilizzare deve essere pari ad almeno 3,5 litri per carcassa.

28-ter. Il procedimento di raffreddamento per immersione deve soddisfare ai seguenti requisiti:

a) le carcasse passano attraverso uno o più serbatoi d'acqua, o di ghiaccio ed acqua, il cui contenuto è costantemente rinnovato.

E' ammesso a questo riguardo solo il sistema nel quale le carcasse sono costantemente spinte da mezzi meccanici attraverso un fiotto d'acqua, facendole avanzare contro corrente;

b) la temperatura dell'acqua del serbatoio, o dei serbatoi, misurata al punto d'entrata e di uscita delle carcasse, non deve superare rispettivamente +16 ºC e +4 ºC;

c) deve essere realizzato in modo che la temperatura prevista al capitolo XII sia rispettata entro i termini più brevi;

d) l'erogazione minima d'acqua per l'intero procedimento di raffreddamento di cui al punto a) deve essere di:

- 2,5 litri per carcassa uguale o inferiore a 2,5 kg;

- 4 litri per carcassa di peso compreso tra 2,5 e 5 kg;

- 6 litri per carcassa uguale o superiore a 5 kg.

Quando esistono più serbatoi, l'afflusso d'acqua fresca e lo scarico dell'acqua utilizzata in ciascun serbatoio devono essere regolati in modo che vadano decrescendo nel senso del movimento delle carcasse; l'acqua fresca deve essere suddivisa tra i serbatoi in modo che il flusso d'acqua attraverso l'ultimo serbatoio non sia inferiore a:

- 1 litro per carcassa, per le carcasse il cui peso è uguale o inferiore a 2,5 kg;

- 1,5 litri per carcassa, per le carcasse il cui peso è compreso tra 2,5 e 5 kg;

- 2 litri per carcassa, per le carcasse il cui peso è uguale o superiore a 5 kg.

L'acqua utilizzata per il primo riempimento dei serbatoi non deve essere conteggiata nel calcolo di tali quantità;

e) le carcasse non devono restare ferme nella prima parte dell'apparecchio, o nel primo serbatoio, per più di mezz'ora nè rimanere nel resto dell'apparecchio, o nell'altro o altri serbatoi più del tempo strettamente necessario.

Occorre prendere tutte le disposizioni necessarie affinchè sia rispettata la durata del passaggio prevista al primo comma, soprattutto in caso di interruzione del lavoro.

Dopo ogni interruzione, il veterinario ufficiale deve accertarsi, prima che l'impianto sia rimesso in funzione, che le carcasse soddisfino sempre ai requisiti della direttiva e si prestino all'alimentazione dell'uomo, ovvero, in caso contrario, sorvegliare che le carcasse siano trasportate non appena possibile nei locali previsti al n. 1, sub h) e i);

f) ogni apparecchio deve essere completamente svuotato, pulito e disinfettato ogniqualvolta ciò sia necessario, alla fine del lavoro, e comunque almeno una volta al giorno;

g) deve essere munito di appositi apparecchi di controllo, tarati, che consentano di controllare in modo adeguato e permanente la misurazione e la registrazione:

- del consumo di acqua durante l'aspersione precedente l'immersione;

- della temperatura dell'acqua del serbatoio, o dei serbatoi, nei punti di entrata e uscita delle carcasse;

- del consumo d'acqua durante l'immersione;

- del numero delle carcasse di ogni categoria di peso menzionata al paragrafo d) e al punto 28-bis;

h) i risultati dei vari controlli effettuati a cura del produttore devono essere conservati per essere presentati a ogni richiesta del veterinario ufficiale;

i) il regolare funzionamento dell'impianto di raffreddamento e la sua influenza sul livello delle condizioni igieniche sono valutati - fino alla adozione di norme microbiologiche comunitarie, conformemente all'art. 14-bis in base a metodi microbiologici scientifici riconosciuti dagli Stati membri, confrontando la contaminazione delle carcasse da germi totali ed enterobatteriacee prima e dopo l'immersione. Questo confronto deve essere fatto alla prima entrata in funzione dell'impianto e in seguito periodicamente e, comunque, ogniqualvolta l'impianto abbia subito trasformazioni. Il funzionamento dei diversi apparecchi deve essere regolato in modo da garantire risultati soddisfacenti dal punto di vista igienico.

CAPITOLO VI

ISPEZIONE SANITARIA POST MORTEM

29. Tutte le parti dell'animale devono essere sottoposte all'ispezione immediatamente dopo la macellazione.

30. L'ispezione post mortem deve essere effettuata in adeguate condizioni di illuminazione.

31. L'ispezione post mortem deve comprendere:

a) l'esame visivo dell'animale macellato;

b) se necessario, la palpazione e l'incisione dell'animale macellato;

c) la ricerca di alterazioni della consistenza, del colore, dell'odore, ed eventualmente del sapore;

d) se del caso, analisi di laboratorio.

CAPITOLO VII

DECISIONE DEL VETERINARIO UFFICIALE ALL'ATTO DELLA VISITA POST MORTEM

32.1. E' dichiarato totalmente inadatto al consumo umano il volatile da cortile la cui ispezione post mortem rivela uno dei seguenti casi:

- morte risultante da una causa diversa dalla macellazione;

- insudiciamento generalizzato;

- importanti lesioni ed ecchimosi;

- odore, colore, sapore anormali;

- putrefazione;

- anomalia di consistenza;

- cachessia;

- ascite;

- ittero;

- malattie infettive;

- aspergillosi;

- toxoplasmosi;

- parassitismo diffuso sottocutaneo o muscolare;

- tumori maligni localizzati o diffusi;

- leucosi;

- intossicazione.

32.2. Sono dichiarate inadatte al consumo umano le parti dell'animale macellato che presentano lesioni o contaminazioni localizzate che non pregiudicano la salubrità della restante carne.

33. Non sono ammessi per il consumo umano la testa separata dalla carcassa, ad eccezione della lingua, e i visceri qui di seguito elencati: trachea, polmoni separati dalla carcassa conformemente alle disposizioni del n. 24, esofago, gozzo, intestino, vescica biliare.

Capitolo VIII

NORME RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO

34. Il sezionamento della carcassa in parti di carcassa o il disossamento è effettuato soltanto nei laboratori di sezionamento.

35. Il responsabile dello stabilimento o il suo rappresentante è tenuto ad agevolare le operazioni di controllo dell'impresa, in particolare ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione del servizio di controllo le attrezzature necessarie; in particolare, deve essere in grado, ad ogni richiesta, di indicare al veterinario ufficiale incaricato del controllo la provenienza delle carni introdotte nel proprio stabilimento.

36. Le carni che non rispondono alle condizioni dell'art. 3, paragrafo 1, B, lettera b), possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti soltanto a condizione di essere depositate in locali speciali; esse devono essere sezionate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni.

Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in ogni momento ai depositi frigoriferi e a tutti i locali adibiti al lavoro per garantire la scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra.

37. Le carni fresche destinate al sezionamento devono essere depositate, subito dopo l'introduzione nel laboratorio di sezionamento e fino al momento della loro utilizzazione, nel locale di cui al numero 2, lettera a); tale locale deve assicurare costantemente il mantenimento delle carni ad una temperatura interna inferiore o pari a + 4 ºC.

Tuttavia, in deroga al numero 28, le carni possono essere trasportate direttamente dal locale di macellazione al locale di sezionamento.

In tal caso il locale di macellazione e il locale di sezionamento devono essere situati in uno stesso gruppo di edifici ed essere sufficientemente vicini, in quanto le carni da sezionare devono essere trasferite senza rottura di carico da un locale all'altro mediante l'estensione della rete di guidovie meccaniche del locale adibito alla macellazione, e il sezionamento deve essere effettuato immediatamente. Appena effettuati il sezionamento e l'imballaggio previsto, le carni devono essere trasportate nei locali frigoriferi di cui al numero 2, lettera a).

38. Le carni devono essere introdotte nei locali di cui al numero 2, lettera b), secondo le necessità. Appena effettuati il sezionamento e l'imballaggio previsto, esse devono essere trasportate nel locale frigorifero di cui al numero 2, lettera a).

39. Salvo il caso di sezionamento a caldo, il sezionamento può essere effettuato soltanto se la carne ha raggiunto una temperatura inferiore o pari a + 4 ºC.

40. E' vietato l'uso di panni per la ripulitura delle carni fresche.

CAPITOLO IX

CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI SEZIONATE

41. I laboratori di sezionamento sono sottoposti ad un controllo effettuato da un veterinario ufficiale.

42. Il controllo del veterinario ufficiale comprende i seguenti compiti:

a) controllo del registro d'entrata delle carni fresche e d'uscita delle carni sezionate;

b) ispezione sanitaria delle carni fresche presenti nel laboratorio di sezionamento;

c) controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili, nonchè dell'igiene del personale;

d) esecuzione di tutti i prelievi necessari per effettuare esami di laboratorio aventi per fine di rivelare, per esempio, la presenza di germi nocivi, di additivi o di altre sostanze chimiche non autorizzate. I risultati degli esami sono riportati in un registro;

e) qualsiasi altro controllo ritenuto utile per l'osservanza delle disposizioni della direttiva.

CAPITOLO X

BOLLATURA SANITARIA

43. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale che detiene e custodisce a tal fine:

a) gli strumenti per bollatura sanitaria delle carni, che può consegnare al personale ausiliario soltanto al momento e per il tempo necessario per effettuare la bollatura stessa;

b) le etichette e gli involucri, purchè su di essi sia già stato apposto uno dei bolli previsti al n. 44, nonchè i bolli a placca menzionati al n. 44. Le etichette, gli involucri e i bolli a placca vengono consegnati al personale ausiliario al momento dell'utilizzazione e in quantità corrispondente alle necessità.

44.1. La bollatura sanitaria deve contenere:

a) - nella parte superiore, le prime due lettere, in caratteri latini maiuscoli, del nome del paese speditore;

- al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello o, eventualmente, del laboratorio di sezionamento;

- nella parte inferiore, una delle sigle CEE, EEG, EWG, E F Ø EEC;

i caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 cm sia per le lettere che per le cifre;

b) uno spazio ovale di 6,5 cm per 4,5 cm in cui figurino le indicazioni di cui alla lettera a), restando inteso che le lettere devono avere un'altezza di 0,8 cm e le cifre di 1,1 cm.

44.2. Il materiale per la stampigliatura deve rispondere a tutti i requisiti d'igiene: su di esso devono essere perfettamente leggibili le indicazioni di cui al paragrafo 1.

44.3. a) La bollatura sanitaria di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere eseguita:

- sopra oppure, in modo visibile, sotto gli involucri o altri imballaggi delle carcasse imballate individualmente;

- apponendo sulle carcasse non imballate individualmente un bollo a placca.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può autorizzare altri tipi di bollatura in conformità a quanto disposto al secondo trattino, lettera a), del paragrafo n. 44.3 dell'allegato 1, capitolo X della direttiva 75/431/CEE del 10 luglio 1975;

- sopra oppure, in modo visibile, sotto gli involucri o altri imballaggi di parti di carcasse o di frattaglie condizionate in piccole quantità.

b) La bollatura sanitaria di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere eseguita sugli imballaggi globali contenenti carcasse, parti di carcasse o frattaglie bollate conformemente alla lettera a).

44.4. Qualora la bollatura sanitaria sia eseguita su un involucro o un imballaggio, conformemente al paragrafo 3:

- tale bollatura deve essere apposta in modo tale che venga distrutta al momento dell'apertura dell'involucro o dell'imballaggio o,

- l'involucro o l'imballaggio deve essere sigillato in modo tale da rendere impossibile il reimpiego, una volta aperto.

44.5. La bollatura sanitaria individuale delle carcasse di cui al paragrafo 44.3 a) del capitolo X dell'allegato non è necessaria nel caso cui le partite di carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in conformità del capitolo VII n. 342 dell'allegato I siano spedite per essere sezionate, da un macello riconosciuto ad un laboratorio di sezionamento riconosciuto, a condizione che:

a) ogni grande imballaggio contenente carni fresche di volatili da cortile rechi, sulla superficie esterna, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo X, paragrafo 44.1, lettera b), e paragrafo 44.4;

b) lo stabilimento speditore tenga un apposito registro da cui risultino la qualità, la natura e la destinazione delle partite spedite;

c) il laboratorio di sezionamento destinatario tenga un apposito registro da cui risultino la quantità, la natura e la provenienza delle partite ricevute;

d) il bollo sanitario dei grandi imballaggi in questione venga distrutto soltanto alla loro apertura, sotto la supervisione di un veterinario ufficiale;

e) sulla superficie esterna del grande imballaggio siano chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista, della partita in causa (sezionamento).

CAPITOLO XI

CERTIFICATO SANITARIO

45. L'esemplare originale del certificato sanitario che deve accompagnare le carni fresche di volatili da cortile durante il loro trasporto verso il Paese destinatario deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale al momento della spedizione. Il certificato sanitario deve corrispondere, nella presentazione e nel contenuto, al modello riprodotto nell'allegato IV, deve essere redatto almeno nella lingua del Paese destinatario e deve recare le informazioni previste nel modello summenzionato.

CAPITOLO XII

DEPOSITO

46. Le carni fresche di volatili da cortile, dopo la refrigerazione di cui al n. 28, devono essere mantenute a una temperatura che non può superare in alcun momento +4ºC.

CAPITOLO XIII

IMBALLAGGIO

47. a) Gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare essere:

- tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni;

- tali da non trasmettere alle carni sostanze nocive per la salute umana;

- sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le manipolazioni.

b) Gli imballaggi non possono essere riutilizzati per imballare carni, salvo se sono fabbricati in materiali resistenti alla corrosione, facilmente lavabili, e se sono stati preventivamente puliti e disinfettati.

48. Quando le carni fresche di volatili da cortile sono confezionate in un involucro (ad esempio: fogli di plastica) a contatto diretto con esse, quest'operazione deve essere effettuata in maniera rispondente alle norme d'igiene.

Questi involucri devono essere trasparenti, incolori, e rispondere inoltre alle condizioni di cui al n. 47, lettera a); non possono essere riutilizzati per imballare carni.

Le parti di volatili o le frattaglie separate dalla carcassa devono essere sempre avvolte in un involucro rispondente a detti criteri e solidamente chiuso.

CAPITOLO XIV

TRASPORTO

49. Le carni fresche di volatili da cortile devono essere trasportate in veicoli o mezzi concepiti e attrezzati in modo che la temperatura prevista al capitolo XII sia assicurata per tutta la durata del trasporto.

50. I mezzi di trasporto delle carni fresche di volatili non possono essere utilizzati per il trasporto di animali vivi o di prodotti suscettibili di alterare o contaminare le carni a meno che, dopo lo scarico dei prodotti summenzionati, siano stati sottoposti a pulitura, disinfezione ed eventualmente deodorizzazione efficaci.

51. Le carni fresche di volatili da cortile non possono essere trasportate contemporaneamente a materie che possano alterarle o comunicare loro un qualsiasi odore durante il trasporto, a meno che siano prese le precauzioni necessarie per evitare questa eventualità.

52. Le carni fresche non possono essere trasportate in un veicolo o mezzo che non sia stato pulito e disinfettato.

53. Il veterinario ufficiale deve assicurarsi, prima della spedizione, che i veicoli o mezzi adibiti al trasporto nonchè le condizioni di carico siano conformi ai requisiti igienici definiti nel presente capitolo.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Allegato 2

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

[CONDIZIONI RICHIESTE PER GLI AUSILIARI

1. Possono essere ammessi come ausiliari soltanto coloro che:

a) dimostrano, con un attestato rilasciato da un'autorità competente in materia, di essere di specchiata condotta civile e morale.

Quando non è rilasciato in uno Stato membro tale attestato potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento o da una dichiarazione solenne fatta dalla persona interessata davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a un ente professionale qualificato del medesimo Stato membro;

b) dispongono di un'istruzione di base sufficiente;

c) sono fisicamente idonei all'esercizio di una siffatta funzione;

d) comprovano, mediante una prova di capacità, di possedere sufficienti conoscenze tecniche.

2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato I, capitolo III, numeri 11 e 12, non possono essere assunti come ausiliari coloro che nel contempo:

a) esercitano un'attività che potrebbe comportare un rischio di infezione delle carni fresche di volatili;

b) esercitano il mestiere di macellaio, gestiscono un macello per pollame o vi lavorano a qualsiasi altro titolo, esercitano il commercio di pollame o di alimenti ad esso destinati o la consulenza in materia di alimentazione del pollame ovvero praticano l'avicoltura a fini professionali o sono occupati in aziende agricole e hanno con tali persone una relazione di parentela o di stretto interesse tale da poter compromettere l'imparzialità del loro giudizio.

3. La prova di capacità di cui al n. 1, lettera d), viene organizzata dall'autorità centrale competente dello Stato membro o da altra autorità da questa designata. Sono ammessi a questa prova soltanto i candidati che dimostrano di aver compiuto un periodo di tirocinio della durata di tre mesi sotto la direzione di un veterinario ufficiale.

4. L'esame di cui al numero 3 si articola in una parte teorica e in una parte pratica e verte sulle materie seguenti:

a) parte teorica:

- nozioni fondamentali di anatomia e fisiologia del pollame;

- nozioni fondamentali di patologia del pollame;

- nozioni fondamentali di anatomopatologia del pollame;

- nozioni fondamentali di igiene, in particolare di igiene aziendale;

- metodi e procedimenti di macellazione del pollame, della sua preparazione, del condizionamento e del trasporto;

- conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'esercizio delle loro funzioni;

b) parte pratica:

- esame e valutazione del pollame destinato alla macellazione;

- esame e valutazione del pollame macellato;

- determinazione della specie animale a seguito di un esame delle parti tipiche di un animale;

- determinazione e relativo commento di più parti di volatili da cortile macellati che manifestano alterazioni;

- prassi corrente dell'ispezione post mortem a catena.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Allegato 3

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

                                    [MODELLO
                            CERTIFICATO SANITARIO
              per i volatili da cortile trasportati dall'azienda al macello
Servizio competente .........................................................
I. Identificazioni degli animali:
   Specie animale ...........................................................
   Numero animali ...........................................................
   Marchio identificazione ..................................................
II. Provenienza degli animali:
    Indirizzo dell'azienda di provenienza ...................................
III. Destinazione degli animali:
     Tali animali sono trasportati verso il seguente macello: ...............
     mediante i seguenti mezzi di trasporto: ................................
IV. Attestato
     Il  sottoscritto  veterinario  ufficiale certifica che gli animali di cui
sopra sono stati oggetto di una ispezione ante mortem nell'azienda
summenzionata
il .................. alle ore ......... e sono stati riconosciuti sani.
                                            Fatto ............, il ..........
                                              ...............................
                                              Firma del veterinario ufficiale]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Allegato 3-bis

(introdotto dall'art. 1, comma 13, del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193 e abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

                        [Certificato sanitario per le carcasse di oche ed
                     anatre allevate per la produzione di fegato grasso,
                     stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda
                       di ingrasso e trasportate in un laboratorio
                       di sezionamento provvisto di locale separato
                                   di eviscerazione
Servizio competente ............................. N. (1) .................
I. Identificazione delle carcasse eviscerate:
   specie animale ........................................................
   Numero di casse non eviscerate ........................................
II. Provenienza delle casse non eviscerate:
    Indirizzo dell'azienda di ingrasso ...................................
..........................................................................
III. Destinazione delle carcasse non eviscerate:
     Le carcasse non eviscerate saranno trasportate al seguente laboratorio
     di sezionamento .....................................................
     mediante i seguenti mezzi di trasporto ..............................
IV. Attestato sanitario:
     Il  sottoscritto,  veterinario  ufficiale,  certifica che le carcasse non
eviscerate di cui sopra provengono da animali che sono stati oggetto di
ispezione ante mortem nell'azienda ante mortem sopra menzionata
il .................. alle ore ......... e sono stati riconosciuti sani.
                                            Fatto a .........., il ..........
                                        ....................................
                                       (Firma del veterinario ufficiale) (2)
_________
(1) Facoltativo.
(2) Nome e cognome per esteso.]

N.d.R.: Per effetto dell'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193, restano abrogati gli articoli da 1 a 25 e gli allegati del presente decreto.

Allegato 4

(abrogato dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 e dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 6 novembre 2007, n. 193)

                                    [MODELLO
                            CERTIFICATO SANITARIO
                relativo a carni fresche di volatili da cortile (1)
                   destinate ad uno Stato membro della CEE
Paese speditore ......................................... N. (2) .........
Ministero ................................................................
Servizio competente ......................................................
Rif. (2) .................................................................
I. Identificazione delle carni
   Carni di ..............................................................
                               (specie animale)
   Natura dei pezzi ......................................................
   Natura dell'imballaggio ...............................................
   Numero degli imballaggi ...............................................
   Peso netto ............................................................
II. Provenienza delle carni
    Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (dei) macelli
(i) (4)
     Indirizzo  (i)  e  numero  (i)  di  riconoscimento  veterinario del (dei)
laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i) (4) .....................
III. Destinazione delle carni
     Le carni sono spedite
     da ..................................................................
                               (luogo di spedizione)
     a ...................................................................
                          (Paese e luogo di destinazione)
    con il seguente mezzo di trasporto (3) ...............................
    Nome e indirizzo dello speditore .....................................
    Nome e indirizzo del destinatario ....................................
IV. Attestato sanitario
    Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:
    a) - che le carni di volatili da cortile di cui sopra (4)
       - che gli imballaggi delle carni di cui sopra (4)
      recano un marchi comprovante
       - che le carni provengano da animali macellati in macelli riconosciuti
         (4)
       - che dette carni sono state sezionate in un laboratorio di seziona-
         mento riconosciuto (4)
b) che  dette carni sono state riconosciute adatte al consumo umano in seguito
a ispezione  veterianria,  effettuata  conformemente  alle norme di attuazione
delle direttive  comunitarie relative a problemi sanitari in materia di scambi
di carni di voltili da cortile;
c) che  i  veicoli  o  mezzi  di  trasporto  le condizioni di carico di questa
spedizione sono   conformi  a  requisiti  igienici  definiti  nella  suddetta
direttiva..
                                            Fatto ............, il ..........
                                      (.....................................)
                                         (firma del veterinario ufficiale)
___________
(1) Carni fresche di volatili da cortile: le carni fresche provenienti dalle
seguenti specie:  galline,  tacchine,  faraone,  anatre  e  oche  allo stato
domestico, che  non  abbiano subito alcun trattamento atto ad assicurarne la
conservazione; sono  tuttavia  considerate  fresche  le  carni  trattate col
freddo.
(2) Facoltativo.
(3) Per   i  carri  ferroviari  e  gli  autocarri,  indicare  il  numero di
immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
(4) Cancellare la menzione inutile.]