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LEGGE REGIONALE 10 maggio 1982, n. 47

G.U.R.S. 15 maggio 1982, n. 22

Ulteriori disposizioni per l'erogazione di somme in favore degli enti finanziati dalla Regione.

Testo con annotazioni alla data 10 dicembre 1985

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'applicazione degli articoli da 1 a 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è ulteriormente differita al 31 dicembre 1982.

Art. 2

Il termine assegnato nel primo comma dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, prorogato con l'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 15, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1982. (1)

(1)

Il termine di cui all'articolo annotato è stato ulteriormente prorogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 128/83 e dall'art. 2 della L.R. 48/85.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° aprile 1982.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 maggio 1982.

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