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LEGGE REGIONALE 26 marzo 1982, n. 22

G.U.R.S. 27 marzo 1982, n. 14

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 9 dicembre 1980, n. 127 e 6 maggio 1981, n. 96, in ordine ai giacimenti minerari da cava.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 23/2021 e con annotazioni alla data 6 ottobre 1999)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine di cui all'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 è riaperto e prorogato per un periodo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esercenti di cave che si trovino nelle condizioni previste dal citato art. 20, nel caso in cui intendano proseguire l'esercizio nelle more del rilascio dell'autorizzazione definitiva, unitamente alla richiesta prevista nel medesimo art. 20 devono farne espressa dichiarazione al distretto minerario indicando il direttore di cava avente i requisiti di legge, il quale dovrà sottoscrivere la dichiarazione di accettazione dell'incarico, fermo restando che i lavori di coltivazione devono intervenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di polizia mineraria.

Trascorsi 210 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che sia intervenuta l'autorizzazione o il diniego della stessa, l'esercizio potrà continuare fino alla emissione del provvedimento definitivo. I provvedimenti sanzionatori adottati dall'amministrazione nei confronti degli esercenti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, o a quelli del secondo comma del presente articolo, sono sospesi e successivamente decadono qualora, a seguito della regolarizzazione dell'esercizio, sia rilasciata l'autorizzazione definitiva. (1)

Art. 3

Le autorizzazioni relative ad attività di estrazione di depositi alluvionali dall'alveo di corsi d'acqua superficiali sono emanate dall'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, alla quale debbono essere allegati gli elaborati previsti dalle lettere b e c dell'art. 12 della legge regionale n. 127 del 1980, nonchè il titolo di disponibilità dell'area costituito dall'autorizzazione del Genio civile competente.

Nei casi previsti nel comma precedente si prescinde dai pareri di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale n. 127 del 1980 ad eccezione di quello del servizio geologico e geofisico, il quale dovrà pronunziarsi entro trenta giorni dalla data di trasmissione della documentazione da parte del distretto minerario; inoltre gli esercenti sono esonerati dal versamento di cui all'articolo 19 della legge predetta.

Art. 4

All'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1980, numero 127, sono aggiunti i seguenti commi:

"Il versamento di cui al primo comma può essere sostituito da polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.

L'esecuzione delle opere di recupero ambientale di cui ai precedenti commi può essere effettuata, con le modalità ivi previste, dall'esercente a sua richiesta assumendone l'intero onere con diritto allo svincolo, a completamento delle opere medesime, della somma di cui al primo comma o della fidejussione di cui al comma precedente".

Art. 5

(1)

Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è sostituito dal seguente:

"Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3 anche in deroga al disposto dell'art. 10 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 5 nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Per il trattamento di missione eventualmente dovuto, i componenti estranei all'Amministrazione regionale sono equiparati al personale regionale con qualifica di dirigente".

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 marzo 1982.

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