
LEGGE 25 marzo 1982, n. 94
G.U.R.I. 26 marzo 1982, n. 84
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo Unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, recante norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al quarto comma, le parole: "95 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "150 miliardi";
il quinto comma è sostituito dal seguente:
"La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti è disposta dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) secondo le procedure già fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457";
al sesto comma, la cifra: "6.000 miliardi" è sostituita dalla seguente: "7.000 miliardi";
dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:
"Le regioni sono autorizzate a programmare con un unico provvedimento l'impegno dell'intera somma loro attribuita per il quadriennio 1982-1985";
al settimo comma, le parole: "del precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "del sesto comma del presente articolo";
il decimo comma è sostituito dal seguente:
"Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi per il 1985";
l'undicesimo comma è sostituito dai seguenti:
"Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 il CER provvede, in sede di deliberazione di riparto dei fondi tra le regioni, a determinare gli obiettivi quantitativi e tipologici dei programmi di edilizia abitativa quantificando gli obiettivi fisici in relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni dei costi.
Eventuali fabbisogni finanziari richiesti per l'ampliamento o per la integrale realizzazione dei programmi devono essere imputati alle disponibilità previste per i bienni successivi";
al dodicesimo comma, la parola: "lottizzazione" è sostituita dalla seguente: "localizzazione".
All'articolo 2:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il CER ripartisce nel biennio 1982-1983 tra i comuni ed i consorzi di comuni, appositamente costituiti nell'ambito di aree metropolitane individuate dallo stesso Comitato, la somma di lire 1.400 miliardi per la realizzazione, anche a mezzo di concessioni, di programmi straordinari di edilizia abitativa, con le tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, anche fuori dai piani di zona, purché in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. I comuni ed i consorzi di comuni di cui al presente comma possono utilizzare non oltre il 20 per cento della somma loro assegnata per l'acquisto di alloggi, anche degradati da recuperare";
il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, da parte dei comuni o consorzi interessati.
Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al 30 per cento può essere riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513";
il quarto comma è sostituito dai seguenti:
"All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a valere sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, dei quali 200 miliardi per il 1982 e, quanto a lire 900 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.
Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui al comma precedente, per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio dello Stato, le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al limite di 400 miliardi. In tal caso il Ministro del tesoro provvede con le disponibilità del 1983 a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.
La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, provvede, sulla base delle indicazioni del CER di cui al primo comma, alla concessione dei relativi mutui ai comuni beneficiari. La medesima sezione, in sede di somministrazione dei mutui, provvede all'erogazione anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti di cui al quarto ed al quinto comma che sono versati in apposito conto infruttifero intestato alla sezione stessa";
al sesto comma, la cifra: "1.000 miliardi" è sostituita dalla seguente: "1.400 miliardi";
all'ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di erogazione del contributo ai beneficiari";
al decimo comma, la parola: "settimo" è sostituita dalla seguente: "decimo";
all'ultimo comma, la cifra: "500 mila" è sostituita dalla seguente: "un milione";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per la realizzazione dei programmi di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25".
All'articolo 4:
i primi sette commi sono sostituiti dal seguente:
"Il CER provvede a determinare, nell'ambito delle aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la realizzazione di programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalità per assicurare la preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia";
all'ottavo comma, le parole: "da affidarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "da affidarsi, anche a mezzo di concessione, a soggetti ritenuti idonei";
al tredicesimo comma, le parole: "ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per cento";
al quattordicesimo comma, le parole: "ricerca e studi" sono sostituite dalle seguenti: "ricerca, studi e sperimentazione".
All'articolo 5:
al primo comma, dopo le parole: "dall'agevolazione", sono aggiunte le seguenti: "All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare che sia stipulato a norma dell'articolo 1351 del codice civile";
il secondo e il terzo comma sono soppressi;
al quarto comma, le parole: "alla lettera a) dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera c) dell'articolo 2";
il decimo comma è sostituito dal seguente:
"Il CER determina periodicamente la misura degli oneri iniziali a carico dei mutuatari di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457";
il sedicesimo comma è soppresso;
i commi diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo sono sostituiti dai seguenti:
"Tutti i limiti d'impegno residui al 31 dicembre 1981 sui capitoli 8226, 8236 e 8237 per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti per la copertura della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni in regime di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari sono conservati nel conto residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico nuovo istituendo capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei maggiori oneri di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché, al finanziamento dei conguagli conseguenti all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione dei contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con i fondi di cui al comma precedente è possibile ammettere a finanziamento anche le iniziative che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai competenti organi degli istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. A tali iniziative è applicabile l'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513. Per la definizione dei relativi mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi di cui al comma precedente";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica già prorogati, con legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982 per le regioni Basilicata e Campania".
Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 5-bis. - Gli enti soggetti alle norme di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del 40 per cento.
Le disponibilità di cui al precedente comma sono destinate in misura non inferiore al 50 per cento all'acquisto o alla costruzione di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e comunque non inferiore al 70 per cento.
Art. 5-ter. - Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite d'impegno di lire 10 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.
Art. 5-quater. - Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti del contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori non siano stati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. In ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non può gravare un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179.
Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi destinatari di cui ai commi precedenti sugli interessi di preammortamento.
Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e le esenzioni previste per gli altri tipi di edilizia agevolata e convenzionata.
All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere in virtù del presente articolo, si fa fronte con i limiti di impegno autorizzati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247".
All'articolo 6:
il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.
Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è richiesta l'approvazione regionale né alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni";
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino al 31 dicembre 1984";
il quinto comma è soppresso.
All'articolo 8:
il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data";
il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo comma sono soppressi;
il quindicesimo comma è soppresso;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili interessati. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti. La domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, conforme al certificato previsto dal presente comma, si intende assentita qualora entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni.
In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste".