
LEGGE REGIONALE 13 marzo 1982, n. 6
G.U.R.S. 20 marzo 1982, n. 12
Norme integrative della legislazione regionale in materia di occupazione giovanile.
Testo con annotazioni alla data 2 agosto 1982
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Le convenzioni stipulate ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e relative modifiche ed integrazioni, per progetti o programmi approvati e finanziati dalla Regione entro il 30 aprile 1981 sono prorogate, con effetto dalla data di scadenza, ma comunque non anteriormente al 31 dicembre 1981, fino all'approvazione delle graduatorie previste dall'art. 7 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
Per i singoli soci o giovani associati l'orario di lavoro dovrà prevedersi in 36 ore settimanali.
Tutti i soggetti utilizzati per l'espletamento delle convenzioni di cui al presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a partecipare all'esame di idoneità di cui all'art. 2 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di occupazione giovanile. (1)
Vedi l'art. 8 della L.R. 79/82.
I contratti stipulati entro il 31 gennaio 1981, a norma delle leggi statali e regionali sull'occupazione giovanile, con coloro che sono chiamati a sostituire soggetti assenti per l'adempimento di obblighi militari di leva o in forza delle leggi sulla tutela della maternità, possono alla scadenza, essere prorogati, ancorchè le unità sostituite siano rientrate in servizio.
Ai soggetti interessati si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.
Nel caso di scioglimento delle cooperative e delle associazioni di cui all'art. 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 ed al soppresso art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, i contratti nascenti dalle convenzioni continuano direttamente con gli enti che hanno stipulate fino all'approvazione della graduatoria di cui all'art. 7 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
Agli articoli 2, 3, 4 ed i commi secondo e terzo dell'art. 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 18 dicembre 1981, concernente "Modifiche di integrazioni alla legislazione regionale sull'inserimento delle giovani leve di lavoro nella pubblica amministrazione", sono soppressi.
Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico delle disponibilità previste dall'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 171.