
LEGGE REGIONALE 13 marzo 1982, n. 14
G.U.R.S. 20 marzo 1982, n. 12
Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 6/2025)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Campeggi
(modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 13/2006 e sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.R. 6/2025)
1. I campeggi sono strutture turistico-ricettive all'aria aperta, aperte al pubblico, a gestione unitaria, che in aree recintate forniscono di norma alloggio ai turisti provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, purché trasportabili dal turista senza ricorrere a trasporto eccezionale.
2. I campeggi possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generi vari, tabacchi e altri servizi accessori.
3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulotte, camper e case mobili installate a cura della gestione, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento. Fatte salve le opere già realizzate e autorizzate è consentita inoltre la presenza di strutture temporaneamente ancorate al suolo realizzate senza l'ausilio di conglomerati cementizi o simili per il pernottamento purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento della superficie totale delle piazzole. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a 5 e superiore a 8 metri quadrati per persona da alloggiare. Nell'area autorizzata a campeggio non possono essere presenti altre tipologie ricettive.
Norme urbanistiche
(modificato e integrato dall'art. 1, commi 3, 4 e 5, della L.R. 13/2006 e modificato dall'art. 23, commi 2 e 3, della L.R. 6/2025)
1. I campeggi sono realizzati nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e dei requisiti di cui all'allegato A nelle aree appositamente indicate dagli strumenti urbanistici generali comunali.
2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso colletttivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
5. E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.
7-bis. ---------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 23, comma 3, della L.R. 6/2025.
Norme urbanistiche
(modificato e integrato dall'art. 1, commi 3, 4 e 5, della L.R. 13/2006)
I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali.
2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla presente legge (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
I campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso colletttivo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
5. E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.
7-bis. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive.
Nulla-osta per la costruzione
Le domande intese ad ottenere il nulla osta per la costruzione e per l'esercizio dei complessi di cui all'art. 1 devono essere redatte in carta legale e presentate al comune.
Le domande per il nulla-osta di costruzione devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa con indicati:
1) le complete generalità del proprietario;
2) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;
3) ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso;
b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento;
c) la seguente documentazione tecnica:
1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;
2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione;
3) elaborati esecutivi degli impianti fissi;
4) concessione edilizia ed eventuale nulla-osta agli effetti paesaggistici.
I documenti di cui ai numeri 2 e 3 della lett. c devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico-sanitari, devono essere vistati dalla competente autorità sanitaria locale.
Sulle domande per l'allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il parere del consiglio dell'Ente provinciale per il turismo competente per territorio.
Il parere dell'Ente provinciale per il turismo deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta comunale.
Il provvedimento del comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori 60 gioni.
Notificazioni della classifica e ricorsi
(abrogato dall'art. 23, comma 5, della L.R. 6/2025)
Campeggi mobili occasionali
Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo in caso di manifestazioni eccezionali.
Sarà in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato, fatte salve le norme riguardanti la pubblica sicurezza e i requisiti igienico-sanitari essenziali.
Norme relative ai complessi esistenti
Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già autorizzati ai sensi della precedente legislazione per l'anno in corso conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l'unica denominazione di "parchi di campeggio", purchè siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al competente comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
Nel caso in cui i complessi indicati al primo comma non posseggano i requisiti minimi indispensabili per la classificazione a norma della presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette, fatta eccezione delle superfici minime previste al punto primo dell'allegato A.
Detto adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
I parchi di campeggio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente autorizzati ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 326, possono mantenere gli allestimenti fissi ricettivi esistenti anche se in misura superiore al 20 per cento della superficie totale della piazzole, salva la rispondenza allo strumento urbanistico, sia per la destinazione d'uso e parametri relativi, sia sotto il profilo della regolarità.
Le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, si applicano anche ai parchi di campeggio semprechè i proprietari abbiano presentato, nei termini di cui alle leggi sopra indicate, istanza per il rilascio delle concessioni in sanatoria.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di campeggi che abbiano ottenuto o abbiano richiesto la concessione in sanatoria ai sensi del comma precedente.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 13 marzo 1982.
D'ACQUISTO
Allegato A
REQUISITI GENERALI DEI CAMPEGGI
1) Terreno
Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e in modo da consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con traino.
La superificie minima non può essere inferiore a 10.000 mq.
2) Recinzione
Dato che gli accessi al terreno devono essere controllabili, si rende necessaria una recinzione lungo il perimetro. Questa recinzione sarà costruita artificialmente con cancellate o reti metalliche in corrispondenza degli spazi aperti al pubblico (strade, piazze ecc.); per evitare la visuale verso l'impianto si dovrà completare la recinzione con siepi od altro.
E' vietata l'installazione di impianti di campeggio sulla riva del mare, sulle sponde dei laghi e dei fiumi, ecc. ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.
3) Accessi
Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli trainanti i mezzi propri di pernottamento e soggiorno.
4) Installazioni sanitarie
Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio, ai fini della classifica, devono essere costituiti da edifici in muratura o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità nel tempo e la facilità della pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente o poroso (cioè gres, porcellana ecc.). Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in fireclay oppure in acciaio inox; comunque in materiale non assorbente e di facile pratica pulizia.
I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distributi sul terreno onde evitare che l'equipaggio più distante debba superare una distanza superiore ai 100 mt. per raggiungerli.
Nel caso di campeggi invernali situati oltre gli 800 metri sul livello del mare tutti i locali debbono essere muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi e nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.
Nel caso di impianti che svolgono l'attività anche invernale, nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda.
5) Approvvigionamento idrico
La dotazione minima di acqua potabile è fissata in 50 litri per persona e per giorno. Il rimanente fabbisogno di acqua, anche non potabile, per i servizi di pulizia ed altro, è fissato in altri 60 litri per persona e per giorno.
Possibilmente l'acqua deve provenire da acquedotti comunali, ma può anche essere prelevata da pozzi o sorgenti private.
In questo caso è necessario sottoporre tali acque ai periodici controlli previsti dalle competenti autorità sanitarie.
6) Acque reflue di scarico
I campeggi devono essere dotati di impianti di depurazione delle acque reflue, ai sensi della legislazione regionale e nazionale in vigore qualora non sia possibile allacciarsi alle fognature.
La fascia di rispetto attorno agli impianti suddetti non può essere inferiore a m. 25.
7) Allontanamento rifiuti solidi
I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta l'estensione del terreno mediante pattumiere in materiale facilmente lavabile o in sacchetti di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi.
Il numero delle pattumiere deve essere calcolato in base al numero degli ospiti autorizzati, tenendo conto di un volume di 4 dm3 per ospite al giorno.
Giornalmente i rifiuti solidi devono essere allontanati dal campeggio a cura dei servizi pubblici. In caso di emergenza il gestore provvederà all'allontanamento dei rifiuti solidi.
8) Mezzi anticendio
Gli estintori a polvere e gli idranti devono essere installati in luoghi ben visibili e di facile accesso a chiunque, secondo le disposizioni emanate dai locali Vigili del fuoco.
9) Illuminazione
L'illuminazione notturna è prescritta nelle strade di viabilità interna principale e per i servizi igienici. Comunque tutti gli impianti devono rispettare le norme ENPI - CEI.
10) Telefono
Tutti gli impianti dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione degli ospiti, tranne in casi di impossibilità oggettiva di installazione.
11) Pronto soccorso
Anche gli impianti dove non sia obbligatorio il locale di visita medica dovranno essere muniti di cassetta di pronto soccorso con i medicamenti e materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale.
12) Impianti di distribuzione elettrica
Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno essere costruiti secondo le normative ENPI - CEI onde garantire l'incolumità nel servizio.
Allegato B
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI
1) I parchi di campeggio vengono suddivisi in 4 categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle.
Il campeggio "una stella" sarà il più semplice, quello "quattro stelle" sarà il più completo e confortevole.
2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un parco di campeggio sono:
a) la superficie lorda della piazzola e posto equipaggio tipo;
b) la dotazione di servizi igienico-sanitari;
c) la dotazione di servizi vari;
d) la dotazione di attrezzature complementari;
e) la dotazione di attrezzature sportive e ricreative.
Quanto sopra ovviamente presuppone che esistano tutte le caratteristiche tecniche comuni a tutti i parchi già descritti nell'allegato A.
3) Intendesi per posto-equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta.
4) Intendesi per equipaggio tipo, valutato, per convenzione, di 3 persone, l'insieme omogeneo di persone che pernottano al campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio.
5) Intendesi per superficie totale di un parco di campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata.
6) Intendesi per superficie totale destinata per campeggiare e cioè destinata alle piazzole, quella teorica ottenuta scorporando dalla superficie totale:
a) le aree dei parcheggi esterni;
b) le aree occupate dai fabbricati dei centri commerciali, degli uffici direzionali e quelle per la ricezione e dell'alloggio del personale e relative aree di pertinenza;
c) le aree degli impainti sportivi e ricreativi e dei parchi giochi per bambini;
d) le aree destinate ad eventuali bungalow.
Le aree per parcheggi anche se esterne all'impianto saranno invece parte integrante dell'area totale per piazzola qualora fosse proibito parcheggiare l'automezzo nella piazzola stessa.
7) La superficie della singola piazzola, ovvero dell'area destinata ad ospitare un equipaggio sia esso in caravan o in tenda, si ottiene dividendo la superficie totale destinata alle piazzole, calcolata come al comma precedente, per il numero previsto delle piazzole.
8) Tutte le prescrizioni indicate sulla tabella allegata vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione a ogni singola categoria.
9) Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, potrà essere ridotto il numero di apparecchi sanitari previsti per ogni categoria di parco. Tale riduzione sarà calcolata diminuendo il numero totale di ospiti previsti in licenza del numero dei posti letto, determinando così il numero di ospiti rispetto al quale va calcolato il numero di apparecchi sanitari comuni a tutti gli ospiti.