
LEGGE REGIONALE 13 marzo 1982, n. 15
G.U.R.S. 20 marzo 1982, n. 12
Norme finanziarie in materia di trasporti turistici.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per le finalità degli articoli 8, 9, 15 e 18 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 5.500 milioni, di cui lire 500 milioni destinati al collegamento, attraverso mezzi rapidi, tra le isole di Linosa e Lampedusa.
Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 1.300 milioni, da erogare con le modalità di cui all'art. 70 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85.
I benefici di cui all'art. 1 vengono concessi in rapporto all'attività di servizi realmente svolta.
L'Amministrazione regionale eroga acconti sulla base delle effettive ore di navigazione effettuate nel 1981 certificate dalle competenti capitanerie di porto.
L'Amministrazione regionale effettua il conguaglio per il 1982, anche parziale, sulla base del consuntivo delle ore di navigazione effettuate.
I programmi di dettaglio dei servizi ammessi ai benefici della presente legge vengono sottoposti al preventivo parere della competente Commissione legislativa.
Per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e per la concessione di contributi ad agenzie di viaggio, ovvero a vettori nazionali o esteri, la spesa, autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 95, è elevata, per l'anno finanziario 1982, di lire 3.000 milioni.
Il Governo della Regione è impegnato a predisporre, entro il 31 maggio 1982, organici strumenti per gli interventi integrativi di quelli statali e di coordinamento delle iniziative e dei programmi, in modo da assicurare la continuità ed efficienza dei servizi di collegamento con le isole minori.