
LEGGE REGIONALE 13 marzo 1982, n. 16
G.U.R.S. 20 marzo 1982, n. 12
Norme finanziarie in materia di trasporti urbani.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, per il periodo 1 gennaio - 31 maggio 1982, alle aziende municipalizzate esercenti servizi di trasporto urbano ed ai comuni che gestiscono servizi urbani direttamente in economia o in regime di concessione, i contributi, di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, commisurati mensilmente, ai fini del primo comma dell'art. 6 della legge medesima, fino al limite massimo di un dodicesimo del disavanzo di gestione iscritto nei rispettivi bilanci per l'esercizio finanziario 1981, maggiorato del 16 per cento.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa complessiva di lire 34.794 milioni.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in una o più soluzioni la spesa di cui al precedente articolo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 2.900 milioni.
Il pagamento del relativo contributo sarà effettuato con le modalità previste dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 90, ed in ragione di lire 2 milioni per ciascun dipendente.
Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 3.600 milioni.
Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 95, è così sostituito:
"A tal fine l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di istituti, di enti e di organismi specializzati.
Per dette convenzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21".
E' autorizzato, a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore contributo di lire 1.313 milioni a favore dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) per ripianare i disavanzi di gestione degli esercizi 1978-1979.
All'onere di lire 42.607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, si provvede:
- quanto a lire 34.794 milioni, per le finalità di cui all'art. 1, con parte delle assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'art. 27 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786;
- quanto a lire 6.500 milioni, per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso;
- quanto a lire 1.313 milioni, per le finalità di cui all'art. 5, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
In dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge sono introdotte nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1982, le seguenti variazioni:
ENTRATA TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA X - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e di altri enti (milioni di lire) Cap. 3843 (nuova istituzione) "Assegnazione dello Stato per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto + 34.794 Codici 16/1.2.10/-/2/48615 SPESA TITOLO I - SPESE CORRENTI Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti (milioni di lire) Cap. 48608 (nuova istituzione) "Contributi sulle percorrenze chilometriche in favore dei privati concessionari di autolinee extraurbane delle aziende aziende speciali costituite da consorzi di comuni limitrofi e dei consorzi di comuni che gestiscono servizi pubblici di auto" + 3.600 Codici 4.2.20/5.3.2/1/1/19/1 Cap. 48611 (nuova istituzione) "Contributi alle imprese private esercenti autolinee extraurbane in concessione ed alle imprese private esercenti trasporti urbani per assicurare il finanziamento integrale degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri stipulato il 12 marzo 1980" + 2.900 Codici 4.2.20/5.3.2/1/1/19/1 Cap. 48615 (nuova istituzione) "Contributi alle aziende municipalizzate esercenti servizi di trasporto urbano ed ai comuni che gestiscono servizi urbani direttamente in economia o in regime di concessione, per il ripiano dei disavanzi di esercizio" + 34.794 Codici 4.2.20/5.3.2/1/1/19/-/2/3843 Cap. 88851 - "Contributo all'Azienda siciliana trasporti (AST) in relazione alle risultanze annue di gestione" + 1.313 Assessorato regionale del bilancio e delle finanze Cap. 21257 - "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso spese correnti" - 6.500 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Assessorato regionale del bilancio e delle finanze Cap. 60751 - "Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese conto capitale" - 1.313
I capitoli 48608 e 48611 aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 corrispondenti ai capitoli 48608 e 48611 di nuova istituzione, sono soppressi.
I residui risultanti al 1° gennaio 1982 sui predetti capitoli aggiunti soppressi ed i titoli di pagamenti tratti sui capitoli stessi si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai rispettivi capitoli di nuova istituzione.