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LEGGE REGIONALE 13 marzo 1982, n. 16

G.U.R.S. 20 marzo 1982, n. 12

Norme finanziarie in materia di trasporti urbani.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, per il periodo 1 gennaio - 31 maggio 1982, alle aziende municipalizzate esercenti servizi di trasporto urbano ed ai comuni che gestiscono servizi urbani direttamente in economia o in regime di concessione, i contributi, di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, commisurati mensilmente, ai fini del primo comma dell'art. 6 della legge medesima, fino al limite massimo di un dodicesimo del disavanzo di gestione iscritto nei rispettivi bilanci per l'esercizio finanziario 1981, maggiorato del 16 per cento.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 1982, la spesa complessiva di lire 34.794 milioni.

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in una o più soluzioni la spesa di cui al precedente articolo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3

Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 2.900 milioni.

Il pagamento del relativo contributo sarà effettuato con le modalità previste dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 90, ed in ragione di lire 2 milioni per ciascun dipendente.

Art. 4

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, è autorizzata, per l'anno finanziario 1982, la spesa di lire 3.600 milioni.

Art. 5

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 95, è così sostituito:

"A tal fine l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, di istituti, di enti e di organismi specializzati.

Per dette convenzioni si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21".

Art. 6

E' autorizzato, a carico del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1982, l'ulteriore contributo di lire 1.313 milioni a favore dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) per ripianare i disavanzi di gestione degli esercizi 1978-1979.

Art. 7

All'onere di lire 42.607 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982, si provvede:

- quanto a lire 34.794 milioni, per le finalità di cui all'art. 1, con parte delle assegnazioni dello Stato in attuazione dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'art. 27 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786;

- quanto a lire 6.500 milioni, per le finalità di cui agli articoli 2 e 3, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso;

- quanto a lire 1.313 milioni, per le finalità di cui all'art. 5, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 8

In dipendenza delle disposizioni contenute nella presente legge sono introdotte nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 1982, le seguenti variazioni:

                                    ENTRATA
                       TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
             CATEGORIA X - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato e di altri enti
                                                        (milioni di lire)
Cap. 3843 (nuova istituzione)
"Assegnazione dello Stato per il
ripiano dei disavanzi di esercizio
delle Aziende di trasporto                                 +  34.794
Codici 16/1.2.10/-/2/48615
                                    SPESA
                          TITOLO I - SPESE CORRENTI
 Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
                                                        (milioni di lire)
Cap. 48608 (nuova istituzione)
"Contributi sulle percorrenze
chilometriche in favore dei privati
concessionari di autolinee extraurbane
delle aziende aziende speciali costituite
da consorzi di comuni limitrofi e
dei consorzi di comuni che gestiscono
servizi pubblici di auto"                                  +   3.600
Codici 4.2.20/5.3.2/1/1/19/1
Cap. 48611 (nuova istituzione)
"Contributi alle imprese private
esercenti autolinee extraurbane
in concessione ed alle imprese
private esercenti trasporti urbani
per assicurare il finanziamento
integrale degli oneri derivanti
dall'applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro
degli autoferrotranvieri stipulato
il 12 marzo 1980"                                          +   2.900
Codici 4.2.20/5.3.2/1/1/19/1
Cap. 48615 (nuova istituzione)
"Contributi alle aziende municipalizzate
esercenti servizi di trasporto urbano
ed ai comuni che gestiscono servizi urbani
direttamente in economia o in regime
di concessione, per il ripiano dei
disavanzi di esercizio"                                    +  34.794
Codici 4.2.20/5.3.2/1/1/19/-/2/3843
Cap. 88851 - "Contributo all'Azienda
siciliana trasporti (AST) in relazione
alle risultanze annue di gestione"                         +   1.313
 Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Cap. 21257 - "Fondo occorrente per
far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso spese correnti"                       -   6.500
                          TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
 Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
Cap. 60751 - "Fondo corrente per
far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso -
spese conto capitale"                                      -   1.313

I capitoli 48608 e 48611 aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1982 corrispondenti ai capitoli 48608 e 48611 di nuova istituzione, sono soppressi.

I residui risultanti al 1° gennaio 1982 sui predetti capitoli aggiunti soppressi ed i titoli di pagamenti tratti sui capitoli stessi si intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti ai rispettivi capitoli di nuova istituzione.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1982.

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