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N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 12, comma 1, lett. f), del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 febbraio 1982

G.U.R.I. 9 aprile 1982, n. 98

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

TESTO COORDINATO (al D.M. Interno del 30 ottobre 1986)

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 12, comma 1, lett. f), del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO

E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 12, comma 1, lett. f), del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Art. 0

Articolo Unico

I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del "Certificato di prevenzione incendi", nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l'obbligo di richiedere il rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei "Certificati di prevenzione incendi" già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico "Certificato di prevenzione incendi" relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1982

Il ministro dell'interno

ROGNONI

Il ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato

MARCORA

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 12, comma 1, lett. f), del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSI SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI


    
(ART. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 966)
(modificato dal D.M. Interno del 27 marzo 1985, e dal D.M. Interno del 30 ottobre 1986)
Attività Periodicità della visita (in anni) 1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o 3 impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 2) Impianti di compressione o di decompressione 6 dei gas combustibili e comburenti con poten- zialità superiore a 50 Nmc/h 3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6 per capacità complessiva superiore a 2 mc 3 b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): per quantitativi complessivi da 75 a 500 Kg 6 per quantitativi complessivi superiori a 500 Kg 3 4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6 per capacità complessiva superiore a 2 mc 3 b) disciolti o liquefatti: per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc 6 per capacità complessiva superiore a 2 mc 3 5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc 6 b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc 6 6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combu- u.t. stibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distri- buzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar 7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per 6 autotrazione 8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei 6 metalli utilizzanti gas combustibili e/o combu- renti, con oltre 5 addetti 9) Impianti per il trattamento di prodotti orto- 6 frutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili 10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi 6 11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con 6 l'impiego di oltre 15 becchi a gas 12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o 3 impiegano liquidi infiammabili (punto di in- fiammabilità fino a 65ºC) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o 3 impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65ºC a 125ºC, per quanti- tativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc 14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di 6 olii lubrificanti olii diatermici e simili 15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con
capacità geometrica complessiva da 0,5a 25 mc 6
b) per uso industriale o artigianale o
agricolo o privato, per capacità geometrica
complessiva superiore a 25 mc 3
16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: per capacità geometrica complessiva da 0, 2 a 10 mc 6 per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 3 17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di 6 olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc 18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, 6 gasolio e miscele per autotrazione ad uso pub- blico e privato con o senza stazione di servizio 19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im- 3 piegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg 20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: con quantitativi da 500 a 1.000 Kg 6 con quantitativi superiori a 1.000 Kg 3 21) Officine o laboratori per la verniciatura con 6 vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti 22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentra- zione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 a 10 mc 6 con capacità superiore a 10 mc 3 23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiam- 3 mabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im- 3 piegano o detengono sostanze esplodenti classi- ficate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurez- za approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni ed integrazioni,
nonché perossidi organici 25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplo- 6 denti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modifica- zioni ed integrazioni 26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im- 3 piegano o detengono sostanze instabili che pos- sono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori 27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im- 3 piegano o detengono nitrati di ammonio, di me- talli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici 28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im- 3 piegano o detengono sostanze soggette all'accen- sione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili 29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua 3 ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno 30) Fabbriche e depositi di fiammiferi 6 31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega 3 e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo 32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e 3 la raffinazione dello zolfo 33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li 6 34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impie- 3 ga o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio 35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con po- 6 tenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi 36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di 6 vegetali in genere con depositi di capacità su- periore a 500 q.li di prodotto essiccato 37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 6 38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 6 39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li 6 40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li 6 41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o de- 6 tiene foglia di tabacco con processi di essicca- zione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li 42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della 6 carta e dei cartoni e di allestimento di prodot- ti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione su- periore a 500 q.li 43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotec- 6 nici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li 44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im- 6 piegano e/o detengono carte fotografiche, cal- cografiche, eliografiche e cianografiche, pel- licole cinematografiche; radiografiche e foto- grafiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li 45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, im- 3 piegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg 46) Depositi di legnami da costruzione e da
lavorazione, di legna da ardere, di
paglia, di fieno, di canne, di fascine,
di carbone vegetale e minerale, di carbo-
nella, di sughero ed altri prodotti affini;
esclusi i depositi all'aperto con distanze
di sicurezza esterne non inferiori
a 100 m misurate secondo le disposizioni
di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale
30 novembre 1983:
da 500 a 1.000 q.li 6
superiori a 1.000 q.li 3
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li. 6 oltre 1.000 q.li 3 48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, la- vorano e detengono fibre tessili e tessuti na- turali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li 6 oltre 1.000 q.li 3 49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti 6 oltre 75 addetti 3 50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione 6 del crine vegetale, della trebbia e simili, la- vorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li 51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche 6 e televisive 52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle 6 pellicole cinematografiche 53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali 6 54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, la- 6 vorazione e rigenerazione della gomma, con quan- titativi superiori a 50 q.li 55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e 6 simili con oltre 100 q.li 56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gom- 6 ma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito 57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e 3 lavorazione di materie plastiche con quantita- tivi superiori a 50 q.li 58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li 6 59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e 3 lavorano resine sintetiche e naturali, fitofar- maci, coloranti, organici e intermedi e prodot- ti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili 60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati 6 e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li 61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione 6 di cavi e conduttori elettrici isolati 62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati 6 con quantitativi superiori a 100 q.li 63) Centrali termoelettriche 3 64) Gruppi per la produzione di energia elettrica 6 sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW 65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lam- 6 pade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elet- triche, ecc. 66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la 3 produzione di altri metalli 67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ra- 3 matura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze 68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, 6 automobili e motocicli 69) Cantieri navali con oltre cinque addetti 6 70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione 6 di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti 71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie 6 e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti 72) Officine per la riparazione di autoveicoli con 6 capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti 73) Stabilimenti ed impianti ove si producono la- 3 terizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti 74) Cementifici 3 75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in 6 cui si effettuano, anche saltuariamente, ricer- che scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, appa- recchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze 6 radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizza- 6 zione permanente al trasporto di materie fissi- li speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sosti- tuito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) 78) Impianti di deposito delle materie nucleari, 6 escluso il deposito in corso di spedizione 79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili 6 nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860) 80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'e- 6 nergia nucleare ed attività che comportano peri- coli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che fac- ciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti 81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di 3 candele e di altri oggetti di cera e di paraffi- na, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raf- finata e distillata ed altri prodotti affini 82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'e- u.t. laborazione di dati con oltre venticinque addetti 83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere 6 con capienza superiore a 100 posti 84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili 6 con oltre 25 posti-letto 85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, ac- 6 cademie e simili per oltre 100 persone presenti 86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 6 posti-letto 87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita al- 6 l'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi 88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali 6 vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq 89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati ol- u.t. tre 500 addetti 90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli u.t. destinati a contenere biblioteche, archivi, mu- sei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 91) Impianti per la produzione del calore alimentati 6 a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h 92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, 6 autorimesse pubbliche, ricovero natanti, rico- vero aeromobili 93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed at- 6 tività similari con oltre cinque addetti 94) Edifici destinati a civile abitazione con al- u.t. tezza in gronda superiore a 24 metri 95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio u.t. privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici ci- vili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili u.t. di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubbli- ca 24 maggio 1979, n. 886 97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm u.t. Il Ministro dell'interno
ROGNONI Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
MARCORA