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LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. 122

G.U.R.S. 14 dicembre 1983, n. 53

Proroga del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1969, n. 17, concernente il completamento del risanamento del rione S. Berillo di Catania, e modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115, concernente il personale dell'Amministrazione regionale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 giugno 1969, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1988.

Art. 2

L'art. 6 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 115, concernente "Norme per il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale in servizio ed in quiescenza, in attuazione dell'accordo relativo alla revisione dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il periodo 1982-1984", è abrogato.

Art. 3

Al primo comma dell'art. 8 della legge indicata nell'articolo precedente, le parole: "per le finalità degli articoli da 1 a 6" sono sostituite dalle seguenti: "per le finalità degli articoli da 1 a 5".

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 dicembre 1983.

NICITA