
N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dal Regolamento (CEE) 4253/88.
DECISIONE (CEE) 83/517 DEL CONSIGLIO, 17 ottobre 1983
G.U.C.E. 22 ottobre 1983, n. L 289
Statuto del comitato del Fondo sociale europeo.
N.d.R. La presente decisione è stata ABROGATA dal Regolamento (CEE) 4253/88.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 124 e 153,
Visto il progetto della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che il regolamento (CEE) n. 2950/83 (4) fissa le nuove modalità di funzionamento del Fondo sociale europeo, in base ai compiti del Fondo, definiti dalla decisione 83/516/CEE (4);
Considerando che occorre rivedere lo statuto del comitato del Fondo, tenuto conto delle nuove modalità di funzionamento del Fondo;
Considerando che, per una maggiore chiarezza e certezza giuridica, è necessario che la decisione del Consiglio, del 25 agosto 1960, sullo statuto del comitato del Fondo sociale europeo (5), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1979, sia sostituita da una nuova decisione,
DECIDE:
G.U. 25 novembre 1982, n. C 308.
G.U. 20 giugno 1983, n. C 161.
G.U. 9 maggio 1983, n. C 124.
G.U. 22 ottobre 1983, n. L 289.
G.U. 31 agosto 1960, n. 56.
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1. Il Comitato esprime un parere
a) sulle proposte e sui progetti riguardanti le norme che disciplinano i compiti e il funzionamento del Fondo,
b) sulle decisioni di applicazione delle norme che disciplinano i compiti e il funzionamento del Fondo,
c) sugli orientamenti per la gestione del Fondo,
d) sul progetto preliminare di bilancio relativo al Fondo,
e) sulle richieste di contributo del Fondo.
2. Il comitato può, di propria iniziativa, presentare pareri alla Commissione su tutte le questioni riguardanti i compiti ed il funzionamento del Fondo.
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Il comitato è presieduto da un membro della Commissione. Esso è composto da due rappresentanti dei governi, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati membri.
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1. Per ciascuno Stato membro è nominato un supplente per ogni categoria di cui all'articolo 2.
2. In assenza di uno o dei due membri, il supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni.
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1. La durata del mandato dei membri e dei supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.
2. Alla scadenza del mandato, i membri ed i supplenti restano in funzione fino a che si sia proceduto a sostituirli o a rinnovare il loro mandato.
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1. Solo i cittadini degli Stati membri possono essere nominati membri del comitato o supplenti.
2. Le funzioni di membro o di supplente sono incompatibili con quelle di membro di un'istituzione delle Comunità europee e del Comitato economico e sociale, nonché con quelle di funzionario delle Comunità europee.
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1. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio. Il Consiglio cerca di ottenere nella composizione del comitato un'equa rappresentanza dei vari gruppi interessati.
2. L'elenco dei membri e dei supplenti è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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In caso di decesso o di dimissioni di un membro o di un supplente, ovvero qualora non sussistano più le condizioni necessarie all'esercizio del mandato, viene nominato, in base alla procedura di cui all'articolo 6, un nuovo membro o supplente per la rimanente durata del mandato.
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Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare tale funzione ad un alto funzionario della Commissione.
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1. Il comitato è convocato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta di un terzo dei membri.
2. Nella convocazione, il presidente stabilisce l'elenco delle questioni da esaminare. Il comitato può decidere di esaminare altre questioni di sua competenza.
3. Le riunioni del comitato non sono pubbliche.
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Il comitato presenta alla Commissione un riassunto dei pareri espressi; il riassunto contiene anche le opinioni di minoranza espresse.
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1. La Commissione può consultare il comitato con procedura scritta, qualora la consultazione presenti carattere di urgenza e il suo contenuto si presti a tale procedura. Il comitato è informato immediatamente dei pareri espressi dai suoi membri.
2. Su richiesta di un terzo dei membri del comitato, la procedura scritta è sospesa e il presidente convoca immediatamente il comitato.
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La Commissione, qualora non si attenga ad un parere del comitato, lo informa, entro quaranta giorni, sulle ragioni che hanno motivato la sua decisione.
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La Commissione informa regolarmente il comitato sui principali aspetti della politica della Comunità in materia economica e sociale.
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I compiti di segreteria del comitato sono svolti dai servizi della Commissione. Quest'ultima mette a disposizione del comitato i locali e i mezzi necessari al suo funzionamento.
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1. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
2. Il regolamento interno è approvato dal Consiglio, previo parere della Commissione.
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La decisione del Consiglio del 25 agosto 1960 sullo statuto del comitato del Fondo sociale europeo è abrogata.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. VARFIS
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ALLEGATO
DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE
Dichiarazione del Consiglio
"Il Consiglio constata che gli Stati membri, nell'ambito delle norme e prassi vigenti sul piano nazionale, cercheranno di associare le parti sociali, nei casi in cui ciò si riveli opportuno, all'esame dei problemi che possono sollevare talune richieste di contributo del Fondo".