
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
DIRETTIVA 85/513/CEE DEL CONSIGLIO, 26 settembre 1983
G.U.C.E. 24 ottobre 1983, n. L 291
Valori limite e obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.
TESTO COORDINATO (alla Dir. 2008/105/CE)
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
Note sul recepimento
Adottata il: 26 settembre 1983
Entrata in vigore il: 28 settembre 1983
Termine per il recepimento: 28 settembre 1985
Provvedimenti nazionali di recepimento
- D.L.gs. 27 gennaio 1992, n. 133
- D.L.gs. 11 maggio 1999, n. 152
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N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (1), in particolare gli articoli 6 e 12,
vista la proposta della Commissione (2),
visto il parere del Parlamento europeo (3),
visto il parere del Comitato economico e sociale (4),
considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione, ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico ricettore interessato dagli scarichi;
considerando che il cadmio e i suoi composti sono inclusi nell'elenco I;
considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvo i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità;
considerando che l'inquinamento delle acque ad opera degli scarichi di cadmio è provocato da un gran numero di industrie e che è quindi necessario fissare valori limite specifici in funzione del tipo di industria e obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di cadmio di tali industrie;
considerando che al momento attuale non è tuttavia possibile stabilire valori limite per gli scarichi provenienti dalla produzione di acido fosforico e di concimi fosfatici a partire da rocce fosfatiche;
considerando che scopo degli obiettivi di qualità deve essere l'eliminazione dell'inquinamento da cadmio delle varie parti dell'ambiente idrico che possono essere influenzate dagli scarichi di cadmio;
considerando che questi obiettivi di qualità devono essere stabiliti espressamente per tale scopo e non nell'intento di fissare norme riguardanti la tutela dei consumatori o la commercializzazione di prodotti provenienti dall'ambiente idrico;
considerando che è opportuno prevedere una specifica procedura di controllo per consentire agli Stati membri di dimostrare che gli obiettivi di qualità sono rispettati;
considerando che occorre prevedere la sorveglianza, da parte degli Stati membri, dell'ambiente idrico interessato dagli interessato dagli scarichi di cadmio di cui sopra, per un ' efficace applicazione della presente direttiva; che i poteri per l'instaurazione di tale sorveglianza non sono previsti all'articolo 6 della direttiva 76/464/CEE; che, dato che i poteri d ' azione specifici necessari per l'adozione specifici necessari per l'adozione della presente direttiva non sono contemplati dal trattato, è opportuno far ricorso al suo articolo 235;
considerando che è necessario che la Commissione trasmetta al Consiglio, ogni cinque anni, una valutazione comparativa dell'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;
considerando che le acque sotterranee sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE (5);
considerando il livello di industrializzazione estremamente basso della Groenlandia a causa della situazione generale e soprattutto della scarsa popolazione, nonchè della notevole estensione e della particolare posizione geografica dell'isola; che pertanto la presente direttiva non va applicata alla Groenlandia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU n. L 129 del 18.5.1976.
GU n. C 118 del 21.5.1981.
GU n. C 334 del 20.12.1982.
GU n. C 230 del 10.9.1981.
GU n. L 20 del 26.1.1980.
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1. La presente direttiva
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i valori limite per le norme di emissione del cadmio per gli scarichi provenienti da stabilimento industriali, ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della presente direttiva;
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità per quanto concerne il cadmio per l'ambiente idrico;
- fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali devono essere rispettate le condizioni dell'autorizzazione accordata dalle competenti autorità degli Stati membri per gli scarichi esistenti;
- fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 74/464/CEE, i metodi di misura di riferimento applicabili per determinare il tenore di cadmio negli scarichi e nell'ambiente idrico;
- stabilisce, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della tariffa 74/464/CEE, una procedura di controllo;
- prescrive agli Stati membri di collaborare in caso di scarichi aventi conseguenze sulle acque di più Stati membri.
2. La presente direttiva si applica alle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE, ad eccezione delle acque sotterranee.
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Ai fini della presente direttiva, si intende per
a) "cadmio":
- il cadmio allo stato elementare,
- il cadmio in un composto;
b) "valori limite":
i valori indicati nell'allegato I;
c) "obiettivi di qualità":
le esigenze indicate nell'allegato II;
d) "trattamento del cadmio":
il processo industriale che comporta la produzione o l'utilizzazione del cadmio, oppure ogni altro processo industriale in cui il cadmio sia presente;
e) "stabilimento industriale":
uno stabilimento in cui è effettuato il trattamento del cadmio o di qualsiasi altra sostanza contenente cadmio;
f) "stabilimento esistente":
uno stabilimento industriale che sia in funzione alla data della notifica della presente direttiva;
g) "stabilimento nuovo":
- uno stabilimento industriale che entra in funzione dopo la data di notifica della presente direttiva;
- uno stabilimento industriale esistente la cui capacità di trattamento del cadmio si aumentata notevolmente dopo la data di notifica della presente direttiva.
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1. I valori limite, i termini fissati per l'osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nell'allegato I.
2. I valori limite si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti cadmio escono dallo stabilimento industriale.
Se le acque di scarico contenenti cadmio sono trattate fuori dallo stabilimento industriale in un impianto di trattamento destinato a eliminare il cadmio, lo Stato membro può consentire che i valori limite siano applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di trattamento.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere prescrizioni almeno tanto rigorose quanto quelle contenute nell'allegato I della presente direttiva, tranne nei casi in cui uno Stato membro ottemperi all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, in base agli allegati II e IV della presente direttiva.
Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni.
4. Fermi restando gli obblighi che loro derivano dai paragrafi 1, 2 e 3 nonchè dalle disposizioni della direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili ove ciò sia necessario per eliminare l'inquinamento conformemente all'articolo 2 di detta direttiva o per prevenire le distorsioni di concorrenza.
Nei casi in cui per motivi tecnici le norme previste non corrispondono ai migliori mezzi tecnici disponibili, lo Stato membro, indipendentemente dal metodo che esso adotta, fornisce alla Commissione, prima di qualsiasi autorizzazione, le giustificazioni di tali motivi.
La Commissione trasmette immediatamente tali giustificazioni agli altri Stati membri e invia quanto prima a tutti gli Stati membri una relazione contenente il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma. Se necessario, presenta contemporaneamente adeguate proposte al Consiglio.
5. Il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza del cadmio figura nell'allegato III, punto 1. Possono essere usati altri metodi purchè i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di tali metodi siano almeno tanto validi quanto quelli definiti nell'allegato III, punto 1. L'esattezza richiesta per misurare il flusso degli effluenti è precisata nell'allegato III, punto 2.
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Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali.
Nel caso di scarichi che interessano le acque di più Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per armonizzare i metodi di sorveglianza.
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(modificato dall'art. 2 della Dir. 91/692/CEE)
Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti.
Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE (*). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.
La prima relazione contempla il periodo dal 1993 al 1995 compreso.
La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.
3. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative, principalmente, alla tossicità, alla persistenza ed all'accumulazione del cadmio negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di miglioramento dei migliori mezzi tecnici disponibili, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate per rafforzare, se necessario, i valori limite e gli obiettivi di qualità o per fissare nuovi valori limite o nuovi obiettivi di qualità.
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(*) GU n. L 377 del 31.12.1991.
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1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla notifica della direttiva stessa. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1983.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. SIMITIS
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ALLEGATO I
Valori limite, termini fissati per l'osservanza dei valori limite e procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi
1. Valori limite e termini
Settore industriale [1] |
Unità di misura |
Valori limite da rispettare a decorrere dal 1.1.1986 1.1.1989 [2] |
|
1. Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico |
Milligrammi di cadmio per litro di scarico |
0,3 [3] |
0,2 [3] |
2. Fabbricazione dei composti di cadmio |
Milligrammi di cadmio per litro di scarico |
0,5 [3] |
0,2 [3] |
. |
Grammi di cadmio scaricato per chilogrammo di cadmio trattato |
0,5 [4] |
[5] |
3. Produzione di pigmenti |
Milligrammi di cadmio per litro di scarico |
0,5 [3] |
0,2 [3] |
. |
Grammi di cadmio scaricato per chilogrammo di cadmio trattato |
0,3 [4] |
[5] |
4. Fabbricazione di stabilizzanti |
Milligrammi di cadmio per litro di scarico |
0,5 [3] |
0,2 [3] |
. |
Grammi di cadmio scaricato per chilogrammo di cadmio trattato |
0,5 [4] |
[5] |
5. Fabbricazione di batterie primarie e secondarie |
Milligrammi di cadmio per litro di scarico |
0,5 [3] |
0,2 [3] |
. |
Grammi di cadmio scaricato per chilogrammo di cadmio trattato |
1,5 [4] |
[5] |
6. Galvanostegia [6] |
Milligrammi di cadmio per litro di scarico |
0,5 [3] |
0,2 [3] |
Grammi di cadmio scaricato per chilogrammo di cadmio trattato |
0,3 [4] |
[5] |
|
7. Fabbricazione dell'acido fosforico e/o di concimi fosfatici a partire da roccia fosfatica [7] |
. |
- |
- |
[1] Per i settori industriali che non figurano nella presente tabella i valori limite sono fissati, in caso di necessità, dal Consiglio in una fase successiva. Nel frattempo gli Stati membri fissano in modo autonomo, conformemente alle disposizioni della direttiva 76/464/CEE, norme di emissione per gli scarichi di cadmio. Le norme di emissione devono tener conto dei mezzi tecnici più perfezionati disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite stabilito nel presente allegato ad esse meglio corrispondente. [2] In base all'esperienza acquisita durante l'applicazione della presente direttiva, la Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, presenta in tempo utile al Consiglio proposte per fissare valori limite più restrittivi per la loro entrata in vigore nel 1992. [3] Concentrazione media mensile di cadmio totale, ponderata secondo il flusso dell'effluente. [4] Media mensile. [5] Attualmente i valori limite non possono essere espressi in termini di carico. Detti valori sono, se del caso, fissati dal Consiglio conformemente all'articolo 5, paragrafo 3. Qualora il Consiglio non proceda a tale fissazione, continueranno ad essere applicati i valori espressi in termini di carico della colonna "1.1.1986". [6] Gli Stati membri possono sospendere sino al 1° gennaio 1989 l'applicazione dei valori limite per stabilimento che scaricano meno di 10 kg di cadmio all'anno e le cui vasche di galvanostegia abbiano complessivamente un volume inferiore a 1,5 m3, qualora ciò sia reso assolutamente necessario da circostanze tecniche o amministrative. [7] Attualmente non esistono metodi tecnici economicamente validi che permettano di estrarre sistematicamente il cadmio dagli scarichi derivanti dalla produzione di acido fosforico e/o concimi fosfatici a partire da roccia fosfatica. Per tali scarichi non è pertanto stato fissato nessun valore limite. La mancanza di tali valori limite non esime gli Stati membri dall'obbligo, derivante dalla direttiva 76/464/CEE, di fissare norme di emissione per tali scarichi. |
2. I valori limite, espressi in termini di concentrazione che in linea di massima non devono essere superati, sono riportati nella precedente tabella per i settori industriali di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6. I valori limite espressi in concentrazione massima non devono in ogni caso essere superiori a quelli espressi in quantità massima divisa per il fabbisogno d'acqua per chilogrammo di cadmio trattato. Tuttavia, poichè la concentrazione di cadmio negli effluenti dipende dal volume di acqua necessario, che varia secondo i procedimenti e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nella precedente tabella, espressi in quantità di cadmio scaricato rispetto alla quantità di cadmio trattato.
3. I valori limite delle medie giornaliere sono pari al doppio dei corrispondenti valori limite delle medie mensili di cui alla precedente tabella.
4. Per verificare se gli scarichi soddisfano alle norme di emissione fissate conformemente ai valori limite definiti nel presente allegato, deve essere istituita una procedura di controllo.
Tale procedura di controllo deve prevedere il prelevamento e l'analisi di campioni e la misurazione del flusso degli scarichi e della quantità di cadmio trattato.
Qualora sia impossibile determinare la qualità di cadmio trattato, la procedura di controllo può basarsi sulla quantità di cadmio può essere trattato in funzione della capacità di produzione su cui l'autorizzazione è fondata.
5. E' prelevato su un campione rappresentativo dello scarico per un periodo di 24 ore. Il quantitativo di cadmio scaricato nel corso di un mese deve essere calcolato in base ai quantitativi di cadmio scaricati giornalmente.
Per gli stabilimenti industriali che non scaricano più di 10 kg di cadmio all'anno può tuttavia essere istituita una procedura di controllo semplificata. Per quanto riguarda gli stabilimenti industriali di galvanostegia, una procedura di controllo semplificata può essere istituita soltanto se la capacità volumetrica complessiva di tutte le vasche di galvanostegia non supera 1,5 m3.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
ALLEGATO II
(soppresso dall'art. 11 della Dir. 2008/105)
Obiettivi di qualità
[Per gli Stati membri che applicano l'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione che gli Stati membri devono stabilire e fare applicare conformemente all'articolo 5 della predetta direttiva sono fissate in modo che sia(no) rispettato(i) lo (o gli) obiettivo(i) di qualità appropriato(i) seguente(i) nella zona interessata dagli scarichi di cadmio. L'autorità competente designa la zona interessata in ciascun caso e sceglie tra gli obiettivi di qualità elencati al punto 1 quello o quelli da essa ritenuto(i) adeguato(i) in considerazione dello scopo cui è destinata la zona interessata, tenendo conto che l'obiettivo della presente direttiva consiste nell'eliminare qualsiasi inquinamento.
1. Al fine di eliminare l'inquinamento quale definito nella direttiva 76/464/CEE, in ottemperanza all'articolo 2 di detta direttiva, sono fissati [1] i seguenti obiettivi di qualità [2], misurati sufficientemente in prossimità del punto di scarico.
1.1. La concentrazione di cadmio totale nelle acque interne superficiali interessate dagli scarichi non deve eccedere 5 (...) g/l.
1.2. La concentrazione di cadmio in soluzione nelle acque d ' estuario interessate dagli scarichi non deve eccedere 5 (...) g/l.
1.3. La concentrazione di cadmio in soluzione nelle acque marine territoriali e nelle acque interne del litorale diverse dalle acque d ' estuario, interessate dagli scarichi, non deve superare 2,5 (...) g/l.
1.4. La concentrazione di cadmio nelle acque utilizzate per la produzione di acqua potabile deve soddisfare i requisiti della direttiva 75/440/CEE [3].
2. Oltre ai suddetti requisiti le concentrazioni di cadmio devono essere determinate dalla rete nazionale di cui all'articolo 5 e i risultati devono essere rapportati alle seguenti concentrazioni [2]:
2.1. Nelle acque interne superficiali la concentrazione totale di cadmio di 1 (...) g/l.
2.2. Nelle acque d'estuario la concentrazione di cadmio in soluzione di 1 (...) g/l.
2.3. Nelle acque marine territoriali e nelle acque interne del litorale diverse dalle acque d ' estuario la concentrazione di cadmio in soluzione di 0,5 (...) g/l.
Se tali concentrazioni non sono soddisfatte in uno dei punti della rete nazionale devono essere comunicati alla Commissione i motivi.
3. La concentrazione di cadmio nei sedimenti e/o molluschi e crostacei, possibilmente della specie di mitilo ("Mytilus edulis"), non deve aumentare in modo significativo nel tempo.
4. Qualora alle acque di una zona si applichino più obiettivi di qualità, la qualità delle acque deve essere sufficiente a soddisfare ciascuno di essi.
__________________________
[1] Salvo l'obiettivo di qualità 1.4, tutte le concentrazioni si riferiscono alla media aritmetica dei risultati ottenuti nel corso di un anno.
[2] Le concentrazioni di cadmio fissate ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 sono i requisiti minimi necessari a proteggere la vita acquatica.
[3] La direttiva 75/440/CEE concerne la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile degli Stati membri (GU n. L 194 del 25.7.1975). Questa direttiva prevede per il cadmio un valore imperativo di 5 (...) g/l nel 95% dei campioni prelevati.]
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
ALLEGATO III
Metodi di misure di riferimento
1. Il metodo di analisi di riferimento per il rilevamento del tenore di cadmio delle acque, dei sedimenti e dei molluschi e crostacei, è la spettrofotometria ad assorbimento atomico, dopo adeguata conservazione e trattamento del campione.
I limiti di rilevamento [1] devono essere tali che la concentrazione di cadmio possa essere misurata con un'esattezza [1] del + 30% per le seguenti concentrazioni:
- in caso di scarichi, un decimo della concentrazione massima autorizzata di cadmio specificata nell'autorizzazione;
- in caso di acque superficiali, 0,1 (...) g/l o un decimo della concentrazione di cadmio specificata nell'obiettivo di qualità; va preso in considerazione il valore più elevato;
- in caso di molluschi e crostacei, 0,1 (...) g/kg, peso umido;
- in caso di sedimenti, un decimo della concentrazione di cadmio nel campione ovvero 0,1 mg/kg, peso secco, essiccamento fra 105 e 110°C a peso costante; va preso in considerazione il valore più elevato.
2. La misurazione del flusso deve essere effettuata con un esattezza del + 20%.
[1] Le definizioni di questi termini sono quelle contenute nella direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU n. L 271 del 29. 10. 1979).
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 12 della Dir. 2008/105/CE a decorrere dal 22 dicembre 2012.
ALLEGATO IV
Procedura di controllo per gli obiettivi di qualità
1. Per ogni autorizzazione concessa in applicazione della presente direttiva, l'autorità competente precisa le restrizioni, le modalità di vigilanza ed i termini per assicurare che sia(siano) rispettato(i) l'(gli) obiettivo(i) di qualità in questione.
2. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, lo Stato membro informa la Commissione, per ciascun obiettivo di qualità scelto a applicato, in merito:
- ai punti di scarico e ai dispositivi di dispersione;
- alla zona cui si applica l'obiettivo di qualità;
- alla localizzazione dei punti di prelevamento;
- alla frequenza del campionamento;
- ai metodi di campionamento e di misura;
- ai risultati ottenuti.
3. I campioni devono essere sufficientemente rappresentativi della qualità dell'ambiente idrico dell'area interessata dagli scarichi e la frequenza del campionamento deve bastare per rilevare eventuali modificazioni dell'ambiente idrico, tenendo segnatamente conto delle variazioni naturali del regime idrologico.