
LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. 29
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 13 settembre 1983, n. 49
Modifica ed integrazione della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64, concernente: "Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle Unità Sanitarie Locali".
TESTO COORDINATO (alla L.R. 36/83)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo Unico
(integrato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 36/83)
L'articolo 9 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64 è sostituito dal seguente:
Art. 9
Il personale già comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, anzichè essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti regionali, può presentare richiesta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale. La iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
Al personale già comandato alla Regione ai sensi delle leggi legge 29 giugno 1977, n. 349 e legge 23 dicembre 1978, n. 833 viene esteso il diritto di opzione, per l'inquadramento nel ruolo dei dipendenti regionali o l'iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, da esercitare nei termini e con le modalità previste dal I comma del presente articolo.
Al personale che non opti nei termini stabiliti nei precedenti commi, è data facoltà di esercitare il diritto di opzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale.
L'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale è effettuato con le modalità e i criteri che verranno fissati con successiva legge regionale.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 29 agosto 1983