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N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1983, n. 28

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 13 settembre 1983, n. 49

Indennità di carica e di presenza ai componenti gli organi elettivi delle Unità Sanitarie Locali.

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.

Art. 1

L'Assemblea Generale dell'Unità Sanitaria Locale può prevedere l'erogazione ai propri componenti di una indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, nonchè l'erogazione di indennità al Presidente ed ai componenti del Comitato di Gestione.

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.

Art. 2

Le indennità di cui all'art. 1 non devono in alcun caso superare quelle spettanti rispettivamente ai Consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori di Comuni con popolazione pari a quella del Comune o dei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Unità Sanitaria Locale.

Nel caso l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale coincida con una o più circoscrizioni comunali il numero degli abitanti da prendere a base per la determinazione delle indennità di cui al primo comma è quello delle circoscrizioni stesse.

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.

Art. 3

L'Assemblea inoltre può prevedere che ai propri componenti nonchè ai membri del Comitato di Gestione non residenti nel Comune ove ha sede l'USL, siano rimborsate le spese di viaggio se il trasporto è eseguito con mezzi pubblici o il compenso chilometrico al lordo delle ritenute di legge nella misura di 1/4 del prezzo fissato dal Ministero per l'Industria e il Commercio per 1 litro di benzina normale, per percorsi effettuati con mezzi propri computando le distanze dalla abitazione alla sede dell'Ente responsabile di servizio; detto rimborso non può comunque essere corrisposto se non per i viaggi strettamente necessari per la partecipazione alle sedute del Comitato di Gestione e dell'Assemblea.

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.

Art. 4

Le norme stabilite dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dagli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e le successive disposizioni legislative, regolamentare, amministrative in materia, si applicano anche ai presidenti, ai componenti dei Comitati di Gestione ed ai componenti delle Assemblee Generali delle Unità Sanitarie Locali, facendo a tal fine riferimento al Comune o ai Comuni con popolazione pari a quella dell'Unità Sanitaria Locale.

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.

Art. 5

Il primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57 e l'articolo 8 della legge regionale 11 febbraio 1980, n. 76 sono soppressi.

N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2, comma 1, della L.R. 29/2012.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 29 agosto 1983