
LEGGE REGIONALE 23 agosto 1983, n. 25
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE CAMPANIA 13 settembre 1983, n. 49
Attribuzioni ed esercizio delle Funzioni Amministrative in Materia Veterinaria e riordino dei Servizi Veterinari nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali della Regione Campania.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Finalità
La presente legge detta norme per l'esercizio delle funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, nonchè per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57.
Competenze della Regione
La Regione provvede alla programmazione, coordinamento e verifica delle funzioni in materia veterinaria sulla base delle leggi nazionali e regionali e delle direttive programmatiche regionali.
In particolare esercita le seguenti funzioni:
a) predispone i piani sanitari regionali attinenti al servizio veterinario e ne coordina la corretta applicazione;
b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi al servizio veterinario regionale;
c) riceve dalle Unità Sanitarie Locali le denuncie delle malattie infettive e diffusive degli animali di cui all'articolo 1 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, per i conseguenti provvedimenti di competenza previsti dal III comma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
d) predispone i programmi regionali per l'esecuzione dei piani di profilassi e risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e ne coordina la corretta applicazione;
e) programma, sulla base di particolari esigenze locali e/o su richiesta delle UUSSLL l'attuazione di piani di profilassi delle malattie infettive degli animali e di risanamento degli allevamenti, ancorchè non previsti dalla vigente normativa dello Stato;
f) redige la relazione annuale sull'andamento del Servizio Veterinario regionale da trasmettere ai competenti organi dello Stato;
g) provvede all'approvvigionamento ed organizza la distribuzione di sieri e vaccini necessari per le profilassi obbligatorie;
h) promuove corsi di aggiornamento professionale in materia veterinaria.
L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, nelle materie indicate nel presente articolo, è espletata dal Servizio regionale di cui alla lettera d) del primo comma e secondo comma dell'articolo 35, della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, attraverso i suoi settori centrali e periferici, che può avvalersi dei presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali, di concerto con i Comuni interessati.
Attribuzione ed esercizio delle Funzioni Amministrative in Materia di Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria e di Polizia Veterinaria
Le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni già demandate dall'Ufficio del veterinario provinciale e dei veterinari comunali e consortili, sono attribuite ai Comuni che le esercitano mediante le Unità Sanitarie Locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale.
Tali funzioni comprendono in particolare quelle concernenti:
1) la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e la profilassi delle zoonosi;
2) la promozione ed il coordinamento di indagini epizootologiche su base locale;
3) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
4) la vigilanza sulla stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti di animali e sul la raccolta e lavorazione degli avanzi animali;
5) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti della fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;
6) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonchè sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
7) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;
8) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
9) la tutela igienico - sanitaria dei mangimi per l'alimentazione zootecnica;
10) la tutela igienico - sanitaria degli allevamenti;
11) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni e i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;
12) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni o enti privati;
13) l'organizzazione e la vigilanza sull'assistenza zooiatrica, nonchè la vigilanza sulla somministrazione agli animali di farmaci per uso veterinario;
14) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;
15) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;
16) la tutela igienico - sanitaria degli alimenti di origine animale e dei loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione.
Alle funzioni di cui al comma precedente sono da aggiungere, le funzioni indicate nell'art. 7, lettera a) e b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 delegate dallo Stato alla Regione e da questa subdelegate ai Comuni, nonchè ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai Comuni dalla legge dello Stato e della Regione.
I Comuni destinatari della subdelega trasmettono alla Giunta regionale:
a) una relazione sull'andamento delle funzioni subdelegate contemporaneamente alla trasmissione della relazione sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze manifestatesi in corso di esercizio prevista dal quarto comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) informazioni e dati richiesti per il coordinamento delle funzioni subdelegate ai sensi della presente legge.
Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dai Comuni in conformità delle direttive impartite dalla Giunta regionale - Assessorato Sanità.
In caso di ritardo ingiustificato o omissione nella emanazione di singoli atti inerenti l'esercizio delle funzioni subdelegate, la Giunta regionale, previo invito a provvedere e sentito il Comune e l'Unità Sanitaria Locale interessata, provvede in sostituzione per l'emanazione del singolo atto.
Attribuzioni del Servizio Veterinario
L'attività istruttoria, di vigilanza e controllo nelle materie indicate nell'articolo precedente è attribuita al Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale.
L'Unità Sanitaria Locale, attraverso il proprio regolamento, assicura le idonee modalità di coordinamento con gli altri settori, presidi e servizi.
Il Veterinario responsabile del Servizio Veterinario nominato dal Comitato di gestione della USL e scelto tra i Veterinari dirigenti delle due aree funzionali di cui all'art. 17 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761 così come specificato dal successivo articolo 10 della presente legge, in particolare:
a) propone al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo e, in caso di urgenza, procede ad interventi temporanei in ordine tecnico - professionale; norma dei successivi articoli 5 e 6.
b) organizza le attività veterinarie di primo livello e di pronto intervento;
c) informa il dirigente del Servizio Ecologia, Igiene e Profilassi sull'andamento delle zoonosi ed informa altresì i dirigenti degli altri servizi su quanto rilevato nell'esercizio delle proprie funzioni possa interessare i medesimi nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali;
d) informa il Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale delle attività istruttorie espletate a norma dei successivi articoli 5 e 6.
Attribuzioni del Sindaco
In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria il Sindaco adotta, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione ivi compresi quelli già demandati al Veterinario provinciale e al Veterinario comunale o Consorziale, con esclusione di quelli previsti dal DPR 26 marzo 1980, n. 327, riservati alla competenza della Regione, ed emana le ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il Sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale direttamente dei presidi e servizi della Unità Sanitaria Locale.
A tal fine, l'Unità Sanitaria Locale, nello stabilire la organizzazione dei servizi e nel definire la pianta organica del personale, deve garantire ai Sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.
Il Sindaco della città di Napoli, comprendente più Unità Sanitarie Locali, è facultato ad avvalersi, attraverso un apposito Servizio di coordinamento, di personale messo a disposizione delle Unità Sanitarie Locali della stessa città di Napoli.
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale in tema di ordinanze contingibili e urgenti (art. 32 legge n. 833/1978)
Al Presidente della Giunta regionale spetta l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria interessanti il territorio di più comuni.
La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dalle competenti strutture regionali che possono avvalersi della collaborazione dei presidi e servizi delle Unità Sanitarie Locali interessate.
L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai Sindaci dei Comuni interessati.
In caso di inadempienza il Presidente della Giunta regionale provvede attraverso la nomina di un Commissario " ad acta ".
Attività nell'interesse di privati
Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, espletati a favore di privati da presidi, servizi e strutture delle Unità Sanitarie Locali, sono stabilite dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, sentiti gli Ordini provinciali dei Veterinari.
Le tariffe sono soggette a revisione annuale sulla base degli indici ISTAT del costo della vita.
I proventi relativi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 69, lettera e) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Attività Ispettiva di Vigilanza e di Controllo
L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo, è direttiva dal dirigente del Servizio Veterinario della USL che può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Nell'ambito di attribuzioni conferitegli dalla legge limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettive, di vigilanza e di controllo svolge funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Nelle materie riservate alla competenza regionale, l'attività ispettiva di cui ai precedenti commi, viene esercitata dal competente Servizio, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57.
Commissioni, Collegi e Comitati
Nelle Commissioni, comitati e collegi previsti dalla vigente legislazione i veterinari provinciali ed i veterinari comunali e consortili sono sostituiti da veterinari competenti in materia dipendenti dalle Unità Sanitarie Locali interessate.
Fino al riordino della materia con legge, le commissioni, i comitati e i collegi provinciali operano presso l'Unità Sanitaria Locale in cui è compreso il capoluogo di Provincia ed hanno competenza per tutto il territorio provinciale.
Per la Provincia di Napoli le commissioni, i comitati e i collegi competenti per tutto il territorio provinciale operano presso Unità Sanitarie Locali comprese nel Comune di Napoli, individuate dall'assemblea generale.
Nelle Commissioni di cui al precedente comma i funzionari della Regione o di altri Enti ed Uffici che perdono le proprie funzioni nelle materie del Servizio Sanitario Nazionale sono sostituiti da corrispondente personale delle Unità Sanitarie Locali interessate, nel rispetto delle norme di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761.
Le designazioni del personale delle Unità Sanitarie Locali negli organi collegiali di cui ai precedenti commi nonchè la nomina di commissioni, comitati e collegi già demandata ai Veterinari provinciali sono effettuate dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale competente, anche in relazione a quanto previsto al secondo comma del presente articolo. Nel caso di commissioni, comitati e collegi operanti a livello provinciale, il Comitato di gestione provvede d'intesa con le altre Unità Sanitarie Locali interessate.
Nelle commissioni regionali il Veterinario provinciale è sostituito da un funzionario della Regione o da un veterinario iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario designato dalla Giunta regionale.
Organizzazione del Servizio Veterinario
Il Servizio Veterinario è articolato nelle seguenti aree funzionali nell'ambito territoriale di ciascuna Unità Sanitaria Locale, ai sensi della legge regionale 8 agosto 1979, n. 34, o in ambito territoriale più ampio, limitatamente alle città nelle quali sono state istituite più Unità Sanitarie Locali:
a) area funzionale sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali: profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e diffusive degli animali soggette a misure di polizia veterinaria, programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonosico e zoosanitario, relativi servizi diagnostici, accertamenti e certificazioni, vigilanza preventiva permanente sugli impianti e concentramenti animali, sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale, igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente, controllo e vigilanza sulla riproduzione animale, vigilanza sulla produzione, sulla distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori, ispezione, vigilanza e controllo sulla somministrazione dei farmaci per uso veterinario, vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento, educazione e propaganda veterinaria, vigilanza sull'assistenza zooiatrica, relativi accertamenti e certificazioni;
b) area funzionale controllo igienico sanitario sulla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale: ispezione e vigilanza veterinaria delle carni, del latte, delle uova, dei prodotti ittici e del miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione, relativi accertamenti e certificazione.
L'Unità Sanitaria Locale nel proprio regolamento stabilisce norme atte a garantire l'autonomia delle attività di cui al comma precedente rispetto alle altre attività, tenendo conto che ai Veterinari addetti a ciascuna di tale attività, a qualsiasi livello essi operino, non possono essere attribuite funzioni diverse da quelle di competenza del proprio ambito di attività.
Distretti Veterinari di Base
Nell'ambito dell'Unità Sanitaria Locale il Servizio Veterinario di base è articolato in distretti veterinari di base, nei quali vengono svolte le seguenti attività:
a) esecuzione dei trattamenti immunizzanti, delle prove diagnostiche e del prelevamento dei campioni in relazione ai piani di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;
b) accertamenti sullo stato sanitario degli allevamenti e dei singoli animali in relazione alle forme morbose indicate dall'art. 1 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive aggiunte e modificazioni;
c) applicazione dei provvedimenti in materia veterinaria previsti dalla normativa vigente;
d) ispezione, vigilanza, controllo e prelievo di campioni di alimenti di origine animale nei luoghi di produzione, preparazione, trasformazione, deposito, commercio, distribuzione e somministrazione;
e) vigilanza sull'alimentazione degli animali, sui mangimi e integratori e sull'impiego dei farmaci per uso veterinario e prelievo di campioni;
f) vigilanza sulla riproduzione animale;
g) assistenza zooiatrica.
L'Unità Sanitaria Locale, qualora per esigenze di servizio non possa provvedere con propri veterinari all'assistenza zooiatrica, stipula apposita convenzione con veterinari liberi professionisti ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il regolamento dell'Unità Sanitaria Locale stabilisce l'ambito territoriale dei distretti veterinari di base tenendo conto dei parametri indicati dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del piano sanitario regionale.
Il veterinario responsabile del distretto veterinario di base, fa capo, sotto il profilo tecnico funzionale ed organizzativo, al dirigente dell'area funzionale del servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale.
Attività operativa in materia di profilassi obbligatorie e volontarie
Per assicurare il servizio per l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unità Sanitaria Locale, nel caso non possa provvedervi con propri veterinari, stipula apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti a un Albo professionale.
Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente articolo è programmata e coordinata dal Servizio Veterinario dell'Unità Sanitaria Locale.
Presidi e Servizi Multizonali
In attuazione della normativa prevista agli articoli 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 al fine di assicurare livelli omogenei ed equivalenti di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più vasti, il piano sanitario regionale individua presidi e servizi multizonali e le relative attività.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici è struttura pluriregionale al servizio anche della Regione Campania e delle Unità Sanitarie Locali.
Detto Istituto conserva la propria natura giuridica in conformità di quanto disposto con legge regionale 23 gennaio 1979, n. 3.
L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai servizio veterinari delle Unità Sanitarie Locali, ai servizi e presidi multizonali nonchè ai servizi multizonali dei Laboratori di Igiene e Profilassi per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive degli animali con particolare riferimento alle zoonosi, nonchè per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione del bestiame.
Tali compiti sono esperiti, se del caso, anche per i servizi relativi alla igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali.
Le sezioni diagnostiche provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici fanno parte integrante dell'Istituto stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle Unità Sanitarie Locali.
Il personale di ruolo regionale già in servizio e quello comunque utilizzato presso i soppressi uffici dei veterinari provinciali ivi compresi i Veterinari provinciali, che ha esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, ha facoltà di transitare nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio Sanitario Nazionale, previa presentazione di apposita domanda al Presidente della Giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Il personale predetto, che ha optato per la permanenza nei ruoli della Giunta regionale, ha diritto, altresì, ad essere confermato nei settori ove presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 23 agosto 1983