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LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. 57

G.U.R.S. 18 giugno 1983, n. 26

Contributo alla fondazione G. Whitaker, con sede in Palermo, per l'istituzione di un premio e di una borsa di studio sulle ustioni e sulla chirurgia plastica e terapia delle ustioni.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 17/2004)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 63, comma 7, della L.R. 23/2002 e dall'art. 127, comma 13, della L.R. 17/2004)

Il Presidente della Regione Siciliana è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio in corso, alla fondazione "G. Whitaker", con sede in Palermo, un contributo annuo di lire 30 milioni per l'istituzione e le relative spese di organizzazione e gestione di un premio biennale internazionale denominato "Premio internazionale sulle ustioni G. Whitaker - Palermo", finalizzato al riconoscimento dell'attività dei più qualificati cultori di ogni paese nel settore della patologia e terapia delle ustioni, e di lire 20 milioni per l'istituzione e le relative spese di organizzazione e gestione di una "Borsa di studio biennale di perfezionamento in chirurgia plastica e terapia delle ustioni G. Whitaker - Palermo" da assegnare ad un giovane medico italiano, specialista nel settore, e da usufruire presso un centro qualificato della disciplina, in Italia o all'estero.

Art. 2

Il patrocinio della Regione Siciliana al premio ed alla borsa di studio, come denominati all'art. 1 della presente legge, comporta la menzione nella denominazione del premio e della borsa di studio delle parole "sotto l'alto patrocinio della Regione Siciliana" e l'inclusione nella commissione giudicatrice per l'assegnazione del premio e della borsa di studio del Presidente della Regione o di un suo delegato.

Art. 3

Per l'assegnazione del premio e della borsa di studio di cui all'art. 1, è fatto obbligo alla fondazione "G. Whitaker" di presentare i relativi regolamenti alla Presidenza della Regione, che è tenuta a presentare le sue eventuali osservazioni entro il termine di giorni trenta, trascorso il quale i regolamenti diventano esecutivi.

Art. 4

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio 1983, la spesa complessiva di lire 50 milioni.

L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.72 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario valorizzazione dei beni culturali-progetto cultura" mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Alla spesa di lire 50 milioni, ricadente nell'esercizio in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 giugno 1983.

LO GIUDICE