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LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. 64

G.U.R.S. 18 giugno 1983, n. 26

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 9 dicembre 1980, n. 127, 6 maggio 1981, n. 96 e 26 marzo 1982, n. 22, in ordine ai giacimenti minerari da cava.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli esercenti delle cave in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, che abbiano presentato istanza ai sensi dello stesso art. 20 o dell'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione definitiva, debbono produrre la documentazione fissata nel medesimo art. 20 entro il termine stabilito dal penultimo comma dell'art. 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127. Nelle more i medesimi sono autorizzati a proseguire l'esercizio nel rispetto degli adempimenti previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22.

Art. 2

Il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è sostituito come segue:

"L'autorizzazione è rilasciata con validità per un periodo massimo di 15 anni, in relazione alla quantità e qualità del materiale da estrarre e può essere rinnovata a richiesta dell'interessato previa nuova istruttoria da effettuare secondo le norme della presente legge. Nel caso in cui il titolo di disponibilità del terreno in cui ricade la cava abbia una durata inferiore a quella della validità dell'autorizzazione, il titolare della medesima deve far pervenire al distretto minerario il nuovo titolo della disponibilità prima della sua scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione distrettuale".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 giugno 1983.

LO GIUDICE