Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. 43

G.U.R.S. 1 giugno 1983, n. 23

Norme riguardanti gli enti economici regionali e provvedimenti straordinari per il settore zolfifero.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 77.000 milioni, quello dell'EMS della somma di lire 26.000 milioni e il patrimonio dell'AZASI della somma di L. 7.600 milioni per far fronte alle esigenze di gestione interna e delle società collegate fino alla data del 31 agosto 1983.

Il fondo di dotazione dell'EMS è, altresì, incrementato della somma di L. 11.000 milioni, da destinare alla collegata ISPEA S.p.a. per il risanamento delle esposizioni debitorie nei confronti dell'ENEL.

Art. 2

I fondi a gestione separata istituiti presso l'EMS ai sensi degli artt. 12 e 13, lett. b, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, e dell'art. 29 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, sono incrementati della somma di lire 49.000 milioni, per consentire la prosecuzione della gestione del settore zolfifero, nonchè del personale di cui all'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, fino alla data del 31 agosto 1983.

Per ciascuno dei fondi di cui al precedente comma è autorizzata la compensazione degli avanzi e disavanzi finanziari annuali relativi ai vari esercizi, fermo restando l'obbligo della redazione dei previsti rendiconti per esercizio.

L'EMS è altresì autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, e con l'obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze finanziarie connesse alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.

Art. 3

L'ESPI è autorizzato a organizzare corsi di qualificazione e riqualificazione della durata di mesi 6 per i dipendenti della società IMER, stabilimento ex EL.ME.SA. di Piano Tavola, Belpasso, e della società FINEDIL, stabilimenti ex SICLEA ed ex SAPRIN.

Nelle more dell'organizzazione e per il periodo di effettuazione dei corsi di cui al precedente comma è sospeso il trasferimento dei predetti lavoratori alla società costituita ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54.

Art. 4

L'ESPI è autorizzato ad utilizzare le somme di cui all'art. 66 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 148, per l'espletamento di commesse di lavorazione con priorità alla S.p.a. Gecomeccanica.

Art. 5

Fino all'emanazione della legge di ristrutturazione del settore zolfifero, ogni provvedimento di trasferimento del personale della Società chimica agraria industriale ex SCAI di Mazara del Vallo è sospeso.

Art. 6

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa complessiva di lire 170.600 milioni.

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 - "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 maggio 1983.

LO GIUDICE