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LEGGE REGIONALE 30 maggio 1983, n. 48

G.U.R.S. 1 giugno 1983, n. 23

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, modificata con legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La data "31 dicembre 1982" contenuta nell'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, come modificato dall'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, è sostituita con la data "30 giugno 1984".

La data "31 dicembre 1982" contenuta nell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, come modificato dall'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, è sostituita con la data "30 giugno 1984".

All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, è aggiunto il seguente comma:

"I mattatoi comunali sono assoggettati alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 maggio 1983.

LO GIUDICE