
LEGGE REGIONALE 6 aprile 1983, n. 15
G.U.R.S. 9 aprile 1983, n. 15
Estensione al personale in quiescenza della Regione Siciliana dei benefici previsti dall'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, per il personale in servizio.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 115/1983)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'adeguamento retributivo provvisorio previsto dall'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, con decorrenza ivi prevista, è attribuito altresì al personale dell'Amministrazione regionale con qualifica superiore a dirigente od equiparato.
L'onere relativo, valutato in lire 100 milioni, trova copertura con la spesa autorizzata con l'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.
(modificato dall'art. 4, u.c., della L.R. 115/83)
1. Ai titolari di pensione o di assegno vitalizio a carico dell'Amministrazione regionale, collocati a riposo in data non successiva al 1° gennaio 1982, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, dalla suddetta data, acconti mensili sui miglioramenti che agli stessi saranno attribuiti per il periodo 1982-1984, in misura pari al 12 per cento dell'importo annuo lordo della pensione o assegno vitalizio spettante al 1° gennaio 1982.
2. -------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 4, u.c., della L.R. 115/83, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge 6 aprile 1983, n. 15, con effetto dal 1° gennaio 1982.
Per le finalità dell'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di lire 5.000 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".
Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.