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LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 11

G.U.R.S. 26 marzo 1983, n. 13

Proroga dell'applicazione della normativa di cui agli articoli da 1 a 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'applicazione degli articoli da 1 a 10 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85, è differita al 30 giugno 1983.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 marzo 1983.

LO GIUDICE