
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1983, n. 68
G.U.R.I. 16 marzo 1983, n. 73
Modalità di svolgimento del concorso a consigliere di Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018, concernente modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente "Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali";
Ritenuto che l'art. 19, ultimo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, demanda ad un regolamento da approvarsi dal Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza istituito dalla legge medesima, di stabilire le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso a consigliere di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale, il 15 novembre 1982;
Sentito il consiglio di presidenza che ha deliberato in merito nella seduta del 23 novembre 1982;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Articolo Unico
E' approvato l'unito regolamento per il concorso a consigliere di Stato, vistato dal proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 21
Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine stabilito dal bando.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.
Nella domanda i candidati debbono indicare la data e il luogo di nascita ed il domicilio; debbono altresì dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchè le lingue straniere, in numero non superiore a due, sulle quali intendano sostenere la prova facoltativa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicando gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o didattica esercitata; dovranno altresì essere allegati i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano già acquisiti ai fascicoli personali nell'amministrazione cui il candidato appartiene.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiede i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza, che sono tenute ad inviarli senza ritardo in originale o in copia integrale e certificata conforme.
Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.
Successivamente i fascicoli personali dei candidati non esclusi sono posti a disposizione della commissione esaminatrice per la valutazione di cui al successivo art. 4.
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta:
dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;
da due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, designati dal consiglio di presidenza;
da un presidente di sezione della Corte di cassazione, designato dal primo presidente della Corte stessa;
da un professore ordinario di diritto privato di una delle Università statali di Roma.
Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.
La commissione è assistita da un ufficio di segreteria diretto da un funzionario in servizio presso il Consiglio di Stato di qualifica non inferiore a primo dirigente.
La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti.
Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.
Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto delle Comunità economiche europee;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).
Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e sulla politica economica e finanziaria.
La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.
La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.
Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di consigliere di Stato.