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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 112

G.U.R.S. 29 dicembre 1984, n. 56

Realizzazione di un'area attrezzata per la costruzione di piattaforme petrolifere.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 25/1993 e con annotazioni alla data 1 settembre 1993)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata di lire 16.000 milioni perchè l'Ente realizzi, anche attraverso società collegate operanti nel settore, in aree demaniali statali e/o regionali o da acquisire, un cantiere fisso attrezzato: per la realizzazione di strutture di supporto, impianti fissi di trivellazione e produzione sia modularizzati che integrati; per la costruzione di impianti accessori; per l'ormeggio in zone esposte e lo stoccaggio provvisorio di idrocarburi liquidi sul luogo di estrazione; per la prefabbricazione di tubazioni sia sottomarine che terrestri; per la prefabbricazione di componenti ed impianti per lo stoccaggio a terra e la movimentazione degli idrocarburi estratti, attinenti alla ricerca esplorativa e alla coltivazione a mare di idrocarburi; nonchè per ogni connessa struttura necessaria per la realizzazione di altre attività industriali similari. (1)

(1)

Vedi l'art. 34 della L.R. 25/93:"Acquisizione area attrezzata" come mod.

Art. 2

(abrogato dall'art. 34, comma 3, della L.R. 25/93)

Art. 3

L'Assessore regionale per l'industria con propria direttiva, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, indicherà all'ESPI le modalità di attuazione dell'art. 1.

Art. 4

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'esercizo finanziario 1985.

L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Badia, 28 dicembre 1984.

SARDO