
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1984, n. 112
G.U.R.S. 29 dicembre 1984, n. 56
Realizzazione di un'area attrezzata per la costruzione di piattaforme petrolifere.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 25/1993 e con annotazioni alla data 1 settembre 1993)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
E' istituito presso l'ESPI un fondo a gestione separata di lire 16.000 milioni perchè l'Ente realizzi, anche attraverso società collegate operanti nel settore, in aree demaniali statali e/o regionali o da acquisire, un cantiere fisso attrezzato: per la realizzazione di strutture di supporto, impianti fissi di trivellazione e produzione sia modularizzati che integrati; per la costruzione di impianti accessori; per l'ormeggio in zone esposte e lo stoccaggio provvisorio di idrocarburi liquidi sul luogo di estrazione; per la prefabbricazione di tubazioni sia sottomarine che terrestri; per la prefabbricazione di componenti ed impianti per lo stoccaggio a terra e la movimentazione degli idrocarburi estratti, attinenti alla ricerca esplorativa e alla coltivazione a mare di idrocarburi; nonchè per ogni connessa struttura necessaria per la realizzazione di altre attività industriali similari. (1)
Vedi l'art. 34 della L.R. 25/93:"Acquisizione area attrezzata" come mod.
L'Assessore regionale per l'industria con propria direttiva, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, indicherà all'ESPI le modalità di attuazione dell'art. 1.