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LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1984, n. 104

G.U.R.S. 7 dicembre 1984, n. 53

Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 51.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 3 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, le parole: "E' fatto assoluto divieto", sono sostituite con le seguenti:

"A decorrere dalla campagna di vendemmia 1985 è fatto divieto".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 dicembre 1984.

SARDO