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LEGGE REGIONALE 16 novembre 1984, n. 95

G.U.R.S. 24 novembre 1984, n. 51

Interventi straordinari per la pesca marittima in Sicilia per l'anno 1984.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore della pesca e per il mantenimento in efficienza delle strutture di pesca può essere concesso in favore dei pescatori e/o armatori singoli od associati e di società di pesca, i cui natanti risultino iscritti presso i compartimenti marittimi della Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge e siano forniti di permessi di pesca o di licenza di pesca regolarmente convalidati dalle competenti autorità marittime, un contributo, relativamente all'anno 1984, nella misura corrispondente alle seguenti fasce di tonnellaggio lordo:

- da 1 a 70 tonnellate di stazza lorda: lire 400.000 per tonnellata di stazza lorda;

- da 71 a 150 tonnellate di stazza lorda: lire 380.000 per tonnellata di stazza lorda;

- oltre 150 tonnellate di stazza lorda: lire 370.000 per tonnellata di stazza lorda.

Art. 2

L'erogazione del contributo è effettuata dalla camera di commercio ove risiede il richiedente o ha sede la società, sulla base di certificazione rilasciata dalla competente autorità marittima attestante la stazza del natante al 31 dicembre 1983, previo impegno del beneficiario a ripartire il contributo accordato per ogni singolo natante sulla base dei contratti di lavoro o secondo le consuetudini locali.

L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, accertata l'esistenza di vertenze giudiziarie e sindacali circa la ripartizione del contributo concesso per singolo natante, ne sospende l'erogazione.

Il contributo può essere erogato bimestralmente subordinatamente all'accertamento dell'effettivo svolgimento dell'attività di pesca per un periodo non inferiore a giorni 26 ovvero a 156 ore lavorative nel bimestre considerato.

Nel caso che le giornate o le ore lavorative dovessero risultare inferiori a quelle previste nel comma precedente, il contributo sarà erogato in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 3

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, ripartisce la somma di cui all'art. 1 fra le camere di commercio della Regione, sulla base del tonnellaggio di naviglio motorizzato, in relazione ai dati che saranno forniti dalle capitanerie di porto della Sicilia.

Art. 4

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 25.000 milioni.

All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984, codice pluriennale 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi".

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 novembre 1984.

SARDO