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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

LEGGE 8 ottobre 1984, n. 687

G.U.R.I. 19 ottobre 1984, n. 289

Modifiche delle leggi 10 dicembre 1981, n. 741, 8 agosto 1977, n. 584, 2 febbraio 1973, n. 14, e di norme in materia di cauzione provvisoria e di pubblicità.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 1

L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara.

Per gli appalti di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non è consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 2

Il primo e il quarto comma dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono abrogati.

Il punto b) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

"b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno dei seguenti elementi, quali il prezzo determinabile anche con il metodo di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 3

L'articolo 11 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

"Nei casi in cui, a norma dell'articolo 5, lettera f), della legge 8 agosto 1977, n. 584, e delle disposizioni vigenti per gli appalti non disciplinati da detta legge, è consentita l'esecuzione di lavori complementari da parte dell'aggiudicatario dei lavori principali, l'amministrazione può autorizzare la consegna dei lavori previo parere favorevole dell'organo consultivo o deliberante in merito all'approvazione della relativa perizia. Deve in ogni caso essere garantita la copertura finanziaria".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 5

Nei procedimenti concorsuali per l'affidamento dei pubblici appalti non è dovuta la cauzione provvisoria prevista dall'articolo 332 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e da ogni altra disposizione.

Se l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo nel termine stabilito, l'amministrazione appaltante ne dà comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Qualora l'aggiudicatario sia iscritto all'albo nazionale dei costruttori, si applicano gli articoli 20, primo comma, n. 4, e terzo comma, e 22 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Qualora l'aggiudicatario non sia iscritto a detto albo, il comitato centrale può disporre l'esclusione temporanea dell'aggiudicatario stesso dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, avvalendosi della medesima procedura di cui al precedente comma. L'assenza di detto provvedimento di esclusione temporanea a carico di concorrente che sia risultato aggiudicatario è accertata dall'amministrazione appaltante dopo l'aggiudicazione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 6

L'articolo 17, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, laddove dispone, nei confronti dei ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, l'inapplicabilità, oltre che dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 1199, anche dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve intendersi nel senso che quest'ultimo richiamo è riferito all'articolo 20 della medesima legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono aggiunti i seguenti:

"L'amministrazione a cui il parere è rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 7

L'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Quando si procede all'appalto delle opere di cui al precedente articolo 1 mediante licitazione privata, l'ente appaltante dà preventivo avviso della gara.

L'avviso è pubblicato nell'albo dell'amministrazione appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede e, per estratto, su uno dei principali quotidiani e su almeno uno dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i 500 milioni di lire, viene effettuata in appositi albi dell'ente appaltante e nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede.

Qualora sussistano motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo non sia superiore ad un milione di ECU, come valutato ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e non inferiore a 500 milioni, può essere effettuata in appositi albi dell'ente appaltante, nell'albo pretorio del comune ove l'ente ha sede, ed in un quotidiano a diffusione regionale.

Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbono eseguire.

L'avviso di gara, di cui al primo comma, deve contenere:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonchè dell'importo a base di appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) l'indicazione di un termine non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

La richiesta di invito non vincola l'amministrazione. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, l'ente è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione".

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Art. 8

Sono a carico dell'amministrazione appaltante tutte le spese necessarie per la pubblicazione del bando o avviso di gara relativo all'esecuzione di lavori pubblici, nonché quelle occorrenti per la pubblicazione degli estratti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 9

L'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte all'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

La pubblica amministrazione deve indicare, altresì, l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo.

Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 10

All'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

"n) indicazione delle principali opere scorporabili".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 11

All'articolo 12 della legge 8 agosto 1977. n. 584, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) indicazione delle principali opere scorporabili".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. t) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 12

Dopo l'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 584, è aggiunto il seguente:

"Art. 23-bis. - Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente articolo 21.

Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente.

Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al primo comma, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa".