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LEGGE REGIONALE 21 agosto 1984, n. 63

G.U.R.S. 22 agosto 1984, n. 36

Ulteriore proroga dei termini di cui all'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 45, concernente il personale delle unità sanitarie locali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I termini di cui al primo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 45, già prorogati con l'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, sono ulteriormente prorogati, con effetto dal 30 giugno 1984, al 31 dicembre 1984.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 21 agosto 1984.

SARDO