
LEGGE REGIONALE 21 agosto 1984, n. 63
G.U.R.S. 22 agosto 1984, n. 36
Ulteriore proroga dei termini di cui all'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 45, concernente il personale delle unità sanitarie locali.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
I termini di cui al primo e quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 45, già prorogati con l'art. 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, sono ulteriormente prorogati, con effetto dal 30 giugno 1984, al 31 dicembre 1984.