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LEGGE REGIONALE 17 maggio 1984, n. 30

G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21

Modifiche ed integrazioni urgenti della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:

- la lett. a è sostituita dalla seguente:

"a) dal sindaco di Ragusa o da un suo delegato, che la presiede";

- dopo la lett. l sono aggiunte le seguenti:

"m) da un esperto in tecnologia dei materiali da costruzione designato dal Rettore dell'Università di Messina;

n) dall'ingegnere capo del genio civile o da un tecnico suo delegato".

Art. 2

I primi tre commi dell'art. 10 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono sostituiti dai seguenti:

"Per l'esecuzione da parte dei privati degli interventi previsti dalla lett. f del precedente art. 7 sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti dal contributo della Regione anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta con il limite massimo di lire quaranta milioni per ogni intervento. Tale limite può essere aggiornato annualmente dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

I contributi sono concessi dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria per ridurre il tasso di interesse a carico dei privati singoli al cinque per cento, a carico del socio della cooperativa a proprietà divisa al quattro per cento, a carico di cooperative a proprietà indivisa e dell'Istituto autonomo case popolari al tre per cento.

I contributi di cui sopra sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella prevista dal precedente comma per i rispettivi soggetti beneficiari".

Art. 3

Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel precedente articolo è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del titolo secondo del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.

Art. 4

I mutui agevolati di cui ai precedenti articoli sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 5

Le erogazioni dei contributi regionali saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità seguite per le operazioni per l'edilizia convenzionata-agevolata previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6

Il quinto e il sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono sostituiti dai seguenti:

"Il gettone di presenza per i componenti della Commissione di cui alle lettere b, c, d, e, f ed m e per gli esperti di cui alla lett. g dell'art. 4 non residenti a Ragusa è commisurato al quintuplo del gettone di presenza dovuto ai consiglieri comunali.

Ai componenti della Commissione di cui alle lettere b, c, d, e, f ed m ed agli esperti di cui alla lett. g dell'art. 4 che siano docenti universitari, in relazione alla peculiarità degli apporti scientifico-culturali, possono essere altresì corrisposti i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3.

Per gli altri componenti della Commissione il gettone è pari al doppio di quello previsto per i consiglieri comunali".

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge della Regione.

Palermo, 17 maggio 1984.

SARDO