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LEGGE REGIONALE 9 maggio 1984, n. 28

G.U.R.S. 12 maggio 1984, n. 20

Proroga dei termini della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, concernente i giacimenti minerari da cava

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine di cui al terzo comma dell'art. 66 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, è prorogato al 30 novembre 1985.

La validità dell'autorizzazione provvisoria, concessa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva o di rigetto.

Art. 2

Nelle aree destinate a parchi e riserve naturali può essere disposta la chiusura anticipata o la revoca dell'autorizzazione di cave, rientranti nella previsione di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127.

La chiusura anticipata o la revoca dell'autorizzazione nonchè l'eventuale indennizzo sono disposti, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, con decreto motivato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito l'Assessore regionale per l'industria, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 maggio 1984.

SARDO